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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20100167320111024181518676" descrizione="" gruppo="20100167320111024181518676" modifica="27/10/2011 17.05.35" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Maura Bertolozzi"><descrittori><registro anno="2010" n="01673"/><fascicolo anno="2011" n="01680"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20100167320111024181518676.xml</file><wordfile>20100167320111024181518676.doc</wordfile><ricorso NRG="201001673">201001673\201001673.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Firenze\Sezione 2\2010\201001673\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maurizio Nicolosi</firma><data>27/10/2011 17.05.41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ivo Correale</firma><data>26/10/2011 21.10.21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/11/2011</dataPubblicazione><classificazione>19<nuova>19</nuova><ereditata>19</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maurizio Nicolosi,	Presidente</h:div><h:div>Ivo Correale,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Pietro De Berardinis,	Primo Referendario</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della determinazione n. 3305 in data 8 giugno 2010 pubblicata all’albo pretorio dal giorno 8 giugno 2010 al giorno 22 giugno 2010 e</h:div><h:div>di ogni altro atto presupposto, inerente, collegato e derivato anche se non nominato.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2010, proposto da: </h:div><h:div>Maura Bertolozzi, Ilide Brunicardi, Enzo Fazzi, Giovanni Ghilardi, Vincenzo Giovannini, Ramona Monti, Graziella Maria Moriconi, Emilio Tampucci, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianluigi Ceruti, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Massimo Pozzi in Firenze, lungarno A. Vespucci, 20; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>- Autorita'  di Bacino del Fiume Serchio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui è domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;</h:div><h:div>- Provincia di Lucca, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Corsi, con domicilio eletto presso il medesimo in Firenze, via Senese, 12; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>- Alce S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Munari, Andrea Blasi e Gianni Taddei, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, corso Italia, 2; </h:div><h:div>- Dott. Ing. Roberto Pagni, Dirigente Servizio Ambiente della Provincia di Lucca, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita' di Bacino del Fiume Serchio, della Provincia di Lucca e della Alce S.p.a., con le relative documentazioni;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2011 il Cons. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 5 ottobre 2010 e depositato il successivo 15 ottobre, i ricorrenti indicati in epigrafe chiedevano l’annullamento del decreto dirigenziale provinciale, pure ivi indicato, con cui era rilasciata all’Alce spa un’autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs n. 387/03 e della l.r. Toscana n. 39/2005, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biomasse), con contestuale dismissione delle attività produttive esercitate nel sito dello stabilimento tranne quella di produzione di tannino.</h:div><h:div>I ricorrenti, evidenziando preliminarmente la propria legittimazione e interesse a ricorrere, in virtù della “vicinitas” all’impianto, ripercorrevano l’”iter” procedimentale che aveva portato al rilascio del provvedimento impugnato, specificando che la centrale a biomasse in questione insisteva nel corpo di uno stabilimento precedentemente destinato alla produzione di tannino – espressamente conservato con il relativo impianto di taglio del legno – nonché a cartiera (quest’ultima da dismettere), così da consentire l’utilizzo di biomasse al fine di produzione di energia elettrica nei limiti dei MW autorizzati (potenza termica immessa di 48,5 MWt e potenza elettrica generata di 12,5 MWe).</h:div><h:div>Tale intervento, definito dai ricorrenti come di modifica di impianto precedente al fine di riconversione e ammodernamento e non come “nuovo impianto”, era contestato sotto i seguenti profili di legittimità che si riportano in sintesi.