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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20120167120120612104257156" descrizione="" gruppo="20120167120120612104257156" modifica="19/06/2012 13.36.01" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Codacons Coordinamento delle Associazioni Difesa Ambiente  e Diritti Utenti e Consumatori"><descrittori><registro anno="2012" n="01671"/><fascicolo anno="2012" n="03768"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM></descrittori><file>20120167120120612104257156.xml</file><wordfile>20120167120120612104257156.doc</wordfile><ricorso NRG="201201671">201201671\201201671.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2012\201201671\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giulio Castriota Scanderbeg</firma><data>19/06/2012 13.36.06</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giulio Castriota Scanderbeg</firma><data>15/06/2012 10.55.22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/06/2012</dataPubblicazione><classificazione>1<nuova>1</nuova><ereditata>1</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Maruotti,	Presidente</h:div><h:div>Aldo Scola,	Consigliere</h:div><h:div>Giulio Castriota Scanderbeg,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Bernhard Lageder,	Consigliere</h:div><h:div>Andrea Pannone,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUATER n. 9228/2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO-RIFIUTO SULL'ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1671 del 2012, proposto dal Codacons (Coordinamento delle Associazioni Difesa Ambiente  e Diritti Utenti e Consumatori), rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Marco Ramadori, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, 9, nonché dalla Associazione Italiana per i diritti del malato - Aidma - Onlus, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocato Marco Ramadori e Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, 9; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Finmeccanica spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Piergiorgio Alberti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli n..180; </h:div><h:div>Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, in persona del Ministro e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Soc. Galileo Avionica Spa (Selex Galileo Spa), la Corte dei Conti, non costituite in giudizio; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Finmeccanica Spa e del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Ramadori e  Sanino;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 24 novembre 2011, n. 9228 , nella parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado n. 5248 del 2011 proposto dal Codacons e dall’Associazione italiana per i diritti del malato avverso il diniego di accesso opposto dalla società  Finmeccanica spa (anche per conto della società controllata Galileo Avionica spa) sulla istanza ostensiva proposta  dalle odierne appellanti per ottenere gli “atti ed i documenti nonché le domande presentate ai fini della partecipazione a procedure anche di rilievo pubblico  e/o gare d’appalto e/o trattative private volte alla commercializzazione” dell’apparecchiatura medicale denominata TrimProb (costituente un bioscanner particolarmente efficace nella diagnosi precoce delle neoplasie tumorali e, in generale, delle infiammazioni dei tessuti). </h:div><h:div>Non forma oggetto di impugnazione il capo della medesima sentenza, sempre a contenuto reiettivo, reso sul diniego ministeriale di ostensione di altra documentazione, riguardante le eventuali campagne di pubblicità e commercializzazione dello stesso strumento diagnostico.</h:div><h:div>2.- Le associazioni appellanti insistono in questo grado nel sostenere l’ammissibilità della richiesta ostensiva rivolta alla intimata società privata, in quanto afferente un tratto della sua azione di rilevanza pubblica in considerazione del nesso con il diritto primario della salute di cui sono titolari i consumatori,  e lamentano la erroneità della sentenza impugnata che ha respinto il ricorso sull’assorbente rilievo della natura privata della società destinataria della richiesta di documenti e della afferenza degli stessi a dati relativi alla  politica commerciale e industriale della società, estranei alla disciplina  dell’accesso ai documenti amministrativi. </h:div><h:div>3.- Concludono le appellanti per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, con consequenziale ordine alla società appellata di esibizione della documentazione richiesta, in riforma della impugnata sentenza.</h:div><h:div>Si sono costituite le parti intimate per resistere al ricorso e per chiederne  la reiezione.</h:div><h:div>All’udienza del 12 giugno 2012 la causa è stata trattenuta perla sentenza.</h:div><h:div>4.- L’appello è infondato e va respinto. L’infondatezza nel merito del ricorso esime peraltro il Collegio dall’esaminare la questione, riproposta in questo grado, della tardività del ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che l’appello, che va definito con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 116, quarto comma, cpa,  non sia suscettibile di favorevole esame.</h:div><h:div>Il Tar ha posto a base del rigetto del ricorso le seguenti argomentazioni:</h:div><h:div>la società destinataria della domanda ostensiva è una società privata, quotata in borsa, che svolge attività imprenditoriale in regime di concorrenza con altri operatori nazionali, senza alcuna connotazione pubblicistica rilevante, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 7 agosto 1990;</h:div><h:div>le informazioni richieste si riferiscono a  scelte imprenditoriali ed a atti relativi ad aspetti di diritto e politica industriale che nulla hanno a  che vedere con lo svolgimento di un’attività di interesse pubblico da parte delle società intimate (Finmeccanica e, per essa, la sua controllata Galileo Avionica spa, titolare esclusiva del diritto di utilizzare il brevetto del dispositivo medico a fini commerciali);</h:div><h:div>l’interesse pubblico sotteso alla domanda ostensiva rivolta ad una società privata, rispetto ai documenti dalla stessa detenuti, non può coincidere con l’interesse indiretto che avrebbe la collettività dei consumatori, sul piano di una più accentuata protezione del diritto alla salute, alla commercializzazione di una apparecchiatura medica particolarmente efficace nella diagnosi delle malattie.