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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20070830320120117133701807" descrizione="" gruppo="20070830320120117133701807" modifica="17/01/2012 22.34.55" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Azienda Usl N. 3 - Pistoia"><descrittori><registro anno="2007" n="08303"/><fascicolo anno="2012" n="00382"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM></descrittori><file>20070830320120117133701807.xml</file><wordfile>20070830320120117133701807.doc</wordfile><ricorso NRG="200708303">200708303\200708303.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2007\200708303\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppe Severini</firma><data>17/01/2012 22.34.59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Bernhard Lageder</firma><data>17/01/2012 18.01.00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/01/2012</dataPubblicazione><classificazione>6<nuova>6</nuova><ereditata>6</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Consigliere</h:div><h:div>Gabriella De Michele,	Consigliere</h:div><h:div>Roberta Vigotti,	Consigliere</h:div><h:div>Bernhard Lageder,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 04026/2007, resa tra le parti, concernente NOMINA ARBITRO NELL'AMBITO DI CONTROVERSIA ARBITRALE</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8303 del 2007, proposto da: </h:div><h:div>Azienda U.S.L. n. 3 - Pistoia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ghelli e Piero D’Amelio, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via della Vite, 7; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Camera Arbitrale presso l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>C.P.C. - Compagnia Progetti Costruzioni s.p.a., d in persona del legale rappresentante, ott. Carmine di Zenzo, non costituiti in giudizio nel presente grado; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti l’avvocato Sciacca, per delega dell’avvocato D'Amelio, e l’avvocato dello Stato D'Ascia;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 1940 del 2006, proposto dall’Azienda U.S.L. n. 3 - Pistoia avverso la delibera della Camera arbitrale presso l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 6 dicembre 2005, avente ad oggetto la nomina del terzo arbitro (in persona del dott. Carmine di Zenzo) nell’ambito di controversia arbitrale promossa dalla C.P.C. - Compagnia Progetti Costruzioni s.p.a., aggiudicataria, all’esito di una gara svoltasi in forma di licitazione privata e per l’importo di lire 4.880.734.486, dei lavori di ristrutturazione di un immobile dell’Azienda sanitaria, in relazione alla risoluzione per inadempimento al contratto del 7 novembre 2001 (contenente clausola compromissoria), fatta valere dalla stazione appaltante. Il giudice rigettava, segnatamente, la censura di violazione dell’art. 32, comma 2-<corsivo>ter</corsivo>, l. 11 febbraio 1994, n. 109, e ss.mm.ii., ritenendo altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale al riguardo sollevata dalla ricorrente. </h:div><h:div>2. Avverso tale sentenza interponeva appello la ricorrente soccombente, sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, seppur adattati all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza. </h:div><h:div>3. Si costituivano in giudizio le appellate Amministrazioni statali, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto, mentre ometteva di costituirsi l’originaria controinteressata. </h:div><h:div>4. L’appellante, con memoria depositata il 22 dicembre 2011, premettendo che nelle more del presente giudizio la C.P.C. - Compagnia Progetti Costruzioni s.p.a. aveva proposto in sede giudiziaria ordinaria tutte le domande oggetto del procedimento arbitrale, il quale non aveva avuto seguito alcuno, chiedeva dichiararsi “<corsivo>l’intervenuta cessazione della materia del contendere</corsivo>”. </h:div><h:div>5. All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>6. Sebbene l’appellante avesse impropriamente chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, che ricorre solo qualora intervenga un provvedimento successivo dell’Amministrazione integralmente satisfativo dell’interesse di parte ricorrente – evento, nella specie neppure dedotto –, la dichiarazione resa dall’appellante, tramite il procuratore costituito in giudizio, che “<corsivo>deve oggi considerarsi cessata la materia del contendere</corsivo>” (v. così, testualmente, la memoria depositata il 22 dicembre 2011), determina l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio. </h:div><h:div>Infatti, premesso che il venir meno dell’interesse può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva della stessa parte ricorrente in relazione a sopravvenienze incidenti sulla persistenza dell’interesse alla coltivazione del ricorso – che nella specie peraltro deve ritenersi venuto meno anche sotto un angolo visuale oggettivo, a seguito del sostanziale abbandono della procedura arbitrale e della proposizione delle relative domande in sede ordinaria –, la sopra citata dichiarazione costituisce evidente espressione di siffatta valutazione. </h:div><h:div>L’appello va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. </h:div><h:div>Si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate fra tutte le parti. </h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 8303 del 2007), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara le spese del presente grado interamente compensate tra tutte le parti. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div/><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/01/2012"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Stefania Martines</h:div><h:div>Bernhard Lageder</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
