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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20080024820081216174210110" descrizione="" gruppo="20080024820081216174210110" modifica="06/02/2009 10.41.36" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Chiostri Roberta e Melani Carla"><descrittori><registro anno="2008" n="00248"/><fascicolo anno="2009" n="00242"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn></descrittori><file>20080024820081216174210110.xml</file><wordfile>20080024820081216174210110.doc</wordfile><ricorso NRG="200800248">200800248\200800248.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Firenze\Sezione 3\2008\200800248\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Angela Radesi</firma><data>06/02/2009 10.41.41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Silvia La Guardia</firma><data>27/01/2009 15.50.02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/02/2009</dataPubblicazione><classificazione>7<nuova>7</nuova><ereditata>7</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angela Radesi,	Presidente</h:div><h:div>Silvia La Guardia,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessio Liberati,	Primo Referendario</h:div></adunanza><oggetto><h:div/><h:div>per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,</h:div><h:div>- dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 35 del 9.3.2005 rilasciata dal Comune di Pietrasanta, Direzione Servizi del Territorio ed alle Imprese, U.O. Edilizia, inerente la "Sopraelevazione e realizzazione di terrazzi a sbalzo all'Hotel La Bitta".</h:div><h:div>- del provvedimento prot. LU476 del 20.4.2005 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Lucca e Massa Carrara, adottato nella forma della apposizione di timbro recante la dizione "non si esercita l'annullamento" sulla predetta Autorizzazione Paesaggistica n. 35 del 9.3.2005 rilasciata dal Comune di Pietrasanta.</h:div><h:div>- del Permesso di Costruire n. 82 del 8.7.2005 rilasciato dal Comune di Pietrasanta, Direzione Servizi del Territorio ed alle Imprese, U.O. Edilizia;</h:div><h:div>- dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 164 del 30.5.2007 rilasciata dal Comune di Pietrasanta Direzione Servizi del Territorio ed alle Imprese, U.O. Edilizia, per "Variante al P.d.C. n. 82/05 - Eliminazione dell'ultimo piano e ampliamento piano primo e secondo a struttura turistico-ricettiva denominata Hotel la Bitta".</h:div><h:div>- del provvedimento n. 14286 del 23.10.2007 mediante il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, , Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Lucca e Massa Carrara "non esercita(va) il potere di annullamento"relativamente alla predetta Autorizzazione;</h:div><h:div>- del Permesso di Costruire n. 185 del 29.11.2007 rilasciato dal Comune di Pietrasanta, Direzione Servizi del Territorio ed alle Imprese, U. O. Edilizia;</h:div><h:div>- dell'Autorizzazione dello Sportello Unico Imprese del Comune di Pietrasanta n. 76 del 30.11.2007 inerente la realizzazione dei "lavori di modifica consistenti in riduzione di un piano in altezza e ampliamento camere del piano primo e secondo, presso la struttura ricettiva all'insegna "La Bitta"".</h:div><h:div>- nonché, per quanto occorrer possa ed in parte qua,</h:div><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- degli articoli 5 e 8 della Variante al P.R.G.C. ed al Piano di Settore per le Strutture Ricettive Esistenti, N.T.A., approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19.4.2002, e successivamente modifiche e integrazioni;</h:div><h:div>- dell'art. 9 della Variante Generale al P.R.G.C., N.T.A., approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 20.12.1995 e successive modifiche e integrazioni..</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 248 del 2008, proposto da: </h:div><h:div>Chiostri Roberta e Melani Carla, rappresentate e difese dagli avv. Maria Teresa Grassi, Lorenzo Corsi, Jacopo De Luca, con domicilio eletto presso Maria Teresa Grassi in Firenze, via dello Studio N. 8; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Soprintendenza Beni Architettonici e Paesagg. Lucca e Massa Carrara, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;</h:div><h:div> Comune di Pietrasanta, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Dalle Luche, con domicilio eletto presso  Studio Associato Gracili in Firenze, via  dei Servi 38; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Sostegni Mila, in proprio e quale legale rappresentante della Sos.Fer. S.n.c. di Mila Sostegni, rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Chierroni, Gabriella Mattioli, con domicilio eletto presso Vittorio