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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20110502520120630160734511" descrizione="" gruppo="20110502520120630160734511" modifica="04/07/2012 17.59.10" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Commissario Delegato per la Ricostruzione - Pres. Regione Abruzzo - Struttura per la Gestione dell'Emergenza (S.G.E.)"><descrittori><registro anno="2011" n="05025"/><fascicolo anno="2012" n="04222"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM></descrittori><file>20110502520120630160734511.xml</file><wordfile>20110502520120630160734511.doc</wordfile><ricorso NRG="201105025">201105025\201105025.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2011\201105025\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Marzio Branca</firma><data>04/07/2012 17.59.19</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Carlo Schilardi</firma><data>30/06/2012 16.35.25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/07/2012</dataPubblicazione><classificazione>32<nuova>32</nuova><ereditata>32</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marzio Branca,	Presidente</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Bianchi,	Consigliere</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div><h:div>Carlo Schilardi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n. 00141/2011, resa tra le parti,  concernente revoca assegnazione in comodato d'uso gratuito dell'alloggio del progetto case (sisma aprile 2009)</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5025 del 2011, proposto da: </h:div><h:div>Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo - Struttura per la Gestione dell'Emergenza (S.G.E.), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Gianna Di Giuseppe, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Camerini, Vincenzo Camerini e Adriano Rossi, con domicilio eletto presso Adriano Rossi in Roma, viale delle Milizie n. 1; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gianna Di Giuseppe;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti  l'Avvocato dello Stato De Giovanni e l’ avvocato Camerini;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div/><h:div>1. Con il ricorso di primo grado innanzi al TAR Abruzzo, la sig.ra Gianna Di Giuseppe ha impugnato il provvedimento di revoca dell’assegnazione di un alloggio, in comodato d’uso gratuito, nell’ambito del c.d. Progetto C.A.S.E. (complessi abitativi antisismici ed ecocompatibili) sito in l’Aquila; ciò, in conseguenza della inagibilità della propria abitazione, utilizzata unitamente al proprio nucleo familiare (composto anche dal marito e dalle due figlie), prima del sisma del 2009.</h:div><h:div>2. Il provvedimento di revoca è stato adottato dall’Amministrazione sulla scorta delle assenze rilevate in seguito agli accertamenti effettuati dagli organi competenti in più occasioni.</h:div><h:div>3. La ricorrente ha dedotto, quali motivi di gravame, le seguenti censure:</h:div><h:div>1) Violazione dell’art. 7 legge 8 agosto 1990, n.241; 2) Violazione dell’art. 3 L. n.241/1990 per difetto di motivazione, non essendo stati allegati all’atto i verbali dei pretesi controlli che hanno originato la revoca; 3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea rappresentazione dei fatti e delle finalità dell’assegnazione, poiché a giudizio della ricorrente l’Amministrazione non avrebbe considerato le peculiari modalità di utilizzazione dell’alloggio da parte della famiglia, che avevano caratterizzato l’uso anche dell’abitazione resa inagibile dal sisma del 2009.</h:div><h:div>4. Con la sentenza oggetto del presente gravame il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso di primo grado, sostenendo, in sintesi, che:</h:div><h:div>- è certamente condivisibile l’esigenza di evitare che l’assegnazione gratuita dei vari alloggi di emergenza abitativa post-sisma finisca per essere strumentalizzata dai beneficiari per utilizzi di comodo meramente accessori e secondari;</h:div><h:div>- e tuttavia le verifiche di “effettività abitative” non possano giammai esaurirsi in sopralluoghi “a sorpresa”, atteso che non potrebbe escludersi uno spostamento frequente del beneficiario (e del suo nucleo familiare) per ragioni lavorative o di altro tipo, senza far venire meno il requisito della “effettività abitativa” dell’alloggio assegnato;</h:div><h:div>- in tale prospettiva, la revoca disposta sarebbe intervenuta a seguito di un mero  riscontro negativo di reperibilità nelle visite di controllo effettuate, “senza addurre a sostegno della revoca alcun altro elemento indiziario o probante l’effettiva non utilizzazione dell’alloggio” e in mancanza di una opportuna considerazione dell’attività