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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20070214820091229182431866" descrizione="" gruppo="20070214820091229182431866" modifica="07/01/2010 18.49.33" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Soc. Bruno Baldassarri &amp; Fratelli S.p.A."><descrittori><registro anno="2007" n="02148"/><fascicolo anno="2010" n="00011"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn></descrittori><file>20070214820091229182431866.xml</file><wordfile>20070214820091229182431866.doc</wordfile><ricorso NRG="200702148">200702148\200702148.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Firenze\Sezione 2\2007\200702148\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maurizio Nicolosi</firma><data>07/01/2010 18.49.38</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Bernardo Massari</firma><data>06/01/2010 10.46.35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/01/2010</dataPubblicazione><classificazione>3<nuova>3</nuova><ereditata>3</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maurizio Nicolosi,	Presidente</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Ivo Correale,	Primo Referendario</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>dell’ordinanza dirigenziale emessa dal Comune di Capannori (LU) – Servizio Lavori Pubblici Ufficio Ecologia in data 10.08.2007 e notificata alla Società ricorrente in data 27.08.2007 avente ad oggetto : “1) la chiusura del periodo notturno (ore 22:00 – 06:00) dei portoni presenti sui lati dei capannoni prospicienti le abitazioni; 2) attuare nuovi ed ulteriori interventi di bonifica finalizzati all’abbattimento dell’inquinamento acustico prodotto dall’azienda al fine di assicurare il rispetto del valore limite di emissione notturno di 50 dB(A) vigente nell’area”.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 2148 del 2007, proposto da: </h:div><h:div>Soc. Bruno Baldassarri &amp; Fratelli S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Laura Formichini, con domicilio eletto presso Iacopo Di Passio in Firenze, via delle Mantellate n. 8; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Capannori, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Camero, con domicilio eletto presso  la Segreteria T.A.R. in Firenze; </h:div><h:div>Dirigente Servizio Lavori Pubblici - Comune di Capannori;</h:div><h:div>A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Lucca; </h:div><h:div>A.R.P.A.T. Azienda Reg. Protezione Ambientale della Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ciari, con domicilio eletto in Firenze, presso l’Avvocatura regionale, p.za Unità Italiana 1; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Vannelli Quinto; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Capannori;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.R.P.A.T. Azienda Reg. Protezione Ambientale della Toscana;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Riferisce la società ricorrente di svolgere la propria attività di produzione di materiale plastico sin dal 1973 in uno stabilimento sito in viale Europa n. 118, nel comune di Capannori.</h:div><h:div>In epoca successiva, su un appezzamento di terreno limitrofo alla proprietà della ricorrente, ove inizialmente non vi erano insediamenti urbani, è stata edificata una palazzina ad uso civile abitazione.</h:div><h:div>A seguito dell’esposto inoltrato dagli abitanti di tale immobile, il Dipartimento provinciale dell’ARPAT di Lucca eseguiva alcuni sopralluoghi dai quali emergeva il superamento dei livelli di inquinamento acustico provocati dall’attività industriale esercitata dall’azienda.</h:div><h:div>Va precisato, a questo punto che, in forza di quanto disposto dal DPCM 14 novembre 1997, il Comune di Capannori ha approvato il piano di classificazione acustica del territorio comunale nel quale la zona dove è svolta l’attività produttiva viene individuata come area di classe V (area prevalentemente industriale), mentre la zona adiacente dove è situata l’abitazione è classificata come area di classe IV (ad intensa attività umana).</h:div><h:div>Nonostante le opere di bonifica acustica effettuate dall’azienda ricorrente, gli ulteriori accertamenti eseguiti avrebbero dato esito positivo per il limite di immissione notturna relativo alla classe IV, mentre si sarebbe accertato il superamento del limite di emissione notturna per la medesima classe. </h:div><h:div>Conseguentemente, con il provvedimento in epigrafe il dirigente del Servizio lavori pubblici del Comune intimato ordinava alla società ricorrente “la chiusura nel periodo notturno (ore 22 - 06) dei portoni presenti sui lati dei capannoni prospicienti le abitazioni”, nonché, “entro 180 giorni dalla notifica dell’ordinanza, di eseguire nuovi ed ulteriori interventi di bonifica finalizzati all’abbattimento dell’inquinamento acustico prodotto dall’azienda al fine di assicurare il rispetto del valore limite di emissione notturno di 50 dB vigente nell’area”.</h:div><h:div>Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:</h:div><h:div>- Violazione di legge con riferimento alla l. n. 447/1995 e all’art. 2 del DPCM 14.11.1997.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 35 depositata il 17 gennaio 2008 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il Dirigente del Servizio lavori pubblici del Comune di Capannori ha intimato alla società ricorrente la chiusura nel periodo notturno (ore 22:00 – 06:00) dei portoni presenti sui lati dei capannoni prospicienti le abitazioni, nonché l’attuazione di ulteriori interventi di bonifica finalizzati all’abbattimento dell’inquinamento acustico prodotto dall’azienda al fine di assicurare il rispetto del valore limite di emissione notturno di 50 dB(A) vigente nell’area.