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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20060081220100401112031377" descrizione="" gruppo="20060081220100401112031377" modifica="09/04/2010 10.44.28" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Soc. Coop. La Risorsa Ernica"><descrittori><registro anno="2006" n="00812"/><fascicolo anno="2010" n="00541"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn></descrittori><file>20060081220100401112031377.xml</file><wordfile>20060081220100401112031377.doc</wordfile><ricorso NRG="200600812">200600812\200600812.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Latina\Sezione 1\2006\200600812\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Santino Scudeller</firma><data>09/04/2010 10.44.31</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Santino Scudeller</firma><data>09/04/2010 10.44.31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/04/2010</dataPubblicazione><classificazione>7<nuova>7</nuova><ereditata>7</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Santino Scudeller,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Davide Soricelli,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Maria Bucchi,	Primo Referendario</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Collepardo n. 24 del 13 giugno 2006 avente ad oggetto: “gestione campeggio comunale Monti Ernici determinazioni in merito”;</h:div><h:div>- della deliberazione della Consiglio Comunale di Collepardo n. 20 del 12 settembre 2006;</h:div><h:div>- dell’atto di revoca di autorizzazione all’esercizio del campeggio del 19.03.2007.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 812 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Soc. Coop. La Risorsa Ernica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maddalena Cioci, con domicilio eletto in Latina, c/o Segreteria T.a.r.;</h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Collepardo (Fr), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Gentile e Loreto Gentile, con domicilio eletto in Latina, c/o Segreteria T.a.r.;</h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati.</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Collepardo (Fr).</h:div><h:div>Viste le memorie difensive.</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa.</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25/02/2010 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1	Con atto consegnato per la notifica l’11 agosto 2006, depositato l’11 settembre 2006, la Soc. Coop. La Risorsa Ernica espone in fatto che: [a] ad esito di procedura ad evidenza pubblica, veniva stipulato contratto avente ad oggetto la “gestione in concessione del campeggio comunale Monti Ernici e delle attrezzature delle Cappellette e del Ponte dei Santi” gestione alla quale accedeva il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi della L.R. 59/1985, di seguito revocata; [b] successivamente veniva notificata la “disdetta” del contratto datata 27 giugno 2006 in forza di delibera n. 24 del 13 giugno 2006. Impugna quindi gli atti in epigrafe citati deducendo: invalidità, inesistenza ed illegittimità della deliberazione n. 24 e del provvedimento di disdetta del 27 giugno 2006 - violazione dell’art. 41 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, artt. 9, 10, 22, 24 e 26 dello Statuto del comune - annullabilità inesistenza della deliberazione n, 24 per difetto di costituzione e poteri della Giunta comunale - violazione dell’art. 42, lett. e) ed i), art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 - violazione dell’art. 26 dello Statuto del Comune di Collepardo - incompetenza, inesistenza ed invalidità dell’atto per carenza di potere della giunta comunale - violazione dell’art. 50 e 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 - carenza ed eccesso di potere - carenza di poteri del sindaco - violazione del giusto procedimento L. 241/90 - slealtà nello svolgimento del procedimento - violazione dell’art. 6, 7 e 10 L. 241/90 - violazione art. 3 L. 241/90 - eccesso di potere per incongruità della motivazione.</h:div><h:div>2	Con atto depositato in data 18 settembre 2006, si è costituito il Comune di Collepardo che nel produrre copia della delibera consiliare di convalida, ha eccepito l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse ed ha comunque argomentato l’infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>3	Con atto per motivi aggiunti, consegnato per la notifica il 17 ottobre 2006, depositato il successivo 20, la ricorrente ha impugnato la delibera consiliare n. 20 del 12 settembre 2006 nonché la nota di comunicazione a firma del responsabile del servizio.</h:div><h:div>4	Con atto depositato il 2 novembre 2006 si è costituito il Comune di Collepardo, che ha opposto l’infondatezza dei motivi aggiunti.</h:div><h:div>5	Con ordinanza n. 833 del 18 novembre 2006 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare. La V Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 578 resa ad esito della camera di consiglio del 2 febbraio 2007, ha respinto l’appello cautelare.