Chierroni in Firenze, via dei Rondinelli 2; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprint. Beni Architettonici e Paesagg. Lucca e Massa Carrar;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pietrasanta;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sostegni Mila;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sos.Fer. S.n.c. di Mila Sostegni;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/06/2008 il dott. Silvia La Guardia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Le ricorrenti, qualificatesi proprietarie di due immobili situati rispettivamente di fronte, leggermente sfalsato, l’uno, e a confine, l’altro, rispetto all’Hotel La Bitta, in Comune di Pietrasanta, agiscono, con ricorso notificato il 28/01/2008, per l’annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche e dei permessi di costruire in epigrafe, relativi a sopraelevazione dell’Hotel, nonché, per quanto occorrente, degli artt. 5 e 8 della variante al P.R.G.C. ed al piano di settore per le strutture ricettive esistenti, N.T.A. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19/04/2002 e succ. modif. e dell’art. 9 della variante generale al P.R.G.C., N.T.A., approvata con deliberazione C.C. n. 126 del 20/12/1995 e succ. modif..</h:div><h:div>Espongono che l’area in questione fu riconosciuta idonea a rivestire notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/1939 e perciò assoggettata a due vincoli paesaggistici, oggi riconducibili alle tutele di cui all’art. 136, lattera d), del D.Lgs n. 42/2004 ed all’art. 87 legge reg. n. 1/2005, e precisamente a) quello identificato dal codice 9046296, di cui al D.M. 26/03/1953, denominato “fascia costiera sita nel Comune di Pietrasanta”, che comprende “tutta la fascia costiera del Comune di Pietrasanta limitata a nord dal Comune di Forte dei Marmi, a sud dal Comune di Camaiore, a ovest dalla battigia del mare, a est da una linea distante un km dal viale litoraneo”, ed è stato posto con la motivazione che “la fascia costiera predetta presenta cospicui caratteri di bellezza naturale” e b) quello identificato dal codice 9046085, di cui al D.M. 23/06/1955, denominato “Zona di viale Apua”, che comprende “due fasce di terreno correnti parallelamente ai fianchi del viale Apua… della profondità di metri 200 ciascuna, misurati dall’asse stradale”, ed è stato posto con la motivazione che “la zona predetta costituisce, con il viale Apua, una continua successione di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale delle colline e delle montagne retrostanti all’abitato di Piertasanta”.</h:div><h:div>Le ricorrenti riferiscono di aver potuto apprendere, esercitando il proprio diritto di accesso, che la proprietà dell’hotel aveva ottenuto l’8/07/2005 permesso di costruire per la realizzazione di ben due nuovi piani dell’edificio, ma si era astenuta dal realizzare detto intervento, chiedendo invece un ulteriore permesso di costruire in variante, onde realizzare un intervento diverso, il quale prevedeva la sopraelevazione di un solo piano, che tuttavia comportava, comunque, il superamento dell’altezza massima consentita dalla normativa vigente.</h:div><h:div>Denunciano:</h:div><h:div>1) violazione dei vincoli paesaggistici e della disciplina comunale vigente in materia di altezze e, più precisamente, violazione dell’art. 136, lettera d), del D.Lgs. n. 42/2004, nonché del D.M. 26/03/1953 di apposizione del vincolo paesaggistico n. 9046296 e del D.M. 23/06/1955 di apposizione del vincolo paesaggistico n. 9046085; violazione dell’art. 87 legge reg. n. 1/2005; violazione dell’art. 8 della “Variante al P.R.G.C. ed al Piano di Settore per le Strutture Ricettive Esistenti” del Comune di Pietrasanta. Sostengono le ricorrenti che l’amministrazione comunale, nell’esercizio delle proprie competenze normative, è tenuta a garantire la concreta applicazione della disciplina paesaggistica predetta, più dettagliatamente riportata nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana ed in particolare nelle “Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” che ne costituiscono parte integrante, e riferiscono che, in concreto, il Comune ha stabilito, all’art. 8 delle N.T.A. della Variante al PRGC ed al Piano di Settore per le Strutture Ricettive Esistenti, un limite massimo di altezza, costituente vincolo in rapporto alle caratteristiche ambientali del territorio, per gli edifici di “valore nullo” (quale è l’Hotel La Bitta), di mt. 16, superabili fino ad un massimo di cm.50 nel solo caso in cui tale aumento sia indispensabile per il raggiungimento dell’altezza minima interna di metri 2.70 dell’ultimo piano. Le ricorrenti lamentano che i provvedimenti