</h:div><h:div>Preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso avanzata dalla difesa dell'amministrazione resistente in relazione all'asserita violazione dell'art. 6 del regio decreto n. 642/1907 per mancata  o insufficiente articolazione dei motivi di ricorso, nonché per la mancata impugnazione del regolamento comunale per l'attuazione del piano di classificazione acustica del territorio approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 76 del 28 ottobre 2004.</h:div><h:div>L'eccezione non merita condivisione.</h:div><h:div>Quanto al primo profilo è del tutto evidente come la causa petendi del ricorso sia da individuarsi nella falsa applicazione da parte del Comune della normativa di riferimento in materia di inquinamento acustico, con la specifica indicazione delle norme che si ritengono violate.</h:div><h:div>E’ noto del resto che il ricorso giurisdizionale può considerarsi inammissibile, per genericità dei motivi solo quando non contenga un'esplicita indicazione dei vizi dedotti e delle norme che si assumono violate, e in ogni caso quando complessivamente considerato, non evidenzi affatto gli elementi costitutivi della fattispecie, da cui discende la pretesa azionata, dovendo a tal fine il giudice fare riferimento all'intero contesto del ricorso giurisdizionale, cioè sia alle censure espressamente enunciate, sia a quelle che, pur se formalmente non esposte in un titolo, possono essere desunte dall'esposizione dei fatti e dal contesto dei ricorso (Cons. Stato sez.  V, 7 settembre 2001, n. 4673; TAR Campania, Napoli, sez. I, 18 novembre 2005, n. 19312).</h:div><h:div>In relazione al secondo aspetto è sufficiente rilevare che l'omessa impugnazione del citato regolamento comunale non produce gli effetti prospettati dalla controparte atteso che, anche in assenza di esplicita deduzione della parte ricorrente, esso può essere disapplicato dal giudice ove confliggente con una fonte normativa sovraordinata, attesa la necessità, in caso di contrasto tra norme di rango diverso, di garantire il rispetto della gerarchia delle fonti e di accordare, quindi, prevalenza a quella di rango superiore e cioè alla legge o ad altro atto di normazione primaria (Cons. Stato, sez. VI, 02 marzo 2009, n. 1169).</h:div><h:div>Il ricorso è fondato.</h:div><h:div>Lamenta, in particolare, la ricorrente l'erronea applicazione di quanto disposto dalla l. n. 447/1995 e dall’art. 2 del DPCM 14.11.1997 in relazione alle modalità con le quali deve essere eseguita la misurazione dei valori di emissione che, nella fattispecie, l'amministrazione comunale ritiene superati per quanto attiene al periodo notturno.</h:div><h:div>La legge quadro sull'inquinamento acustico sopra citata stabilisce, all'art. 2, comma 1, lett. e), che per valori limite di emissione deve intendersi “<corsivo>il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa</corsivo>”, mentre il valore limite di immissione è “<corsivo>il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori</corsivo>”.</h:div><h:div>Il comma 2 dello stesso articolo precisa che tali valori devono essere riferiti alla destinazione d'uso della zona.</h:div><h:div>Sotto questo profilo, come si è visto in narrativa, il Comune di Capannori aveva provveduto ad approvare il piano di zonizzazione del territorio comunale in forza del quale l'area dove è situata l'azienda della ricorrente è classificata come area di classe V (area prevalentemente industriale).</h:div><h:div>L’art. 2 del citato DPCM 14 novembre 1997 stabilisce, al comma 2, che <corsivo>"… i valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse… si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zona</corsivo>".</h:div><h:div>Questa Sezione ha già avuto modo di rilevare in analoga fattispecie relativa ad una controversia instaurata proprio contro il Comune di Capannori che, sulla base della normativa sopra rappresentata, “<corsivo>il valore di emissione deve essere misurato in prossimità della sorgente sonora di riferimento in relazione alla classe acustica in cui essa è collocata</corsivo>” (TAR Toscana, sez. II, 6 maggio 2009, n. 766).</h:div><h:div>Tale conclusione dalla quale non si ravvisano motivi per discostarsi è conforme a quanto stabilito dall’art. 2 della l. n. 447/1995 che, per il principio della gerarchia delle fonti, pone evidentemente nel nulla quanto, al contrario, disposto dal regolamento comunale n. 76/2004, secondo cui il valore limite di emissione “<corsivo>è misurato in prossimità dei ricettori</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne consegue che, contrariamente a quanto è avvenuto nella fase istruttoria del procedimento, la misurazione dell'intensità dell'emissione acustica andava eseguita non in prossimità dell'abitazione, ma nei pressi dello stabilimento che tale disturbo sonoro produce: in tal modo sarebbe stato possibile rilevare che il rumore prodotto dall'attività svolta durante l'orario notturno non supera il valore limite stabilito dal piano acustico comunale per le aree prevalentemente industriali pari a 55 dB.</h:div><h:div>Del resto, diversamente argomentando, si verificherebbe il paradossale esito dell'espansione dei limiti di vigenza di emissione sonora da un'area all'altra delle zone in cui è classificato, dal punto di vista acustico, il territorio comunale e, come del resto rilevato dalla difesa della ricorrente, i valori di emissione e quelli di immissione diverrebbero sostanzialmente coincidenti.</h:div><h:div>Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.</h:div><h:div>Condanna le parti soccombenti al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Capannori e l’ARPAT, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CPA.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/12/2009"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Lazzarini Silvia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>