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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20111026020120629113625353" descrizione="" gruppo="20111026020120629113625353" modifica="04/07/2012 17.31.12" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Bruno Casamassa"><descrittori><registro anno="2011" n="10260"/><fascicolo anno="2012" n="03960"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM></descrittori><file>20111026020120629113625353.xml</file><wordfile>20111026020120629113625353.doc</wordfile><ricorso NRG="201110260">201110260\201110260.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2011\201110260\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Marzio Branca</firma><data>04/07/2012 17.31.22</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Doris Durante</firma><data>04/07/2012 15.50.01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/07/2012</dataPubblicazione><classificazione>135<nuova>135</nuova><ereditata>135</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marzio Branca,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Consigliere</h:div><h:div>Carlo Saltelli,	Consigliere</h:div><h:div>Manfredo Atzeni,	Consigliere</h:div><h:div>Doris Durante,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE II n. 04873/2011, resa tra le parti, concernente VERBALE DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15/16 MAGGIO 2011 PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FOIANO DI VAL FORTORE</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10260 del 2011, proposto da: </h:div><h:div>Bruno Casamassa, Antonio Gentilcore, Antonio Giuseppe Martucci, Antonio Ruggiero, Rossano Olivieri, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Sasso, Giuseppe Terracciano e Vincenzo Barrasso, con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula, 34; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Foiano di Val Fortore; </h:div><h:div>U.T.G. - Prefettura di Benevento - Sottocommissione Elettorale Circondariale di Foiano Val Fortore e Ministero dell'Interno - Direzione, rappresentati e difesi dall'Maurizio Borgo, domiciliati per legge presso l’Avvocatura di Stato in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Micheleantonio Maffeo, Antonio Giovanni Cilenti, Guiliano Vito Giuseppe Casamassa, Alfredo Lucio Tripaldella, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Diego Perifano, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;</h:div><h:div>Giuseppe Antonio Ruggiero e Umberto Zappile, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Pannone, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Sepe in Roma, Piazzale Clodio, 13;</h:div><h:div>Nicola Esposito; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Benevento - Sottocommissione Elettorale Circondariale di Foiano Val Fortore; del Ministero dell'Interno – Direzione e dei controinteressati Micheleantonio Maffeo, Giuseppe Antonio Ruggiero, Antonio Giovanni Cilenti, Guiliano Vito Giuseppe Casamassa, Alfredo Lucio Tripaldella e Umberto Zappile;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2012 il Consigliere di Stato Doris Durante;</h:div><h:div>Uditi per le parti l’avv. Terracciano, in proprio e per delega dell'avv. Sasso, l’avv. Barrasso, l'avvocato dello Stato Palasciano, e l’avv. Perifano, per delega dell'avv. Pannone;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- I ricorrenti nella qualità di cittadini elettori del Comune di Foiano di Val Fortore e, quanto a Casamassa Bruno, Gentilcore Antonio e Martucci Giuseppe Antonio, anche nella qualità di consiglieri comunali eletti nella lista n. 1 “noi sud”, con ricorso al TAR Campania hanno chiesto l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti nella tornata elettorale svoltasi il 15 – 16 maggio 2011 per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco, lamentando alcune irregolarità nell’ammissione al voto assistito che avrebbero inficiato la legittimità dell’intero procedimento elettorale e quindi la correttezza dei risultati.</h:div><h:div>Assumevano in particolare che:</h:div><h:div>erano stati ammessi a votare con accompagnatore 30 elettori (18 nella sezione 1 e 12 nella sezione 2);</h:div><h:div>nei verbali delle operazioni elettorali non sarebbe stata indicata la patologia che consentiva il voto assistito, ma espressioni dal contenuto generico, attestanti lo stato di infermità fisica o l’impedimento al voto;</h:div><h:div>che tali irregolarità avrebbero inciso sulla correttezza della votazione, favorendo il candidato sindaco Maffeo Michelantonio e la lista civica n. 2, atteso che il numero di voti non validi (30 voti assistiti) sarebbe pari a più della metà dello scarto di voti (40) tra la lista n. 2 e la lista n. 1.</h:div><h:div>Deducevano violazione dell’art. 41 del d.p.r. n. 570 del 1960.</h:div><h:div>2.- Il TAR Campania con la sentenza indicata in epigrafe dichiarava inammissibile il ricorso per genericità delle censure articolate, con compensazione delle spese di giudizio.</h:div><h:div>3.- Con l’atto d’appello in esame, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza per <corsivo>error in iudicando</corsivo>, non avendo valutato che in materia di giudizio elettorale, non si richiede al ricorrente una prova circostanziata, bensì una prova sufficiente a promuovere adempimenti istruttori da parte del giudice ed hanno insistito sulla violazione dell’art. 41 del d.p.r. n. 570 del 1960, superficialmente valutata dal giudice di prime cure.</h:div><h:div>Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito ha chiesto il rigetto dell’atto di appello.</h:div><h:div>I contro interessati, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto dell’atto di appello perché infondato in fatto e diritto.</h:div><h:div>Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 13 aprile 2012, il giudizio è stato assunto in decisione.</h:div><h:div>4.- L’appello è infondato e va respinto.</h:div><h:div>5.