</h:div><h:div>“<corsivo>1. Violazione di legge: violazione dell’art. 4, comma 4B, nonché dell’art. 6, lettera A, B e 7C del D.Lgs. n. 4/2008, parte seconda, allegato 3, lettera d) punto 1° e lettera ag). Violazione dellì’art. 5, L.R. Toscana 7971998, commi 1, 3 e 4 lettera a) – Allegato A2, lettera b.1°. Obbligatorietà della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – lo stabilimento industriale Alce di Fornoli è classificato all’interno delle “risorse essenziali” del territorio così come definite dalla L.R. Toscana n. 5/1995, art. 2, commi primo e secondo, nonché dalla L.R. Toscana n. 1/2005, art. 3, commi primo, secondo e terzo. L’area oggetto di intervento costituisce una Invariante Strutturale”</corsivo>.</h:div><h:div>L’ambito di progetto nel quale era localizzato lo stabilimento era classificato all’interno delle risorse essenziali del territorio, come definite dalle leggi regionali n. 5/1995 e n. 1/2005, ed era individuato nel Piano Strutturale del Comune di Bagni di Lucca quale Invariante Strutturale, con conseguente necessità di esperire la previa valutazione di impatto ambientale, nel caso di specie del tutto assente.</h:div><h:div>“<corsivo>2. Violazione di legge: violazione dell’art. 11, comma 1 e art. 14 della L.R. Toscana 1/2005. Violazione di legge: violazione della circolare regionale ‘indicazioni per la prima applicazione’ delle disposizioni della legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, punto 3.a Violazione degli artt. 10 e 69 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale di Bagni di Lucca”</corsivo>.</h:div><h:div>Era stato dato luogo a variante urbanistica senza previa valutazione integrata ai sensi degli artt. 11, 14-17 l.r. Toscana n. 1/05.</h:div><h:div><corsivo> “3. Violazione di legge: violazione art. 205 della L.R. Toscana n. 1/2005”</corsivo>.</h:div><h:div>Nella conferenza di servizi del 26 maggio 2010 che aveva approvato il progetto proposto della variante urbanistica al Piano Strutturale Comunale non era stato considerato che il potere di deroga esercitabile dal Comune era sottoposto alle due condizioni di cui alla norma regionale indicata in rubrica, entrambe inesistenti nel caso di specie.</h:div><h:div><corsivo> “4. Violazione di legge: violazione e contrasto con l’art. 27 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lucca (PTCP)”</corsivo>.</h:div><h:div>Non era stato considerato che l’ambito territoriale in cui era previsto l’impianto autorizzato era classificato dal PTCP come “Area ad elevata vulnerabilità intrinseca potenziale” su cui non era ammissibile la realizzazione di centrali termoelettriche.</h:div><h:div><corsivo> “5. Violazione di legge: violazione e contrasto con il Piano di Bacino stralcio “assetto idrogeologico” del Fiume Serchio  – rischio idraulico (P.A.I.)”</corsivo>.</h:div><h:div>L’area su cui ricadeva l’impianto era anche considerata “ad alta probabilità di inondazione” dal P.A.I. e durante la fase istruttoria non era stata dimostrata la sicurezza idraulica per un tempo di ritorno di 200 anni. Inoltre, la criticità dell’area era evidenziata anche ai sensi degli artt. 22 e 23 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso P.A.I. e sul punto non erano stati forniti chiarimenti in istruttoria.</h:div><h:div>“<corsivo>6. Violazione di legge: il progetto in esame è in violazione e contrasto con il Piano di Indirizzo Energetico Regionale (P.I.E.R.) cap. 3.3.7 Energia da biomassa: definizione e quadro di riferimento e p.f.: previsione”</corsivo>.</h:div><h:div>Erano riportati brani del parere espresso in istruttoria dalla Regione Toscana da cui emergevano criticità in relazione al P.I.E.R. in ordine alla taglia dell’impianto ed alla sua resa energetica.</h:div><h:div>“<corsivo>7. Violazione di legge: violazioni e contrasti con il Piano Strutturale Comunale come meglio specificato nella illustrazione che segue nel motivo”</corsivo>.</h:div><h:div>Il progetto esaminato contrastava con gli artt. 10, 11, 23, 54, 69 e 114 delle N.T.A. del Piano Strutturale Comunale.</h:div><h:div>Si costituivano in giudizio, con memorie di mera forma, l’Autorità di Bacino del Fiume Serchio, l’Alce s.p.a. e la Provincia di Lucca, rilevando l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>L’Autorità di bacino depositava poi, in data 26 novembre 2010, una memoria ad illustrazione delle proprie tesi e così pure, in prossimità dell’udienza pubblica di trattazione, l’Alce s.p.a. e la Provincia di Lucca depositavano, rispettivamente in date 16 e 17 settembre 2011, memorie a sostegno delle proprie tesi difensive.