</h:div><h:div>6	Con altri motivi aggiunti, consegnati per la notifica il 4 aprile 2007, depositati in pari data, la ricorrente ha contestato il provvedimento datato 19 marzo 2007 adottato dal responsabile del servizio e recante revoca dell’autorizzazione all’esercizio del campeggio.</h:div><h:div>7	Con decreto n. 225 del 5 aprile 2007 è stata respinta l’istanza di tutela cautelare anticipata.</h:div><h:div>8	Con atto depositato il 26 aprile 2007 si è costituito il comune di Collepardo, che ha opposto l’infondatezza anche dei secondi motivi aggiunti.</h:div><h:div>9	Con ordinanza n. 272 del 28 aprile 2007, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta con riferimento a detti motivi aggiunti.</h:div><h:div>10	Le parti hanno quindi versato documentazione e memorie conclusive con le quali hanno ribadito le originarie prospettazioni.</h:div><h:div>11	Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2010, il ricorso è stato chiamato e dopo la discussione è stato introdotto per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1	La Società Cooperativa La Risorsa Ernica che ha gestisto il campeggio comunale in regime concessorio, impugna inizialmente la delibera di giunta e l’atto sindacale con i quali, richiamata l’assegnazione di una somma stanziata dalla regione per la riqualificazione dell’area nonché la volontà - una volta eseguiti i lavori - di bandire una nuova selezione, il comune di Collepardo ha esercitato la facoltà di disdetta del rapporto scadente al 31 dicembre 2006.</h:div><h:div>2	In via preliminare deve essere affrontata la questione di giurisdizione indotta dal deposito, avvenuto nel corso della camera di consiglio del 27 aprile 2007, dell’inventario dei fabbricati al 31 dicembre 2004, dal quale emerge l’inclusione dell’area nel patrimonio disponibile del comune. In relazione a tale aspetto il Collegio deve prendere atto di quanto statuito dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 14877 del 25 giugno 2009) che, in sede di definizione del regolamento preventivo di giurisdizione avverso il giudizio pendente presso la sede distaccata del Tribunale di Alatri per lo sfratto ed il rilascio del citato campeggio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo ed ha rimesso le parti innanzi al competente T.a.r. del Lazio. In dipendenza di tanto va quindi innanzitutto affermata la giurisdizione della Sezione in esito alla controversia in esame, interessante la legittimità degli atti con i quali il resistente, ha esercitato la facoltà di cui all’atto di concessione.</h:div><h:div>3	Passando al merito della questione, occorre rilevare che, dopo la notifica del ricorso, il comune, richiamate le pregresse vicende, ha convalidato ad ogni effetto la delibera di giunta n. 24 del 13 giugno 2006. Tale sopravvenienza si raccorda all’articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 249 per il quale, “Alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale.”, nonché all’articolo 21 - nonies comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il quale “E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.”. Le citate disposizioni legittimano interventi tesi ad emendare l’atto difforme dallo schema legale tipico e definito. L’ambito di operatività dell’istituto - utilizzabile quanto meno per il vizio di incompetenza ex articolo 6 L. 249/1968, anche ove siano stati attivati i meccanismi di reazione giurisdizionale o giustiziale -, coincide quindi con la nozione di provvedimento annullabile e la funzione che gli è propria, cioè emendare e conservare, implica uno stretto collegamento tra atto convalidato ed atto convalidante. Tale connotazione dell’istituto, se riferita, come nel caso, ai diversi profili interessanti l’ambito proprio dell’incompetenza, comporta che la conformità dell’intervento emendativo va saggiata alla luce del rapporto tra le due manifestazioni, proprio perché entrambe concorrono allo scopo. Pertanto la detta funzione resa dal collegamento tra gli atti implica che, una volta depurato il primo dal vizio di incompetenza, ogni ulteriore questione involge la verifica dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere da parte dell’organo che agisce in convalida. Con il che, non si esclude la possibile sussistenza di vizi propri dell’atto convalidante (ove intervenga oltre “un termine ragionevole” o provenga da parte di organo a sua volta incompetente), ma in ipotesi come quella ora trattata, la questione della legittimità o meno della convalida si pone in termini di riscontro e di verifica dell’esercizio del relativo potere secondo le modalità tipizzate. In altri termini nel caso in esame, ciò che rileva, attiene sostanzialmente allo scrutinio di conformità del potere espresso dal consiglio comunale rispetto ai parametri normativi invocati dalla ricorrente.</h:div><h:div>5	Le superiori indicazioni comportano lo scrutinio dei primi motivi aggiunti.