professionale dei beneficiari (il coniuge e le figlie della ricorrente) nonché delle peculiari modalità di svolgimento della stessa;</h:div><h:div>- la ridotta presenza nell’alloggio quindi non potrebbe giammai assurgere a parametro significativo “di abbandono o di disinteresse” verso l’immobile assegnato in comodato, anche in ragione di quanto previsto dall’O.P.C.M. n.3806/2009;</h:div><h:div>- nel caso di specie, la permanente attività lavorativa e professionale del prof. Avv. Rossi (coniuge della ricorrente) in L’Aquila dimostrerebbe la sussistenza di quel significativo legame con il territorio sufficiente ad integrare il requisito della “stabilità del domicilio” del nucleo familiare della ricorrente.</h:div><h:div>5. Avverso la decisione 141/2011 del TAR Abruzzo ha proposto impugnazione il Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo – Struttura per la Gestione dell’Emergenza, con il ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo in via interinale ed urgente la sospensione dell’efficacia della sentenza.</h:div><h:div>L’appellante ha censurato la sentenza dei primi Giudici allegando, in sintesi, i seguenti motivi di gravame:</h:div><h:div>a) il TAR ha erroneamente applicato la disciplina che regolamenta l’assegnazione e utilizzazione degli alloggi del progetto C.A.S.E., atteso che, contraddittoriamente, ha affermato la necessità di evitare assegnazione degli alloggi “di comodo”, per esigenze abitative secondarie e accessorie e contestualmente ha criticato i criteri di verifica utilizzati dall’amministrazione proprio al fine di individuare abusive assegnazioni di alloggi, in mancanza di reali esigenze abitative; peraltro, la ricorrente (unica intestataria del contratto di comodato gratuito) non aveva mai dimostrato esigenze lavorative particolari (essendo da anni in pensione) tali da giustificarne l’assenza dall’alloggio nelle diverse occasioni in cui l’amministrazione aveva ritenuto di disporre la verifica di “effettività abitativa” dell’immobile; né la ricorrente avrebbe potuto certamente giustificare la propria assenza, rilevata nell’arco di circa sei mesi e ad orari diversi, con le modalità di svolgimento dell’attività professionale degli altri componenti il nucleo familiare (coniuge e figlie); a ciò aggiungendosi che tutte le circostanze accertate in corso di verifica, nonché il fatto che gli atti oggetto della impugnazione innanzi al GA fossero stati notificati ai sensi dell’art. 143 cpc per “irreperibilità del destinatario”, attestavano la mancanza di effettività del requisito di “stabilità del domicilio” richiesto dall’OPCM 3806/09 per l’assegnazione dell’alloggio in  discorso (l’assenza della ricorrente era stata addirittura confermata dai vicini in data 3.6.2010, che avevano affermato di non avere più notato persone all’interno dell’alloggio dal giorno della consegna dell’immobile alla ricorrente); il TAR, inoltre, aveva valorizzato le caratteristiche dell’attività professionale del coniuge della beneficiaria (Prof. Avv. Rossi), senza considerare il fatto che il beneficiario dell’alloggio era invece la sig.ra Di Giuseppe, pensionata, che non aveva affatto dimostrato alcuna necessità di spostamenti quotidiani (e in ore diverse della giornata) che potessero giustificare la rilevata assenza;</h:div><h:div>b) sussistevano inoltre ragioni di urgenza e indifferibilità tali da giustificare la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, atteso che l’annullamento della revoca e del provvedimento di sgombero da parte del primo Giudice privavano, di fatto, molti nuclei familiari della possibilità di ottenere un alloggio cui avrebbero avuto diritto con priorità rispetto alla ricorrente.</h:div><h:div>6. Nella C.C. del 26.7.2011 questo Collegio ha accolto la richiesta di sospensione cautelare della decisione del TAR (ord. n. 3324/2011), sulla scorta del rilievo che “dal rapporto della Prefettura di L’Aquila del 21.4.2010, dai successivi accessi e controlli dei vigili urbani effettuati nell’arco di sette mesi dal dicembre 2009 al giugno 2010, al mattino, alla sera e ad ora di pranzo e dalla accertata impossibilità di notificare atti a mezzo posta, la signora Gianna De Giuseppe, assegnataria dell’alloggio del progetto CASE realizzato nell’ambito degli interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo, non è stata mai trovata in casa né, parimenti, i suoi stretti congiunti. Ulteriormente, dalle informazioni acquisite dagli accertatori presso persone abitanti vicino, queste ultime hanno dichiarato di non aver mai visto in loco l’interessata o suoi parenti”.