</h:div><h:div>In particolare, la società controinteressata, oltre ad evidenziare diffusamente le ragioni di infondatezza del gravame, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso a tutte le amministrazioni che avevano partecipato alla conferenza di servizi decisoria volta al rilascio del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Analogamente, la Provincia di Lucca, oltre a soffermarsi sulla ritenuta infondatezza delle censure svolte dai ricorrenti e sull’inammissibilità come rilevata dall’Alce s.p.a., eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione e interesse, richiamando giurisprudenza, anche di questo Tribunale, che non ritiene sufficiente allo scopo la mera “vicinitas” all’impianto in assenza di dimostrata lesione concreta, immediata e attuale alla sfera giuridica.</h:div><h:div>I ricorrenti, dal canto loro, depositavano in data 8 settembre 2011 ulteriori documenti e in data 27 settembre 2011 una memoria ad illustrazione delle proprie tesi difensive.</h:div><h:div>La controinteressata Alce s.p.a., a sua volta, depositava una memoria di replica in data 8 ottobre 2011, rilevando che i ricorrenti avevano depositato la propria memoria e gli ultimi documenti con il presupposto dell’applicabilità al caso di specie dei termini dimezzati di cui al rito “abbreviato” ai sensi dell’art. 119 c.p.a.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011 la causa era trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il Collegio, preliminarmente, deve esaminare la questione relativa alla applicabilità al presente procedimento del rito abbreviato ai sensi dell’art. 119 c.p.a., discussa dalle parti anche all’udienza pubblica, al fine di valutare la tempestività del deposito di memoria e documenti in prossimità della pubblica udienza effettuato da parte ricorrente e, di conseguenza, dalla controinteressata. </h:div><h:div>Si ricorda, infatti, che i termini “ordinari” previsti dall’art. 73 c.p.a. sono di quaranta giorni liberi prima dell’udienza per il deposito di documenti, di trenta giorni liberi per il deposito di memorie e di venti giorni liberi per il deposito di repliche; ne consegue, nel caso di specie, che il primo termine andava a scadere in data 8 settembre 2011, in periodo di sospensione feriale dei termini pacificamente applicabile ai termini di deposito di memorie e documenti (TAR Puglia, Ba, Sez. I, 19.10.11, n. 1552) però e, quindi, in data 23 luglio 2011 (23 luglio perché il 24 cadeva di domenica), il secondo in data 17 settembre 2011 (17 settembre perché il 18 cadeva di domenica) e il terzo in data 28 settembre 2011. Solo qualora alla presente controversia fosse applicabile l’art. 119 c.p.a. risulterebbero applicabili i termini “dimezzati” ivi previsti, che consentirebbero di valutare come tempestivo il deposito di parte ricorrente sopra ricordato nonché quello della replica di Alce s.p.a. (da essa stessa definito subordinato solo all’applicabilità di tale norma processuale).</h:div><h:div>Ebbene, il Collegio ritiene che la presente controversia segua il rito “ordinario” e non quello “accelerato” di cui all’art. 119 cit.</h:div><h:div>Nell’esaminare le fattispecie evidenziate nella norma in questione, infatti, non risulta applicabile quanto indicato nel comma 1, lett. a)-e), perché riferito a materie palesemente estranee a quella oggetto del provvedimento impugnato; per quel che riguarda la previsione della lettera f) (“i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità…”), invocata dal difensore dei ricorrenti nella discussione in pubblica udienza, il Collegio ne rileva l’inapplicabilità, dato che non risultano impugnati nella presente sede provvedimenti di occupazione e/o espropriazione né la circostanza che dalla realizzazione dell’impianto autorizzato possano derivare procedure ablatorie, ancora non identificate, può essere considerata idonea a cristallizzare la presente controversia – fondata unicamente sulla domanda di annullamento di un ben specifico provvedimento autorizzatorio – nell’ambito della fattispecie di cui alla ricordata lett. f), che, per l’appunto, fa riferimento a controversie relative a “provvedimenti” di occupazione e/o espropriazione di aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.</h:div><h:div>Ad analoga conclusione negativa deve pervenirsi per le fattispecie indicate sub lett. g)-h)-i),m), perché riferite a materie palesemente estranee a quella oggetto del provvedimento impugnato; per quanto riguarda la previsione della lett. l), il Collegio rileva che l’impianto di produzione di energia elettrica autorizzato non rientra tra quelli indicati nella norma.</h:div><h:div>Ne consegue, quindi, che il presente procedimento è regolato secondo il rito “ordinario”, per cui i depositi dei documenti dell’8 settembre 2011 e della memoria del 27 settembre 2011 effettuato dai ricorrenti, nonché quello della memoria di replica dell’Alce s.p.a. dell’8 ottobre 2011, risultano tardivi ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e di essi il Collegio non può tenerne conto.