impugnati consentono lo sforamento dell’altezza massima predetta e, più precisamente, che a) il permesso di costruire rilasciato l’8/07/2005 consentiva la realizzazione di ben due piani, oltre ai cinque già esistenti, con la conseguenza che, come desumibile dagli elaborati grafici, le originarie altezze di 14.50 mt. sul lato monti e 15,95 mt. sul lato mare sarebbero divenute, rispettivamente mt. 19,82 e mt. 21,95 e b) l’ulteriore permesso di costruire, denominato variante, rilasciato il 29/11/2007 prevede la sopraelevazione di un solo piano, che, comunque, porterebbe l’edificio a raggiungere i mt.19,90 sul lato monti ed i mt. 19,43 sul lato mare. Le ricorrenti precisano che il metodo utilizzato dal progettista per calcolare l’altezza è stato quello della altezza media ponderale, che le medesime reputano incompatibile con le indicazioni dell’art. 8 cit. ed inidoneo in relazione alla normativa vincolistica in quanto fornisce un’altezza “virtuale”, che varia in funzione del perimetro, e non la reale altezza massima, intesa in termini assoluti; né, soggiungono, dubbi interpretativi potrebbe porre il precedente art. 5, il quale, al primo comma, prevede che la variante è integrata dal Titolo II (parametri urbanistici) solo “in quanto compatibile” ed, al secondo comma, elenca specificamente i parametri, riferendosi esclusivamente a quelli relativi alle distanze, e, così, solo una parte delle disposizioni di cui all’art. 9 delle NTA del PRGC. Sostengono che, qualora l’art. 8 cit. dovesse interpretarsi nel senso di consentire un calcolo dell’altezza massima col metodo dell’altezza media ponderale, la norma risulterebbe essa stessa illegittima per contrasto con la disciplina in materia di vincoli paesaggistici;</h:div><h:div>2) violazione del procedimento e, più precisamente: 2a) violazione degli artt. 159 e 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, violazione dell’art. 88 legge reg. n. 1/2005, violazione dell’art. 3 legge n. 241/90, eccesso di potere per assoluta mancanza di motivazione degli atti impugnati, lamentando che le autorizzazioni paesaggistiche siano radicalmente prive di motivazione, in conseguenza della carenza di istruttoria, che la amministrazione non avrebbe potuto espletare stante la lacunosità della documentazione fornita dalla proprietà dell’hotel; 2b) ulteriore violazione delle norme indicate al punto a) ed eccesso di potere per carenza di istruttoria ed illogicità manifesta, sostenendo che la documentazione fornita dalla proprietà riguardava il mero profilo urbanistico dell’intervento senza fornire alcun elemento relativo all’inserimento nell’area circostante, utile ai fini di una valutazione paesaggistica e che anche la c. d. relazione paesaggistica depositata in relazione alla richiesta di variante sarebbe del tutto generica e priva anche della indicazione dei vincoli esistenti, limitandosi a descrivere sommariamente il progetto precedentemente approvato e mai realizzato, ingenerando fors’anche confusione nei destinatari, che avrebbero percepito l’intervento come eliminazione di un piano già autorizzato, e comunque riferendosi sempre e solo all’altezza calcolata come media ponderale e non all’altezza massima assoluta che l’edificio avrebbe raggiunto; oltretutto, l’autorizzazione paesaggistica sarebbe stata rilasciata in base a domanda presentata in data successiva rispetto alla pronuncia del parere del collegio degli esperti ambientali; documentazione fotografica e rendering, soggiungono le ricorrenti, vennero forniti solo dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 30/05/2007 n. 164, su richiesta del 2/08/2007 della soprintendenza, e, comunque tali elementi, mai valutati dal Comune, raffigurano l’edificio da distanza tanto ravvicinata da non potersi apprezzare il relativo inserimento nel contesto paesaggistico; 2c) violazione dell’art. 88 della legge reg. n 1/2005, eccesso di potere nella forma dello sviamento, per avere l’amministrazione applicato un procedimento diverso da quello previsto dalla legge, sostenendo che in Toscana l’approvazione definitiva del P.I.T. è avvenuta il 24/07/2007 e da tale data la autorizzazioni paesaggistiche dovevano essere rilasciate applicando il procedimento di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e non applicando l’art. 159, come invece fatto dal Comune; l’art 88 della legge reg. cit., del resto, osservano le ricorrenti, ha disciplinato autonomamente il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricalcando fedelmente il procedimento delineato dall’art. 146 cit., ed a tale normativa i comuni toscani si dovevano attenere sin dal gennaio 2005;</h:div><h:div>3) violazione delle vigenti norme di salvaguardia e, più precisamente: 3a) violazione dell’art. 61 legge reg. n. 1/2005, dell’art. 39 legge reg. n. 5/1995, dell’art. 109, comma 3, delle NTA del Piano Strutturale del Comune di Pietrasanta adottato nel 2004, sostenendo che l’intervento in questione rientra tra quelli che, in base a detto art. 109, non poteva essere consentito; 3b) violazione degli artt. 36 e 27 del Piano di Indirizzo Territoriale approvato il 24/07/2007, sostenendo che a partire da tale data sussisteva l’obbligo per i comuni di impedire, in salvaguardia, nuove edificazioni, comprese le sopraelevazioni in aree soggette a vincolo paesaggistico per di più site nella fascia costiera.