</h:div><h:div>5.1	Con i primi due motivi, la ricorrente ha argomentato che l’intervenuta delibera di convalida non sarebbe idonea a sanare la nullità dell’atto convalidato; la stessa poi, in quanto non retroattiva, non impedirebbe l’intervenuta proroga legislativa del rapporto; la delibera sarebbe poi inesistente perché adottata oltre i limiti posti dall’articolo 42 TUEL e sulla base di un ordine del giorno non conforme alle norme regolamentari. I richiamati profili di censura sono fondati su assunti non condivisibili; gli stessi vanno quindi respinti, potendosi sinteticamente rilevare che: [a] alla tesi della nullità della delibera di giunta, deve invece opporsi, quella della sua illegittimità emendabile in forza di provvedimento retroattivamente connotato e avente, nell’attuale assetto normativo, funzione generale, vale a dire, preordinata ad emendare ogni atto, qualunque sia il vizio di illegittimità nel caso riscontrato; [b] la delibera di convalida, per come dalla stessa emerge, è stata assunta sulla base di un ordine del giorno, nel mentre e sotto distinto profilo la ricorrente non ha idoneamente censurato la difformità dell’atto presupposto rispetto alle disposizioni statutarie e/o regolamentari pertinenti ai lavori del consiglio; [c] quanto infine alla tesi dell’inidoneità dell’atto di convalida rapportata alla proroga legislativa di cui all’articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che siffatta disposizione risulta oggettivamente limitata quindi non applicabile al caso, interessante la concessione dei beni pubblici; il che evidentemente depone anche per l’infondatezza del particolare profilo con il quale la ricorrente contesta l’opzione del comune di impiegare una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del futuro gestore.</h:div><h:div>5.2	In esito agli altri profili, alcuni dei quali interessanti ancora una volta l’aspetto della competenza, nonché la violazione delle garanzie partecipative ed il difetto di motivazione, deve opporsi che: [ì] rimane indiscutibile la competenza del consiglio che, nel caso, ha utilizzato la facoltà di cui al precedente atto - contratto, non necessitante di previa comunicazione di avvio del procedimento, raccordandone contestualmente ed in forza dei propri poteri di indirizzo, l’esercizio in connessione alla specifica destinazione del finanziamento e soprattutto alle modalità, a valere in sede esecutiva, per la scelta del soggetto al quale affidare la gestione dopo l’esecuzione dei progettati lavori; [ìì] privo di pregio risulta il profilo interessante la competenza dirigenziale, rapportata dalla ricorrente allo specifico settore di attribuzione, e ciò in quanto, la nota dirigenziale impugnata, si limita a comunicare gli esiti della vicenda, per come conformata dall’atto convalidato e da quello di convalida; [ììì] l’intervenuta scadenza del rapporto concessorio, non soggetto per quanto già detto ad alcuna proroga legislativa, la necessità di eseguire i lavori e di procedere in evidenza pubblica per la successiva gestione del campeggio, risultano nel complesso costituire elementi giustificativi tali da integrare una valida e sufficiente motivazione; [iv] le vicende interessanti il finanziamento regionale rilevanti in termini di presupposizione e richiamate a fondamento di un ulteriore motivo di illegittimità, sono stati inammissibilmente prospettate con memoria non notificata.</h:div><h:div>6	La ricorrente ha di seguito impugnato l’atto di revoca dell’autorizzazione all’esercizio del campeggio. Anche detta domanda deve esser respinta, perché argomentata sulla scorta di aspetti interessanti i presupposti e l’ambito di operatività della convalida, alcuni dei quali già negativamente esitati, altri sicuramente irricevibili in quanto non tempestivamente introdotti in sede di motivi aggiunti atti a contestare la predetta delibera consiliare. </h:div><h:div>7	L’infondatezza della domanda caducatoria si riverbera anche su quella di risarcimento che va parimenti respinta.</h:div><h:div>8	La ricorrente in sede introduttiva ha agito anche per la condanna al rimborso delle somme impiegate per l’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, a suo dire, contrattualmente dedotte a carico del comune, da ritenere comunque obbligato anche a titolo di indebito arricchimento. Siffatto capo di domanda ha per oggetto l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria che la concessionaria assume esserle dovuto; esso, pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario al quale, in tema di concessioni amministrative, sono riservate le questioni attinenti a “canoni, indennità ed altri corrispettivi” ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 dicembre 1071, n. 1034. In applicazione dell’articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 la domanda va quindi rinviata all’autorità giudiziaria ordinaria.</h:div><h:div>9	Il ricorso pertanto va in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sezione Staccata di Latina, in esito al ricorso in epigrafe, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 25 febbraio 2010 con l’intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/02/2010"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>