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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20080009820080908080433855" descrizione="" gruppo="20080009820080908080433855" modifica="9/12/2008 9:05:17 AM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Soc. Coop. Agricola Cantina Sociale Tollo"><descrittori><registro anno="2008" n="00098"/><fascicolo anno="2008" n="01117"/><urn>urn:nir:tar.abruzzo;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn></descrittori><file>20080009820080908080433855.xml</file><wordfile>20080009820080908080433855.doc</wordfile><ricorso NRG="200800098">200800098\200800098.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Laquila\Sezione 1\2008\200800098\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonio Catoni</firma><data>12/09/2008 9.05.20</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Catoni</firma><data>12/09/2008 9.05.20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/09/2008</dataPubblicazione><classificazione>15<nuova>15</nuova><ereditata>15</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonio Catoni,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Rolando Speca,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Abbruzzese,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>DELLA DELIBERAZIONE N. 14/2002 DEL 27/2/2002 DELLA GIUNTA PROVINCIALE  DI CHIETI CON LA QUALE SI ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE ALLA REALIZZAZIONE, DA PARTE DELLA SOC. ENI, DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA' VOLTO ALLO SFRUTTAMENTO DI UN GIACIMENTO DI IDROCARBURI; DEI VARI PARERI ESPRESSI DALLA REGIONE ABRUZZO, DEI VERBALI DI CONFERENZA DEI SERVIZI DEI CONSEGUENTI NULLA/OSTA E VARIE NOTE RELATIVE ALLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, NONCHE' I DECRETI DEL MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE E INDUSTRIALI.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 98 del 2008, proposto da: </h:div><h:div>Soc. Coop. Agricola Cantina Sociale Tollo, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Tittaferrante, Carlo Montanino, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est; Consorzio Tollo Due Produttori Associati Soc. Coop. Agricola, Euro-Ortofrutticola del Trigno, Cantina Sociale Ari Soc. Coop. Agricola, Soc.Coop.Cantina Sociale Madonna del Carmine, Soc.Coop.Agricola A.R.L. S.Michele Arcangelo, Soc.Coop.Cantina Colle Moro Agricola, Soc.Coop.Agricola Ripa Teatina, Cantina Miglianico Soc.Coop.Agricola, Cantina Soc.Villamagna Agricola Coop., Soc.Coop.Agricola Madonna dei Miracoli, Cantina Sociale Sangro Soc.Coop., Soc.Coop.Agricola Cantina Sociale Valle del Sangro, Cantina Sociale di Vacri, Soc.Coop.Agricola Sincarpa, Olearia e Vinicola Villese Soc.Coop.Agricola, Consorzio Cooperative Riunite D'Abruzzo, Progresso Agricolo, Soc.Coop.Agricola Olearia Vinicola Orsogna, Cantina Sociale di Paglieta Soc.Coop. Agricola, Cantina Sociale Rinascita Lancianese Soc.Coop., Cantina Soc,S.Giacomo Soc.Coop., Cantina Frentata Soc. Coop.Agricola, Soc.Coop.Agricola S. Nicola, Federazione Provinciale Col Diretto di Chieti, Lega Regionale Cooperative e Mutue D'Abruzzo; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Sandro Pasquali, Camilla D'Alonzo, Alessia Frattale, con domicilio eletto presso Regione-Abruzzo Ufficio Legale in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci N.6 (N.I.); Provincia di Chieti, Soprintendenza B.A.P.; Comune di Ortona, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Gabriella Iovino, Marcello Russo, con domicilio eletto presso Francesco Avv. Camerini in L'Aquila, via Garibaldi N. 62 (N.I.); Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero Per Lo Sviluppo Economico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Servizio del Genio Civile; Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Colagrande in L'Aquila, via Verdi 18; E.N.I. S.p.A. (Divisione Exploration e Production), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Bassi, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ortona;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.);</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per Lo Sviluppo Economico;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di E.N.I. S.p.A. (Divisione Exploration e Production);</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/07/2008 il dott. Antonio Catoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Tutti i ricorrenti sono produttori agricoli del settore vitivinicolo ed impugnano gli atti che hanno definito la localizzazione e la realizzazione di un centro oli per la separazione degli idrocarburi, la cui ricerca si svolge in provincia di Chieti, comune di Ortona.