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Comune di Pietrasanta e la controinteressata  società Sos.Fer. s.n.c. di Mila Sostegni, chiedendo la reiezione del ricorso. Viene eccepita l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo della carenza di in un interesse personale e diretto delle ricorrenti nonché l’inammissibilità dell’impugnazione delle autorizzazioni paesaggistiche, per mancata notifica alla Regione Toscana, titolare della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica, e della impugnazione delle NTA del Piano di settore per la strutture ricettive e delle NTA del PRGC, per mancata notifica alla Regione e, quanto al Piano di settore, anche alla Provincia di Lucca, in considerazione del relativo concorso alla formazione dei predetti strumenti. Nel merito, le parti resistenti  sottolineano, in particolare, la piena legittimità del riferimento al criterio di calcolo della media ponderale per la determinazione dell’altezza massima.</h:div><h:div>In vista dell’udienza, le parti hanno dimesso memorie, insistendo nelle rispettive tesi, che ulteriormente illustrano.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse concreto e personale delle ricorrenti a proporlo, dedotta dalla contrionteressata sull’assunto che le medesime agirebbero, nella sostanza, a tutela di un generale ad astratto interesse alla salvaguardia dei valori paesaggistici. Le ricorrenti indicano chiaramente, riferendone nei dettagli, di essere proprietarie di immobili (villini a due piani fuori terra) situati nelle immediate adiacenze dell’Hotel La Bitta (attualmente di cinque piani fuori terra), alla cui sopraelevazione si oppongono, invocando prioritariamente i vincoli paesaggistici e le norme edilizie, in quanto influente sul puntuale contesto (vale a dire sul valore) delle rispettive proprietà. Emerge, dunque, che i permessi di costruire impugnati sono direttamente lesivi di un loro attuale e differenziato interesse di natura edilizia.</h:div><h:div>Rimangono prive di rilievo le ulteriori eccezioni, attinenti l’impugnazione degli atti presupposti dai permessi di costruire, in quanto fondata ed assorbente risulta la censura a detti permessi relativa di violazione dell’art. 8 delle N.T.A. della Variante al P.R.G.C. ed al Piano di Settore per le Strutture Ricettive Esistenti, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19/04/2002, dedotta col primo motivo. </h:div><h:div>Detto art. 8 dispone, relativamente alle strutture ricettive esistenti ubicate in edifici di valore nullo, che “sono consentiti: 1) l’ampliamento in superficie fino al raggiungimento del 45% del R.c. e di una S.U.L. max di mq. 2500. 2) la sopraelevazione fino al raggiungimento dei limiti di altezza massimi di seguito indicati. Nel caso in cui l’attuale Rc sia superiore al 45% la sopraelevazione dovrà comunque essere limitata al Rc max del 45%. La sopraelevazione non deve eccedere i seguenti limiti massimi di altezza che costituiscono vincoli in rapporto alle caratteristiche ambientali del territorio: le strutture ubicate a mare di viale Morin, via Carducci, via Versilia, via Tripoli e della linea ideale che congiunge il prolungamento di via Versilia con via Tripoli: Hmax  = 14 mt.; le strutture ubicate nel restante territorio: Hmax  = 16 mt.”.</h:div><h:div>La controversia si incentra – essendo incontestato che i permessi consentono il raggiungimento di altezze maggiori per gran parte dell’edificio, v. grafico aree di prospetto della variante (riduttiva di un piano) nel quale sono indicate anche altezze di 19,40 e 20,25 – sulle modalità di calcolo dell’altezza, in quanto il progettista, prima, e l’amministrazione, poi, hanno tenuto conto del criterio dell’altezza media ponderale, mentre le ricorrenti sostengono che l’art. 8 cit. ponga un limite assoluto. Il criterio dell’altezza media ponderale è indicato dall’art. 9 – parametri edilizi delle norme tecniche attuative della variante generale al PRGC, approvata con delibera del consiglio comunale n. 126 del 29/12/1995, il