</h:div><h:div>5.-Le appellanti censurano tale sentenza, ritenendo al contrario che sussista  l’interesse pubblico alla ostensione dei documenti richiesti, atteso l’indubbio vantaggio che riceverebbe la collettività degli utenti dei servizi sanitari dalla diffusone di un dispositivo medicale particolarmente efficiente, avuto riguardo al suo grado di precisione nell’attività diagnostica, all’economicità del suo impiego ed al carattere non invasivo degli esami diagnostici compiuti con l’ausilio del predetto <corsivo>bioscanner</corsivo>.</h:div><h:div>Di qui l’interesse delle associazioni ricorrenti ad ottenere la documentazione rivelatrice del grado di diffusività dell’apparato medicale nonché gli eventuali ostacoli che si sono frapposti ad una commercializzazione su larga scala.</h:div><h:div>6.- L’appello va respinto.</h:div><h:div>Come è noto, in materia di accesso alla documentazione amministrativa i soggetti privati sono assimilati alle pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso - solo limitatamente alla attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario (art. 22, lett. e), della legge n. 241 del 7 agosto 1990).</h:div><h:div>Nel caso di specie difettano anzitutto i presupposti per assimilare l’attività delle società private oggetto della domanda di accesso (relativa a documenti da cui desumere il grado di commercializzazione dell’apparecchiatura  diagnostica) ad una attività di pubblico interesse  disciplinata dalla normativa nazionale o comunitaria.</h:div><h:div>Manca infatti una disciplina nazionale o comunitaria che disciplini o condizioni le scelte imprenditoriali di un soggetto privato riguardo alle modalità di commercializzazione di un prodotto medicale, trattandosi di una attività riservata alle insindacabili valutazioni del <corsivo>management</corsivo> societario ovvero alle scelte di politica industriale (anch’esse incensurabili)  del soggetto titolare del marchio o del brevetto, non potendo ravvisarsi, nei confronti di un soggetto privato, un obbligo giuridico di commercializzare un prodotto o un macchinario, financo ove possa ritenersi provata la sua positiva efficacia sulla salute umana.. </h:div><h:div>La mancanza del suindicato requisito normativo nella fattispecie oggetto della originaria domanda ostensiva rende già di per sé  accoglibile l’appello in esame. </h:div><h:div> La questione dirimente, pertanto, nella prospettiva della infondatezza della istanza ostensiva, risulta quella della carenza di una disciplina normativa che regolamenti la specifica attività di commercializzazione del <corsivo>bioscanner</corsivo>; laddove non appare al contrario insussistente, come non condivisibilmente sostenuto dal Tar, il requisito dell’interesse pubblico sotteso alla più ampia divulgazione possibile dell’apparato medicale di che trattasi, e ciò sia  perché, sul piano oggettivo, si tratta di una strumentazione medica almeno potenzialmente rafforzativa delle possibilità di tutelare il diritto alla salute dei consumatori, in considerazione delle sue significative risposte sul piano della diagnosi precoce di alcune patologie, sia perché, sul piano soggettivo, il controllo di fatto e di diritto che lo Stato esercita, in forza della quota azionaria di riferimento ma anche in virtù dei poteri speciali di cui risulta titolare (d.p.c.m. 28 settembre 1999, attuativo dell’art. 2 del D.L.31 maggio 1994 n. 241) conferiscono all’attività dell’ente privato una rilevanza  pubblicistica che difficilmente potrebbe negarsi.</h:div><h:div>7.-  In questo senso ed alla luce del rilievo appena svolto deve essere in parte rettificata la motivazione posta a corredo della sentenza di primo grado quanto alla affermata insussistenza, già in linea di principio, di un interesse pubblico sotteso alla vicenda di che trattasi.</h:div><h:div>8.- Oltre alla assenza di una attività presa in specifica considerazione dalla normativa nazionale o comunitaria, un’ltra ragione a sostegno della non accoglibilità della originaria istanza ostensiva il Collegio inoltre ravvisa con riguardo al carattere estremamente generico della richiesta di documenti formulata a suo tempo dalle odierne associazioni appellanti. </h:div><h:div>Tenuto conto del suo specifico contenuto, dianzi pedissequamente riportato, la pretesa ostensiva in esame  risulta avere una  inammissibile natura ‘esplorativa’, in contrasto con l’art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, che vieta espressamente domande di accesso tese ad esercitare un sindacato generalizzato sulla attività delle pubbliche amministrazioni (e <corsivo>a fortiori</corsivo> su quella dei soggetti privati); la domanda di accesso, infatti, non appare rivolta alla acquisizione di specifici documenti, bensì risulta funzionale ad ottenere informazioni  (non accessibili con lo strumento giuridico in esame) sul grado di diffusione di un dispositivo medico, per come e nella misura in cui le stesse possano indirettamente desumersi dalla carenza o dalla scarsità di documentazione di una certa natura (relativa essenzialmente a domande partecipative a commesse pubbliche di forniture di strumentazioni biomedicali) eventualmente riscontrata, all’esito dell’accesso, presso il destinatario della richiesta di accesso. </h:div><h:div>9.- L’appello in definitiva va respinto, con consequenziale conferma, sia pur con motivazione parzialmente diversa, della sentenza impugnata.</h:div><h:div>Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG n,1671/12), come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/06/2012"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giulio Castriota Scanderbeg</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>