</h:div><h:div>Deducono una serie di motivi che attengono più che altro a violazione dei principi in materia ambientale a partire dalla deliberazione del Ministero delle attività produttive del 19 aprile 2002 e del successivo decreto dello stesso Ministero in data 6 luglio 2005.</h:div><h:div>Si dolgono anche della illegittimità dei vari atti della sequenza procedimentale relativa sino alla deliberazione del 4 ottobre 2007 n. 16 del comune di Ortona.</h:div><h:div>Si sono costituiti la Regione Abruzzo, la provincia di Chieti, il Ministero per i beni culturali ed il Ministero delle attività produttive, nonché la società ENI controinteressata come soggetto autorizzato alla realizzazione del centro Oli.</h:div><h:div>I resistenti hanno tutti dedotto profili di inammissibilità dl ricorso.</h:div><h:div>Sono stati depositati sia dai ricorrenti che dai resistenti e dalla controinteressata numerose memorie difensive che hanno ribadito le  posizioni delle parti.</h:div><h:div>Il dibattito iniziale in camera di consiglio ha determinato la sua remissione alla discussione del merito che è stata disposta per l’udienza del 9 luglio 2009 nella quale dopo aver ascoltato i difensori costituiti il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Come dedotto dai resistenti ed in particolare dal comune di Ortona e dalla controinteressata il ricorso è palesemente inammissibile per più profili.</h:div><h:div>In primo luogo deducendo un interesse che attiene sostanzialmente alla violazione dell’ambiente sarebbe necessario che i ricorrenti non rappresentino interessi agricoli di carattere produttivo, limitati ad un preciso ambito territoriale, ma interessi diffusi alla tutela dell’ambiente. </h:div><h:div>La giurisprudenza ha sempre affermato infatti che nella materia urbanistica può essere ammessa l'azione impugnatoria solo da parte di chi abbia effettivamente un legame immediato con il territorio interessato dagli atti di pianificazione: di conseguenza, deve essere esclusa la legittimazione di una serie di produttori agricoli, non  rientranti tra quelle individuate al sensi dell'art. 13  della legge n. 349 del 1986 - ad impugnare atti di pianificazione urbanistica (Tar Lombardia, sez. Brescia, 25 agosto 2003 n. 1181). </h:div><h:div>Una  società produttiva di carattere agricolo non è legittimata ad impugnare provvedimenti che incidano sul governo del territorio giacché la sua posizione non si presenta differenziata e qualificata rispetto a quella propria della generalità dei cittadini, laddove la legittimazione al sindacato giurisdizionale presuppone la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale, del come, perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta negativamente sulla propria posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale (Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 1997 n. 1325).</h:div><h:div>Non può che osservarsi che nella specie viene dedotta non la possibilità di un danno alla salute di un singolo cittadino che potrebbe rientrare astrattamente tra coloro che sono abilitati a dedurre censure contro un insediamento produttivo, ma un mero interesse economico produttivo. </h:div><h:div>Il collegio non ritiene di condividere l'orientamento secondo cui al fini della legittimazione ad impugnare il P.R.G., è sufficiente anche la mera residenza nel comune interessato, che nella specie tra l’altro è anche insussistente per la maggior parte dei ricorrenti, in quanto la modificazione operata da uno strumento di pianificazione generale sull' ambiente urbanistico sarebbe tale, e di così ampia portata, che la posizione di ciascun residente resterebbe comunque incisa (Tar Lazio, sez. Latina, 