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	<Provvedimento>
		<meta id="20060081220070427162920213" descrizione="" gruppo="20060081220070427162920213" modifica="4/27/2007 6:49:47 PM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Soc. Coop. La Risorsa Ernica">
			<descrittori>
				<registro anno="2006" n="00812"/>
				<fascicolo anno="2007" n="00272"/>
				<urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:ordinanza.sospensiva:00000-0000</urn>
			</descrittori>
			<file>20060081220070427162920213.xml</file>
			<wordfile>20060081220070427162920213.doc</wordfile>
			<ricorso NRG="200600812">200600812\200600812.xml</ricorso>
			<rilascio>O:\DocumentiGA\Latina\Sezione 1\2006\200600812\</rilascio>
			<tipologia>Ordinanza sospensiva</tipologia>
			<firmaPresidente>
				<firma>Santino Scudeller</firma>
				<data>27/04/2007 18.49.52</data>
			</firmaPresidente>
			<firmaEstensore>
				<firma>Santino Scudeller</firma>
				<data>27/04/2007 18.49.52</data>
			</firmaEstensore>
			<dataPubblicazione>28/04/2007</dataPubblicazione>
			<classificazione>7<nuova>7</nuova><ereditata>7</ereditata></classificazione></meta>
		<epigrafe id="epi">
			<adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
				<h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Franco Bianchi,	Presidente</h:div><h:div>Santino Scudeller,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giuseppe Rotondo,	Primo Referendario</h:div></adunanza>
			<oggetto>
				<h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Collepardo n. 24 del 13 giugno 2006 avente ad oggetto: â¿¿gestione campeggio comunale Monti Ernici â¿¿ determinazioni in meritoâ¿?;.</h:div><h:div/></oggetto>
			<ricorrenti>
				<h:div>Sul ricorso numero di registro generale 812 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </h:div><h:div>Soc. Coop. La Risorsa Ernica, rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena Cioci, con domicilio eletto presso Maddalena Avv. Cioci in Latina, c/o Segreteria Tar - Latina; </h:div></ricorrenti>
			<resistenti>
				<h:div>Comune di Collepardo (Fr), rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Gentile, Loreto Gentile, con domicilio eletto presso Loreto Avv. Gentile in Latina, c/o Segreteria Tar - Latina; </h:div></resistenti>
			<altro>
				<controinteressati/>
				<intervenienti/>
			</altro>
			<visto>
				<h:div>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Collepardo (Fr);</h:div><h:div>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/04/2007 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div/></visto>
			<esaminato>
			</esaminato>
		</epigrafe>
		<premessa id="pre">
		</premessa>
		<motivazione id="mot">
			<h:div>Considerato che l’esame della domanda cautelare concerne i motivi aggiunti posti contro il provvedimento datato 19.03.2007 di revoca dell’autorizzazione all’esercizio del campeggio;</h:div><h:div/><h:div>Considerato che i citati motivi aggiunti, nel complesso, non appaiono assistiti da apprezzabili ragioni circa il possibile esito favorevole nel merito in quanto: (ì) l’unico motivo posto nei confronti della revoca - violazione delle garanzie partecipative - alla stregua di quanto in esso richiamato e di quanto prodotto dalla stessa ricorrente non è fondato; (ìì) non può condividersi il richiamo alla necessità di individuare il regime del bene e la rilevanza giuridica delle vicende del relativo rapporto, versandosi nel caso anche in ipotesi di definizione di un ben preciso indirizzo da parte dell’organo politico sulla gestione dell’attività quindi, non solo sull’utilizzazione del bene in sé; (ììì) il motivo posto sulla convalida deve ritenersi inammissibile in ragione del giudicato cautelare (ordinanza n. 833/2006 conferma in appello da C. di S. Sez. V^ 578/2006);</h:div><h:div/><h:div>Considerato quindi che non sussistono i presupposti per accogliere la proposta istanza cautelare;</h:div></motivazione>
		<dispositivo id="dis">
			<h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Staccata di Latina - respinge la proposta domanda cautelare</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27/04/2007 con l'intervento dei signori:</h:div></dispositivo>
		<sottoscrizioni>
			<dataeluogo norm="27/04/2007"/>
			<sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni>
	</Provvedimento>
</GA>