</h:div><h:div>Né può essere riconosciuto, in merito, ai ricorrenti l’”errore scusabile” invocato in discussione alla pubblica udienza in relazione alla circostanza dell’indicazione sul “ruolo” di udienza del 19 ottobre 2011 e sul sito informatico del TAR Toscana della sottoposizione della controversia al rito di cui al richiamato art. 119 c.p.a., dato che del tutto irrilevanti, a tali fini, sono le apposizioni meramente indicative poste dagli uffici amministrativi di questo Tribunale al momento di inserimento a ruolo della causa, spettando la decisione sul rito applicabile esclusivamente al Collegio giudicante, sulla base di chiara indicazione di legge che le parti non potevano non conoscere e interpretare nel senso più idoneo.</h:div><h:div>Chiarito ciò, il Collegio deve esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla parti intimate.</h:div><h:div>Per quel che riguarda la prima, fondata sulla ritenuta inammissibilità del ricorso per omessa notificazione a tutte le parti pubbliche partecipanti alla conferenza di servizi decisoria, da intendersi non quali semplici controinteressate ma quali autorità coemananti – secondo l’illustrazione effettuata dai difensori della Provincia in udienza pubblica – il Collegio non ne rileva la fondatezza.</h:div><h:div>Come già illustrato di recente, infatti, questa Sezione (TAR Toscana, Sez. II, 21.9.11, n. 1412) ha già avuto modo di specificare, con argomentazioni da cui non si ritiene di derogare in ragione della prospettazione delle parti, che “<corsivo>come è ormai pacificamente ritenuto, il modulo procedimentale della conferenza di servizi non altera le regole che presiedono, in via ordinaria, all'individuazione delle Autorità resistenti, sotto il profilo della soggettiva imputabilità degli atti adottati (in termini, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2007, n. 1920; Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2107; T.A.R. Lazio, Latina, 29 marzo 2006, n. 212). In altri termini, la notifica è necessaria solo nei confronti di quelle Autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che mediante lo strumento della conferenza di servizi abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8259; T.A.R. Toscana, Sez. III, 29 maggio 2007, n. 804; T.A.R. Toscana, Sez. II, 6 ottobre 2009, n. 1505), ossia hanno esercitato la potestà correlata alla posizione giuridica di cui si chiede tutela (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 24 febbraio 2011, n. 357; T.A.R. Molise, 8 febbraio 2008, n. 50). Né rileva…che la conferenza di servizi prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 abbia carattere decisorio. Sul punto è ormai acquisito l’orientamento secondo cui le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria rivestono natura endoprocedimentale con la conseguenza che l’atto finale della conferenza viene poi fatto proprio dall’Amministrazione procedente con l'adozione del provvedimento finale che ha valenza esoprocedimentale ed esterna ed è quello effettivamente va ad incidere sulla sfera giuridica degli interessati facendo sorgere l’interesse all’impugnazione (Cons. Stato sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2378; id., 9 novembre 2010, n. 7981; id., 11 dicembre 2008, n. 5620; T.A.R. Toscana, sez. II, 13 gennaio 2011, n. 54)</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel caso di specie il ricorso risulta notificato, oltre che alla controinteressata, alla Provincia di Lucca, che aveva promosso la conferenza e cha ha adottato il provvedimento finale che recepisce la determinazioni positive della conferenza di servizi, per cui il Collegio non rileva l’inammissibilità del ricorso come prospettata.</h:div><h:div>A diversa conclusione deve pervenirsi in relazione all’altra eccezione sollevata, relativa alla carenza di legittimazione e/o interesse dei ricorrenti.</h:div><h:div>Questi, infatti, fondano la legittimazione all’impugnazione e il correlato interesse al richiesto annullamento richiamando la vicinanza, per almeno due ricorrenti definita “stretta” per essere poste le rispettive residenze a circa 200 metri (ricorrente Ghilardi) e 80 metri (ricorrente Moriconi), all’impianto autorizzato, lamentando danni igienico-sanitari, ambientali ed economici (in relazione quest’ultimi al deprezzamento dei loro immobili) che deriverebbero dalla realizzazione del progetto in questione, integrando tale tesi con il richiamo a recente giurisprudenza, anche di questa Sezione, in ordine alla non necessità di dimostrare in concreto il nocumento subito se viene autorizzata un’attività potenzialmente inquinante.