</h:div><h:div>7. In data 28.3.2012 la difesa della sig.ra De Giuseppe ha depositato in giudizio il verbale di riconsegna dell’immobile del 22.12.2011 e un atto di compravendita immobiliare relativo all’acquisto, da parte della figlia, sig.ra Anna Rossi, di un immobile sito in L’Aquila, località Sant’Elia, satisfattivo delle esigenze abitative della famiglia.</h:div><h:div>Peraltro, nella memoria 6.4.2012, depositata in vista dell’udienza di merito, l’appellata ha dato compiutamente atto della restituzione dell’alloggio CASE (oggetto del provvedimento di revoca) e dell’acquisto del nuovo appartamento, sostenendo che l’immobile intestato alla figlia Anna è stato acquistato in realtà dalla sig.ra De Giuseppe.</h:div><h:div>Cionondimeno, l’appellata ha insistito nella richiesta del rigetto dell’appello, confermando il proprio interesse ad una decisione del merito sull’intera controversia.</h:div><h:div>8. All’udienza di discussione dell’8.5.2012 la controversia è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>9. L’appello è fondato.</h:div><h:div>Come il Collegio ha già avuto modo di anticipare nella fase cautelare del presente giudizio, il provvedimento di revoca oggetto della primaria impugnazione appare congruamente motivato e sorretto da idonea istruttoria, nonché legittimamente adottato in coerenza con le disposizioni della citata OPCM 3806/2009.</h:div><h:div>L’Avvocatura erariale, nel proprio atto di appello, ha approfondito la sentenza gravata, sia sul piano della fattispecie concreta, che della disciplina di riferimento. Invero, il Collegio condivide che appare contraddittorio, sotto il profilo logico-sistematico, affermare – come ha fatto il TAR Abruzzo – che vi sia la necessità di evitare che gli alloggi del progetto C.A.S.E. a soggetti che non abbiamo dimostrato una effettiva “esigenza abitativa” e contestualmente ritenere illegittimo un provvedimento di revoca teso ad eliminare proprio una situazione di fatto che attesta la mancanza di un tale tipo di esigenza.</h:div><h:div>Non v’è dubbio, infatti – né risulta contestato – che nelle numerose occasioni in cui l’Amministrazione ha effettuato la verifica sulla “presenza” dell’appellata nell’alloggio concessole in comodato gratuito, questa non sia stata reperita in casa. Né vi è dubbio o contestazione sul fatto che l’accertamento effettuato si sia svolto in più giornate e ad orari differenti, giungendo fino ad acquisire informazioni dai vicini di casa della sig.ra Di Giuseppe e, per necessità, lo stesso provvedimento di revoca della concessione dell’alloggio risulta essere stato notificato con la procedura prevista dall’art. 143 cpc, proprio nella impossibilità di rinvenire il domicilio della medesima sig.ra Di Giuseppe.</h:div><h:div>A fronte di tali circostanze – come detto non contestate – l’appellata ha ribadito anche innanzi a questo Giudice quanto affermato innanzi al TAR e cioè che l’attività professionale del coniuge e delle figlie avrebbero determinato la frequente assenza degli stessi dall’alloggio concesso in comodato, senza fare venire meno il requisito della “effettività abitativa”. Tuttavia, ritiene il Collegio, il contratto di comodato è stato sottoscritto dalla sig.ra Di Giuseppe, pensionata, di talché non possono essere in questa sede valorizzate circostanze che riguardano – al più – gli altri componenti il nucleo familiare, ma non giustificano, né superano, i rilievi derivanti dai controlli effettuati in sede di verifica. Deve ribadirsi, infatti, che la sig.ra Di Giuseppe non ha mai dimostrato (nemmeno in giudizio) esigenze lavorative o di altro tipo particolari, tali da giustificarne la reiterata assenza dall’alloggio rilevata nell’arco di circa sei mesi e ad orari diversi e ciò appare sufficiente per attestare la mancanza di effettività del requisito di “stabilità del domicilio” richiesto dall’OPCM 3806/09 per l’assegnazione dell’alloggio in  discorso.</h:div><h:div>Si deve, peraltro, puntualizzare che, mentre le tesi dell’amministrazione volte a contestare la sussistenza del requisito previsto dalla normativa per il mantenimento dell’immobile, sono documentate da elementi probatori certi, quelle della ricorrente in primo grado risultano essere mere asserzioni da cui vengono fatte discendere sole “presunzioni” non avvalorate da alcun elemento probante.</h:div><h:div>Per tutte tali ragioni l’appello del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo – Struttura per la Gestione dell’Emergenza, merita accoglimento, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.</h:div><h:div>Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di lite.</h:div><h:div/><h:div/></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div/><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/05/2012"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Carlo Schilardi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>