<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20100049520110523200716255" descrizione="" gruppo="20100049520110523200716255" modifica="31/05/2011 11.50.16" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Sicurfire Scarl"><descrittori><registro anno="2010" n="00495"/><fascicolo anno="2011" n="00870"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20100049520110523200716255.xml</file><wordfile>20100049520110523200716255.doc</wordfile><ricorso NRG="201000495">201000495\201000495.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Genova\Sezione 2\2010\201000495\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Enzo Di Sciascio</firma><data>31/05/2011 11.50.19</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaele Prosperi</firma><data>31/05/2011 11.46.16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/05/2011</dataPubblicazione><classificazione>14<nuova>14</nuova><ereditata>14</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Enzo Di Sciascio,	Presidente</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Oreste Mario Caputo,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>quanto al ricorso principale:</h:div><h:div><corsivo>in parte qua</corsivo> dell’ordinanza del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di La Spezia n. 47/2010 del 7 aprile 2010 avente ad oggetto disciplina dell'imbarco, sbarco e trasbordo di merci pericolose, nonché di ogni atto ad essa connesso, tra cui in particolare, del foglio 023809 del 5 ottobre 2010 della Capitaneria di porto istitutivo del “tavolo tecnico” menzionato nelle premesse dell’ordinanza impugnata in principalità, nonché dei verbali dello stesso tavolo tecnico;</h:div><h:div>quanto ai motivi aggiunti:</h:div><h:div><corsivo>in parte qua</corsivo> dell’ordinanza del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di La Spezia n. 178/2010 del 18 agosto 2010 avente ad oggetto disciplina dell'imbarco, sbarco e trasbordo di merci pericolose;</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 495 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </h:div><h:div>Sicurfire S.c.a.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Marconi, con domicilio eletto presso Alberto Marconi in Genova, via Corsica, 21/18; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Capitaneria di Porto di La Spezia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti><h:div><corsivo>ad adiuvandum</corsivo>:</h:div><h:div>Franco Arbasetti, Pietro Sabatino, Luigi Gazzarri, Rita Casagrande, Giovanna Calderini, Mauro Faggiani, Rita Maggi, Monica Bedini, Giovanni Arduini, rappresentati e difesi dagli avv. Monica Busoli, Monica Virga, con domicilio eletto presso Monica Virga in Genova, via XX Settembre 30/6; </h:div></intervenienti></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato il 7 giugno 2010 la s.c.a.r.l. Sicur Fire, soggetto regolarmente autorizzato a svolgere servizio di prevenzione e sorveglianza antincendio nel porto di La Spezia, impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza citata in epigrafe con cui il Comandante del Porto aveva dato attuazione al d.P.R. 6 giugno 2005 n. 134 concernente la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose nella fase inerente la movimentazione delle merci a mare, incombendo all’Autorità Portuale la disciplina per le merci a terra.</h:div><h:div> Esponeva in fatto la ricorrente che la precitata ordinanza aveva del tutto omesso di disciplinare il servizio integrativo antincendi, come proprio quello esercitato dalla medesima, limitandosi a prevedere gli avvisi da parte degli armatori circa l’arrivo di navi con sostanze pericolose, gli interventi del consulente chimico del porto e la movimentazione dei prodotti pericolosi, la Sicur Fire deduceva in diritto i seguenti motivi:</h:div><h:div>1.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 d.P.R. 6.6.05 n. 134, dell’art. 5 D. Lgs. 27.7.99 n. 272, degli artt. 17, 3 81 cod. nav. E dell’art. 59 reg. relativo. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione e per irragionevolezza. Ai sensi dell’art. 13 d.P.R. n. 134/05 l’autorità marittima deve predisporre, sentito il comando provinciale dei VVFF, un servizio antincendio per l’immediato intervento in caso di incidente; quindi il servizio deve essere effettivo e specificamente organizzato, con una struttura di uomini e mezzi in grado di svolgere sul posto sia la funzione di vigilanza e di prevenzione, sia quella di intervento immediato. Nel caso di specie il Comandante del porto si è limitato essenzialmente a disciplinare scambi di informazioni e la possibilità di emanare provvedimenti specifici, senza menzionare nonostante il parere dei VVFF i pur doverosi interventi dei servizi integrati di antincendio e incentrando la normativa sul parere reso consulente chimico del porto, figura non istituita dalla legge e considerata solo marginalmente.