</h:div><h:div>In merito il Collegio precisa quanto segue.</h:div><h:div>L’argomento relativo alla “vicinitas”, intesa quale fattore legittimante alla proposizione di ricorsi in materia ambientale da parte di singoli cittadini residenti in prossimità di impianti la cui realizzazione è contestata, è stato più volte affrontato da questa Sezione anche recentemente. </h:div><h:div>Senza richiamare precedenti più risalenti, il Collegio ricorda di avere ribadito il principio per cui la mera vicinanza di un'abitazione ad una discarica o ad altro impianto per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell'opera, essendo invece necessaria anche l'ulteriore prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell'impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall'autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell'impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze (Tar Toscana, Sez. II, 31.8.10, n. 5144; nonché Cons. Stato, Sez. V, 14.6.07, n. 3192).</h:div><h:div>La stessa Sezione ha inoltre specificato che non è sufficiente produrre una certificazione anagrafica comprovante la prossimità dell’abitazione di ricorrenti ad un impianto (nel caso di specie proprio alimentato a biomasse) di cui si contesta la realizzazione, se non unita alla indicazione della prova del danno concretamente subito dal funzionamento dell’impianto, non essendo a tal fine sufficienti generiche allegazioni afferenti alla nocività di questo sorrette da dati di comune esperienza ovvero riferite al diritto ad una vita salubre e ad un ambiente vivibile ma richiedendosi, ai fini dell’individuazione dell’interesse a ricorrere, l’allegazione della sussistenza di una lesione concreta, immediata ed attuale sulla sfera giuridica dei ricorrenti derivante direttamente dall’esecuzione del provvedimento impugnato (Tar Toscana, Sez. II, n. 5144/10 cit.).</h:div><h:div>Ancor più recentemente, questa Sezione ha di nuovo evidenziato che “…<corsivo>il mero requisito della "vicinitas" non legittima, da solo, alla proposizione del ricorso (TAR Toscana, Sez. II, 21.1.11, n. 121), soprattutto se - come nel caso di specie - è chiesto l'annullamento di provvedimenti di bonifica, tesi a migliorare la qualità del recettore, e non la costruzione e esercizio di impianti ritenuti nocivi, ammettendo gli stessi ricorrenti che l'impianto della S.E. srl è ivi esistente da tempo. Nel caso di specie non risulta dimostrato in concreto quale diretto nocumento dai provvedimenti impugnati deriverebbe ai singoli ricorrenti in ragione della loro collocazione/residenza sul territorio... Né vale il richiamo operato dai ricorrenti stessi alla situazione di aggravamento dell'inquinamento che deriverebbe da una bonifica errata, dato che tale precisazione appare generica e meramente eventuale, laddove riferita a trivellazioni per monitoraggi (non meglio individuate) o al "vulnus" all'interesse economico e imprenditoriale derivante dalla'impossibilità di vendita degli stessi, anche questa meramente eventuale e non dimostrata</corsivo>. (TAR Toscana, Sez. II, 1.9.11, n. 1367).</h:div><h:div>Così pure è stato ugualmente ribadito che la mera presenza di una discarica o ad altro impianto per il trattamento e lo smaltimento (o recupero) di rifiuti anche a mezzo di termocombustione, non legittima il proprietario di un bene residente nel Comune nel cui territorio l'impianto insiste ad insorgere avverso gli atti con i quali si provvede all'approvazione del progetto dell'opera sotto i vari aspetti procedimentali o all'autorizzazione alla gestione e/o alla messa in esercizio dell'opera o ancora agli scarichi e immissione nell'atmosfera del prodotto della combustione, laddove non sussista un collegamento diretto, immediato e oggettivo fra quanto deliberato con i suddetti provvedimenti e un interesse giuridico personale del soggetto che si ritiene leso, interesse personale non astratto, ma concreto e attuale in quanto direttamente inciso attraverso la lesione di un bene al quale l'ordinamento riconosce tutela e tale non può qualificarsi, da solo, l'aspettativa alla salubrità dell'ambiente o il timore generico di possibili effetti pregiudizievoli legati esclusivamente alla presenza dell'opera pubblica o dell'impianto (TAR Toscana, Sez. II, 21.1.11, n. 121).</h:div><h:div>In sostanza, la mera “vicinitas” ad un impianto non è elemento sufficiente per configurare l’ammissibilità di un ricorso avverso i relativi provvedimenti di autorizzazione se non è accompagnata dagli elementi idonei a qualificare il relativo interesse a ricorrere, legati alla concretezza, immediatezza e attualità del medesimo.