31 maggio 2002 n. 656). </h:div><h:div>L' interesse a ricorrere contro gli strumenti di pianificazione urbanistica, che riguardino aree diverse da quelle di proprietà del ricorrente, sussiste allorché la nuova destinazione urbanistica incida sul godimento o sul valore di mercato dell'area o, comunque, su interessi propri del ricorrente stesso (Cons. St., sez. IV, 5 febbraio 1998 n. 207; Cons. St., sez. IV, 4 marzo 2003 n. 1191). </h:div><h:div>Si deve, quindi, escludere che la mera situazione fattuale di residenza o di attività produttiva in un comune radichi in capo a ciascun residente una posizione di interesse legittimo che gli consenta l' impugnazione diretta di atti di pianificazione generale del territorio cittadino, a meno che provi in modo inequivocabile che, per la sua posizione, l’impianto provochi  una lesione concreta e definitiva  per la sua attività che, nella specie gli interessati non hanno affatto comprovato né sotto il profilo della propria posizione in senso di vicinitas né sotto i reali effetti dannosi che l’impianto in questione possa provocare alla agricoltura della zona essendosi limitati  ad affermare i m modo apodittico che tale struttura produttiva rappresenti un danno reale per l’ambiente, censurandolo, poi, sotto il mero profilo urbanistico. (Cfr-.T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 20 ottobre 2004 , n. 5014)</h:div><h:div>Le relazioni depositate dalle parti contengono quindi affermazioni in contrasto tra loro e non evidenziano un sicuro danno alle colture agricole che i ricorrenti lamentano, i quali, poi, nulla provano neanche in rapporto alla loro posizione riguardo al centro oli. Non può il collegio omettere di rilevare che non sono neanche produttori diretti ma cantine sociali che raccolgono per lavorarli i prodotti dei vari agricoltori della zona.</h:div><h:div>Va poi rilevato, altresì che il ricorso è stato prodotto solo al momento della adozione di una variante da parte del comune di Ortona e che tutti gli atti della sequenza procedimentale erano già stati adottati da tempo, mentre l’eventuale danno si era in realtà concretizzato già al momento dell’adozione da parte del Ministero della localizzazione della struttura.</h:div><h:div>Nei confronti dei relativi decreti ministeriali, tra l’altro, non sono stati avanzati motivi specifici di censura.</h:div><h:div>Se si pensa poi che anche  le associazioni ambientaliste non possono dedurre profili di interesse urbanistico nei loro scritti, certamente per paventare un danno all’ambiente da parte di produttori agricoli, le censure debbono riguardare profili afferenti il danno e non mere allegazioni di violazione sotto l’aspetto urbanistico.</h:div><h:div>Ne consegue la inammissibilità del ricorso che, quindi, è in parte tardivo, in parte inammissibile. </h:div><h:div>Infine per tuziorismo, osserva il collegio che, escluso che possa trovare ingesso l’eccezione della Avvocatura sul tardivo deposito, dato che il ricorso era stato comunque depositato nei termini presso il Tar Pescara prima del suo trasferimento presso la sede del Tar Abruzzo, va rilevato che il ricorso è comunque tardivo anche nei confronti dell’ultimo degli atti impugnati ovvero contro la deliberazione del 4 ottobre 2007 del comune di Ortona.</h:div><h:div>Questa, in effetti, pubblicata per 15 giorni dal 22 ottobre 2007, presso l’albo comunale. aveva acquisito la propria esecutività il  5 novembre 2007, per cui i termini avevano iniziato a decorrere dal 6 novembre successivo, sicché il termine per ricorrere andava a scadere il 4 gennaio 2008, mentre il ricorso stesso è stato notificato il giorno 7 gennaio.</h:div><h:div>E’ appena il caso di accennare che i vari ricorrenti non potevano essere destinatari diretti dell’atto e che, pertanto, nei loro confronti non doveva essere effettuata alcuna comunicazione.</h:div><h:div>Ne consegue sotto i rammentati profili l’inammissibilità del gravame.</h:div><h:div>Le spese del giudizio, però, possono essere compensate tra le parti.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 09/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/07/2008"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