</h:div><h:div>A seguito di un rinnovato tavolo tecnico promosso dopo la proposizione del ricorso, veniva emanata il 18 agosto successivo una nuova ordinanza, la n. 178, con la quale veniva sostanzialmente confermato il precedente regime, quindi senza predeterminare presupposti i criteri per le attività del servizio antincendio.</h:div><h:div> Con atto recante motivi aggiunti notificato il 6 ottobre 2010 la Sicur Fire ribadiva le censure già sollevate con ricorso principale, insistendo sull’assenza di previsioni in materia di prevenzione degli incendi e la mancata predisposizione in via generale di mezzi per l’immediato intervento in caso di incidenti.</h:div><h:div> La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.</h:div><h:div> Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sostenendo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse della Sicur Fire e chiedendone comunque il rigetto perché infondato.</h:div><h:div> Con ordinanza n. 461 del 28 ottobre 2010 questo Tribunale respingeva la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.</h:div><h:div> Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati.</h:div><h:div> L’art. 5 D. Lgs. 27 aprile 1999 n. 272 recante adeguamento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori nelle operazioni portuali stabilisce alla lettera b) che i datori di lavoro si devono avvalere del “servizio integrativo antincendio portuale” di cui alle LL. 13 maggio 1940 n. 690 e 27 dicembre 1973 n. 850 in tutti i casi previsti dall’Autorità in regolamenti od ordinanze emanati su conforme parere del comandante provinciale dei VV.FF.</h:div><h:div> Dal canto suo, il d.P.R. 6 giugno 2005  n. 134, recante la disciplina dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose dalle navi mercantili, prevede all’art. 5 che l’Autorità marittima vigila su tali operazioni, stabilendo le relative modalità e disciplinando la vigilanza antincendio secondo modalità concordate con il comando provinciale dei VV.FF.</h:div><h:div> Dalla normativa riportata si evincono due elementi, l’uno concernente la necessità che il comandante di porto detti un minimo di disciplina in ordine ai servizio antincendio, l’altro riguardante il concerto tra il comandante del porto e il comandante provinciale dei VV.FF.sulla materia: ora, si rileva che la disciplina dettata dalle ordinanze impugnate è del tutto insufficiente rispetto ai presupposti di fatto ed alle previsioni normative.</h:div><h:div> La gran parte delle determinazioni vengono rimesse caso per caso ai pareri del consulente chimico del porto, figura non prevista dai principi fondamentali della normativa in questione e comunque nulla viene stabilito in via generale sui servizi antincendio.</h:div><h:div> Ancor più si deve notare che il comandante Di Martino dei VV.FF., intervenuto al tavolo tecnico del 9 agosto 2010 convocato dopo la proposizione del ricorso in esame, ha affermato che “ la figura del servizio integrativo antincendio, istituito ai sensi dell’art. 9 L. 690/40, per integrare l’opera dei vigili del fuoco, svolge una funzione complementare rispetto all’attività di questi in particolare per quanto attiene l’aspetto preventivo di vigilanza, proprio al fine di garantire quell’immediatezza ed operatività che non pregiudichi gli interessi connessi dei ministri di richiesti e imposti dal ciclo nave e che i VV.FF., in funzione dei propri compiti primari d’istituto non potrebbero garantire con la stessa immediatezza”. “La presenza di tale servizio quindi, deve comunque essere considerata come una risorsa per un porto come quello della Spezia…In assenza di tale servizio integrativo, almeno lo stato attuale, i VV.FF. non potrebbero fornire altrettante garanzie di disponibilità di immediatezza di intervento…”</h:div><h:div> Appare evidente che il parere del comandante dei VV.FF. abbia espresso chiaramente la necessità di predisposizione di mezzi gli interventi immediati in caso di incendi e che di tale predisposizione - perché proprio di predisposizione si deve trattare secondo la legislazione prima richiamata - il comandante del porto non abbia tenuto in nessun conto, così come del parere del comandante dei VV.FF.</h:div><h:div> Le considerazioni sin qui svolte dimostrano come non possa essere sostenuto il difetto di interesse della ricorrente nel contestare le disposizioni impugnate, poiché la mancanza di un minimo di disciplina generale non le permette di apprestare le condizioni di base necessarie per fornire il servizio previsto dalla legge.</h:div><h:div> Il ricorso ed i motivi aggiunti devono quindi essere accolti e va annullata l’ordinanza impugnata laddove omette di fissare una disciplina compiuta dei compiti preventivi antincendio.</h:div><h:div> Spese come da dispositivo.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria  (Sezione Seconda)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti li accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00) oltre a c.p.a. e i.v.a.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/05/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa C. Savino</h:div><h:div>Raffaele Prosperi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