</h:div><h:div>Nel caso di specie non risulta la presenza di tali elementi qualificanti dell’interesse a ricorrere.</h:div><h:div>Risultano depositati in giudizio, infatti, soltanto i certificati anagrafici dei ricorrenti che, se idonei a legittimare in astratto la loro legittimazione a ricorrere, non sono certo in grado di attestare il loro interesse nei sensi sopra evidenziati.</h:div><h:div>Né risultano depositati studi specifici sull’impianto autorizzato e sulle conseguenze del relativo impatto ambientale, diverse da considerazioni generali e/o saggi sull’argomento dell’impatto da biomasse, che erano particolarmente necessarie nel caso di specie.</h:div><h:div>Si evidenzia, infatti, che tale attività era particolarmente necessaria in questa sede ove i medesimi ricorrenti evidenziano che il progetto di centrale è parte integrante “…di un impianto industriale più ampio che esiste già e che viene, con questo intervento, mantenuto e riconvertito” (pag. 17 ricorso). Se già esisteva un impianto industriale più ampio che è mantenuto e in parte riconvertito, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare o quanto meno offrire un principio di prova in ordine alla nocività diretta di tale riconversione e come questa comportasse “in peius” un deterioramento dell’impatto ambientale rispetto a quello già esistente – non facendosi alcun riferimento alla c.d. “opzione zero” – nonché il deprezzamento dei loro immobili già esistenti da tempo nei pressi dell’impianto industriale.</h:div><h:div>Né risultano forniti elementi concreti idonei a rappresentare un peggioramento della situazione ambientale concreta derivante dalla dismissione della precedente cartiera, facente parte dell’autorizzazione rilasciata all’Alce s.p.a., e dalla realizzazione/riconversione dell’impianto per la produzione di energia elettrica alimentato ora solo da fonti rinnovabili (biomasse) e non più da gas naturale, olio combustibile e “black liquor”, fermo restando che l’estrazione di tannino era prevista anche prima e che il legno “detannizzato”, lungi dall’essere smaltito altrove, rimane utilizzato come combustibile. </h:div><h:div>Nello specifico, come anche osservato dalla Provincia di Lucca nelle sue difese, non risulta provato alcun incremento di emissioni in atmosfera, come genericamente dedotto dai ricorrenti, ma, anzi, risulta la riduzione delle stesse con correlativo risparmio di quantità di CO2 non immessa in atmosfera a seguito dell’interrotto uso di combustibile fossile prima invece adoperato, come attestato nella Relazione che accompagna il progetto.</h:div><h:div>Anche a non voler considerare tale Relazione di parte, dalla lettura dei contributi istruttori resi dall’Arpat e allegati alla determinazione impugnata non si rileva alcun deterioramento della situazione ambientale. In essi, proprio in riferimento alle osservazioni presentate da terzi nel corso del procedimento, si rileva che “…<corsivo>Nel caso concreto gli impianti di abbattimento previsti dal progetto di centrale a biomasse ALCE garantiscono una efficienza di combustione molto elevata ed un abbattimento delle polveri assai spinto…E’ però indubitabile che le nano polveri sono sempre esistite e che gli eventuali effetti sanitari sono già in atto, non si tratta di inquinanti nuovi né aggiuntivi. In riferimento al caso concreto della proposta di centrale a biomasse ALCE si ricorda come gli impianti di abbattimento previsti sono, da dati concordi di letteratura, efficaci anche per l’abbattimento delle nano polveri. In questo caso non è corretto riferirsi alle emissioni di generici impianti a biomasse, come in alcune osservazioni è stato fatto…l’emisione di particolato del proposto impianto ALCE è certamente molto inferiore a quella che si avrebbe utilizzando gli stessi quantitativi di biomasse in un insieme di piccoli impianti. Infine la diluizione dei fumi assicurata dalle caratteristiche dell’emissione, a cominciare dall’altezza del camino, è tale che, come evidenziato dall’uso di modelli diffusionali, l’effetto sulla qualità dell’aria è comunque trascurabile</corsivo>”.</h:div><h:div>In base a tali conclusioni, quindi, il Collegio rileva che i ricorrenti, anche i due che risiedono particolarmente in vicinanza dell’impianto, in considerazione della circostanza che nel caso di specie non viene autorizzato un nuovo impianto in una zona in precedenza priva di insediamenti industriali ma riconvertito uno già da tempo esistente, non hanno fornito alcun elemento idoneo ad attestare il peggioramento della matrice ambientale derivante concretamente, immediatamente e attualmente dall’autorizzazione impugnata rispetto alla situazione preesistente.