- In materia di ricorsi elettorali, seppure il principio di prova di chi impugni l’esito e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali è attenuato, non può tuttavia consentirsi che censure generiche e ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi, conducano ad un’attività istruttoria non necessaria, in quanto diversamente opinando si finirebbe con l’introdurre una sorta di controllo generalizzato in sede giurisdizionale di tutte le operazioni elettorali.</h:div><h:div>E’ necessario in conseguenza che le censure siano supportate da concreti elementi di riscontro delle asserite irregolarità, tali da costituire quanto meno un principio di prova, circa la sussistenza delle censure.</h:div><h:div>In base a tali principi, correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai ricorrenti, basato sull’assunto indimostrato e meramente presunto di irregolarità dei voti assistiti, non essendo stato indicato in modo adeguato, anche ai fini della richiesta attività istruttoria, le ragioni per cui tutti i 30 elettori non avrebbero avuto il diritto a rendere il voto in modo assistito.</h:div><h:div>Invero, l’irregolarità è riferita a tutti i 30 voti, perché altrimenti il ricorso dei ricorrenti cadrebbe in altra ipotesi di inammissibilità, relativa alla prova di resistenza, essendo di ben 40 voti lo scarto tra la lista vittoriosa e quella di appartenenza dei ricorrenti.</h:div><h:div>Quanto poi alla dedotta irregolarità dei voti assistiti, desunta dal mancato accertamento da parte del presidente del seggio della causa dell’impedimento o dell’invalidità, va osservato che il presidente ha la mera facoltà e non l’obbligo di verificare l’impedimento dell’elettore, facoltà che va esercitata nei soli casi in cui ritenga falsa o inattendibile la certificazione medica esibita.</h:div><h:div>Invero, ai sensi dell’art. 41, comma 8, del d.p.r. n. 570 del 1960, dopo la modifica apportata dall’art. 9 della l. 26 agosto 1991, n. 199, l’accertamento sull’attitudine dell’infermità fisica da cui è affetto l’elettore ad impedire l’autonoma manifestazione del voto è rimessa agli organi dell’unità sanitaria locale competente per territorio ed al funzionario medico da essa incaricato.</h:div><h:div>Non è nemmeno rilevante la descrizione della patologia indicata nel certificato medico, che, invero, non può più essere menzionata nel certificato in forza delle norme sulla tutela della <corsivo>privacy</corsivo> (art. 1, comma 2, l. 5 febbraio 2003, n. 17), quanto la valutazione di merito che il sanitario compie della attitudine della patologia ad impedire l’autonoma espressione di voto.</h:div><h:div>Tale valutazione è, peraltro, insuscettibile di essere sindacata in sede di legittimità, ove non sia stata contestata con querela di falso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2006, n. 459; 5 luglio 2005, n. 3716).</h:div><h:div>Nel caso, in mancanza di specifiche contestazioni in sede di votazione e di mancanza di elementi idonei a smentire quanto attestato dai certificati medici, il presidente del seggio non era tenuto a espletare alcun accertamento, ma ad acquisire il certificato medico attestante la necessità del voto assistito.</h:div><h:div>In conclusione, deve rilevarsi che contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, l’azione da essi proposta è generica, essendosi essi limitati a contestare la ricorrenza dei presupposti per il diritto al voto assistito dei trenta elettori che ne hanno beneficiato, nel mentre non hanno indicato circostanze e dati riferibili specificamente a taluni di essi, sì da far dubitare dell’autenticità delle certificazioni mediche rilasciate dal medico all’uopo nominato dalla ASL competente per territorio.</h:div><h:div>D’altra parte l’istruttoria da essi richiesta, volta ad acquisire le suddette certificazioni mediche, non sarebbe di alcuna utilità pratica, non potendo desumersi alcun elemento utile per le modalità di legge relative alla compilazione delle certificazioni mediche.</h:div><h:div>Quanto alla dichiarazione resa, in data 15 novembre 2011, successivamente alla sentenza di primo grado, dagli appellanti, i quali hanno dichiarato, per quanto di loro diretta conoscenza, che 26 elettori ammessi al voto assistito non risulterebbero affetti da patologie invalidanti tali da rendere necessario il loro accompagnamento nella cabina elettorale per l’espressione di voto, in disparte l’inammissibilità ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. dell’allegazione di prove nuove in appello, trattandosi di prova già nella disponibilità delle parti, la dichiarazione ha piuttosto valenza confessoria dell’assoluta carenza probatoria del ricorso di primo grado, senza aggiungere elementi idonei a superare la genericità dell’iniziale censura, trattandosi di dichiarazione, anch’essa vaga e priva di elementi circostanziati sulla carenza della patologia di ciascuno dei 26 elettori ammessi al voto assistito.</h:div><h:div>In conclusione, secondo la legislazione vigente, le certificazioni allegate ai verbali delle sezioni n. 1 e n. 2, redatte su moduli prestampati, non possono che recare l’attestazione secondo cui l’elettore è affetto da impedimento fisico tale da richiedere l’assistenza di un accompagnatore nella espressione di voto, e non presentano indizi di falsità, sicché non è riscontrabile alcuna illegittimità nel comportamento del presidente di seggio che si è limitato a prendere atto della certificazione, ammettendo l’elettore al voto assistito, senza svolgere alcun ulteriore accertamento.</h:div><h:div>Per le ragioni esposte, deve rilevarsi la regolarità del procedimento elettorale in questione e l’infondatezza delle censure, come già statuito dal TAR.</h:div><h:div>L’appello va, in conseguenza, respinto.</h:div><h:div>Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura del giudizio.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/04/2012"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Doris Durante</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>