quale, al punto 5, specifica che “Si intende per Hmax la media ponderale delle altezze delle varie fronti dei fabbricati…”; la variante al PRGC ed al piano di settore per le strutture ricettive esistenti del 2002 prevede, all’art. 5 che “La presente Variante si intende integrata del TITOLO II – (Parametri urbanistici ed edilizi) – in quanto compatibile…”. Si tratta dunque di verificare se le indicazioni del punto 5 dell’art. 9 delle NTA della variante generale del 1995 siano o meno compatibili col disposto dell’art. 8 NTA della variante specifica del 2002. </h:div><h:div>Il dato testuale e la ratio dell’art. 8 cit., che la disposizione stessa ha cura di evidenziare, depongono in senso negativo e le argomentazioni esposte dal Comune e dalla controinteressata per sostenere l’interpretazione contraria non persuadono. L’art. 8 non solo stabilisce, in termini netti, che la sopraelevazione è consentita  “fino al raggiungimento dei limiti di altezza massima” di, rispettivamente, 14 e 16 metri, secondo la collocazione, ma sottolinea la prescrizione ripetendo che “la sopraelevazione non deve eccedere” i limiti, spiegando “che costituiscono vincoli in rapporto alle caratteristiche ambientali del territorio”; la logica della previsione, che contempera le esigenze di espansione del settore alberghiero-ricettivo e di conservazione delle caratteristiche ambientali del territorio (nel suo complesso, valutato dal punto di vista urbanistico, e non solo delle aree soggette a vincolo paesaggistico) è, dunque, manifestata espressamente dalla disposizione in esame. L’assunto dei resistenti secondo cui sarebbe irragionevole escludere per gli edifici con destinazione a struttura ricettiva il ricorso al metodo di calcolo della media ponderata, valevole per gli altri tipi di edificio, quali gli edifici nelle zone omogenee di tipo B (a prevalente destinazione residenziale) per i quali è prevista l’altezza massima non superiore a m. 7,00 e gli edifici per le zone omogenee di tipo D (zone a prevalente destinazione industriale, artigianale e simili), per i quali è consentita l’edificazione sino a un massimo di m. 10,00, non è condivisibile proprio in considerazione della notevolmente maggiore altezza (14 e 16 mt.) consentita alle strutture ricettive, che denota come non sussistano irragionevoli penalizzazioni della tipologia di edificio in questione. I resistenti ulteriormente sostengono che il criterio della media ponderale non trova applicazione solo laddove sia stata introdotta una normativa di nature speciale che, a tutela dell’ordinato assetto urbanistico, storico e paesaggistico di specifiche zone del territorio comunale, introduca limitazioni all’altezza degli edifici, derogando espressamente al suddetto criterio, come nel caso  della zona del “Centro Storico” – art. 5, lettera d), delle NTA della variante di cui alla deliberazione consiliare n. 93/1999 – e per la zona degli arenili – art.10 del P.U.A. approvato con deliberazione consiliare n. 42/2003. Tale è proprio, ad avviso del Collegio, il caso delle previsioni contenute nell’art. 8 della variante al PRGC ed al piano di settore per le strutture ricettive esistenti, trattandosi di normativa di natura speciale, relativa  non ad una zona ma ad una categoria di edifici specifica, che contiene una disciplina espressamente diversificata rispetto a quanto previsto dall’art. 9 delle NTA del PRGC (il grado di espressività della formulazione dell’art.8 non pare minore di quella dell’art. 10 del piano degli arenili, dove si indicano H.max. di 4 m. o che “non dovrà superare 5,00 ml.” per gli impianti, attrezzature ed edifici di cui al punto D) o che “non deve superare quella massima dei fabbricati esistenti” per gli edifici di cui ai punti precedenti; l’art. 5 NTA della variante per il centro storico più semplicemente esclude la sopraelevazione, salvo il rialzamento di max 0,80 m. per il caso di cui al punto D2),).</h:div><h:div>I permessi di costruire impugnati risultano, pertanto, illegittimi e ne va disposto l’annullamento in accoglimento del primo motivo, potendosi dichiarare assorbite le censure non esaminate.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla i permessi di costruire impugnati.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Pietrasanta, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la  SOS.FER. s.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in via solidale, a rifondere alle ricorrenti, in solido fra loro, le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.500 (1.500 per ciascun soccombente), comprensivi di onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/06/2008"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>