</h:div><h:div>Sotto questo profilo, quindi, i ricorrenti sono sforniti di interesse a ricorrere, non essendo sufficiente allo scopo, nel caso di specie, il richiamo alla mera “vicinitas” all’impianto.</h:div><h:div>Il Collegio, sul punto, sa bene che di recente questa Sezione ha pronunciato la sentenza 21.9.2011 n. 1412, in cui viene esaminato il tema della mera “vicinitas” in relazione alla legittimazione e interesse a ricorrere, ove è stato precisato quanto segue: “…<corsivo>in linea di principio, i soggetti residenti in prossimità della località nella quale si intende realizzare un impianto di consistenti dimensioni preposto alla produzione di energia elettrica, ed alimentato da combustibili che sono potenzialmente suscettibili di incidere negativamente sulla qualità dell’ambiente, sono legittimati ad impugnare l'atto autorizzativo dell'impianto suddetto, attesa la sussistenza di un loro collegamento stabile con la zona interessata alla realizzazione dell'opera (Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657). Né tale legittimazione può essere subordinata alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell'impianto, dovendo reputarsi sufficiente la prospettazione delle temute ripercussioni sul territorio collocato nelle immediate vicinanze della centrale da realizzare (Cons. Stato sez. VI, 15 ottobre 2001, n. 5411; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 23 febbraio 2010, n. 588). Peraltro, l’interesse di colui che, in una situazione di vicinitas all’impianto autorizzato, propone ricorso può riguardare anche aspetti diversi dalla tutela ambientale atteggiandosi differentemente in relazione al bene della vita che si intende proteggere attraverso l’azione giurisdizionale. Si è perciò ritenuto che anche eterogenei interessi quali l’incompatibilità della struttura con gli insediamenti preesistenti dal punto di vista urbanistico o commerciale possa radicare la legittimazione dei soggetti ricorrenti in relazione al pregiudizio economico temuto (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 23 febbraio 2010, n. 588)…Con riferimento agli impianti per la produzione di energia si è ritenuto che l’interesse personale, attuale e concreto ad impugnare l’autorizzazione unica è ravvisabile in capo al proprietario frontista all’area in cui è autorizzata la realizzazione dell’impianto stesso, attesa la potenziale incidenza negativa che la vicinanza dell’impianto comporta anche sul valore commerciale dei beni immobili (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 25 giugno 2007, n. 939)”</corsivo>.</h:div><h:div>Tali premesse, però, devono essere inquadrate in quel contesto in cui pronunciava la sentenza, ove era autorizzata una nuova realizzazione di impianto e, soprattutto, ove nel caso di specie era stato dimostrato l’interesse a ricorrere nel senso sopra evidenziato, dato che la ricorrente, società di capitali imprenditore nel settore di prodotti monouso destinati all’utilizzo alimentare ed igienico, aveva lamentato e dimostrato la nocività delle dirette conseguenze sulla sua attività imprenditoriale.</h:div><h:div>La medesima sentenza, infatti, dopo aver premesso le su riportate considerazioni in ordine alla legittimazione in astratto a ricorrere, si soffermava sulla necessità di individuare anche il conseguente interesse ad agire che, in quel caso, era riscontrato, in quanto”…<corsivo> Nello specifico la società ricorrente ha evidenziato, in relazione al suo interesse ad agire, che le caratteristiche dell’attività produttiva svolta richiedono che essa si svolga in un contesto ambientale privo di possibili fonti di contaminazione trattandosi, come fatto cenno in narrativa, di prodotti monouso destinati all’utilizzo alimentare ed igienico la cui sterilità potrebbe, in astratto, risultare compromessa dalle emissioni prodotte dall’impianto di cui si contesta la realizzazione</corsivo>.”</h:div><h:div>Nel caso di specie, quindi, come già anticipato, pur se individuabile in astratto la legittimazione ad agire quantomeno dei ricorrenti più prossimi all’impianto, non si riscontra il conseguente, e necessario, interesse a ricorrere di tutti, con conseguente inammissibilità del ricorso.</h:div><h:div>Le spese del presente giudizio possono comunque essere integralmente compensate, attesa la peculiarità della vicenda e la complessità della questione processuale dedotta.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/10/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Lazzarini Silvia</h:div><h:div>Ivo Correale</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
