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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20080330320111206022317220" descrizione="alienazione beni comunali" gruppo="20080330320111206022317220" modifica="22/01/2012 14.37.37" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Innocenzi Francesco"><descrittori><registro anno="2008" n="03303"/><fascicolo anno="2012" n="00338"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM></descrittori><file>20080330320111206022317220.xml</file><wordfile>20080330320111206022317220.doc</wordfile><ricorso NRG="200803303">200803303\200803303.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2008\200803303\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Stefano Baccarini</firma><data>22/01/2012 14.37.41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Amicuzzi</firma><data>23/12/2011 23.33.35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/01/2012</dataPubblicazione><classificazione>120<nuova>120</nuova><ereditata>120</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Stefano Baccarini,	Presidente</h:div><h:div>Aldo Scola,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Chieppa,	Consigliere</h:div><h:div>Eugenio Mele,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Amicuzzi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. Abruzzo - L'aquila, n. 71/2008, resa tra le parti, di declaratoria di irricevibilità del ricorso proposto per l’annullamento delle deliberazioni della Giunta comunale di Celano, n. 91 del 26.5.2004 e n. 221 del 24.12.2004;</h:div><h:div>inoltre per la declaratoria della annullabilità o della nullità del contratto stipulato tra il Comune ed il controinteressato il 5.1.2005;</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3303 del 2008, proposto da: </h:div><h:div>Innocenzi avv. Francesco, rappresentato e difeso da se stesso e dall’avv. Corrado De Simone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberta Carta, in Roma, piazza Antonio Mancini, n. 4; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Celano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Contestabile Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Vinicio D'Alessandro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Campo Marzio, n. 69; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Antonio Contestabile;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive prodotte dalla parte appellante a sostegno delle proprie difese;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Innocenzi, De Simone e D'Alessandro;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il ricorso in appello in esame l’avv. Francesco Innocenti ha chiesto la riforma o l’annullamento della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata dichiarata la irricevibilità, per tardività, del ricorso proposto per l’annullamento delle deliberazioni della Giunta comunale di Celano, n. 91 del 26.5.2004 e n. 221 del 24.12.2004 con le quali è stata disposta l’alienazione di un terreno comunale in favore del sig. Antonio Contestabile; con l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado è stata inoltre chiesta la declaratoria della annullabilità o della nullità del contratto stipulato tra il Comune ed il controinteressato in data 5.1.2005.</h:div><h:div>A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:</h:div><h:div>1.- Violazione dell’art. 111, comma 6, della Costituzione, dell’art. 65, “p.3°” del r. d. n. 642/1907, dell’art. 26, comma 4, della l. n. 1034/1971 e dell’art. n. 360, nn. 2, 3, 4, e 5, del c.p.c.. Erronea e falsa applicazione di legge. Motivazione inesistente.</h:div><h:div>La decisione “semplificata” comporta comunque che sia sorretta da congrua ed idonea motivazione.</h:div><h:div>2.- Violazione dell’art. 21 septies e 21 octies della l. n. 241/1990, della l. n. 15/2005 e degli artt. 42, 97 e 147 del d. lgs. n. 267/2000. Annullabilità o nullità delle deliberazioni della G.C. n. 91 del 2004 e n. 221 del 2004. Violazione degli artt. 40 e 41 dello Statuto del Comune di Celano dell’anno 1999. Violazione degli artt. 87, 88, 89, 90, 91 e 92 dello Statuto del Comune di Celano approvato con deliberazioni del C.C. n. 44 del 2005, n. 49 del 2005 e n. 50 del 2005. “Responsabilità del Segretario Generale Comunale e/o di altri Dirigenti”.</h:div><h:div>Il soggetto competente ad effettuare la vendita dei beni comunali non è la Giunta ma il Consiglio comunale, sicché, mancando la volontà di questo a contrarre, è inapplicabile il termine di decadenza per la contestazione dei relativi provvedimenti (che, peraltro, essendo privi degli elementi essenziali, sono da considerare inesistenti).</h:div><h:div>3.- Falsa ed errata applicazione degli artt. 21 e 21 bis della l. n. 1034/1971. “Irricevibilità del ricorso di I grado”. Violazione di legge.</h:div><h:div>Le controparti non hanno adeguatamente dimostrato che l’appellante avesse avuto piena conoscenza delle deliberazioni impugnate e la sentenza erroneamente non ha dato atto della circostanza che esso aveva manifestato interesse all’acquisto dell’area di cui trattasi in quanto proprietario di un immobile confinante.</h:div><h:div>4.- Violazione degli artt. 79 – 163 del d. lgs. n. 163/2006. Illegittimità.</h:div><h:div>L’appellante era individuabile o facilmente individuabile  quale destinatario dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>5.- “Inidoneità della pubblicazione nell’albo pretorio del Comune di Celano. Presunta tardività ricorso”. Violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.</h:div><h:div>Il principio del giusto processo esclude la rilevanza di formalismi non collegati alla salvaguardia di fondamentali esigenze processuali.</h:div><h:div>6.- Violazione dell’art. 124 del d. lgs. n. 267/2000, dell’art. 5 dello Statuto del Comune di Celano pubblicato sul B.U.R.A. del 9.2.1999, degli artt. 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del Regolamento speciale per la vendita dei beni immobili del Comune di Celano, nonché dell’art. 97 del T.U.E.L..</h:div><h:div>Pur prevedendo l’art. 5 di detto Statuto comunale che i provvedimenti in questione debbono essere pubblicati sull’Albo Pretorio, le controparti non hanno dimostrato che tale pubblicazione sia effettivamente avvenuta.</h:div><h:div>7.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della l. n. 1034/1971, dell’art. 1 della l. n. 205/2000 e degli artt. 24 e 113 della Costituzione. “Error in iudicando”.</h:div><h:div>In prime cure è stato adeguatamente provata dall’attuale appellante l’impossibilità di conoscere le deliberazioni di cui trattasi in relazione a comportamenti “illeciti” delle controparti, che hanno impedito all’interessato di avere contezza dei loro elementi essenziali e quindi della loro lesività. Sono state anche violate le regole sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo, in assenza di indicazione di ragioni di celerità che giustificassero la omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento.</h:div><h:div>8.- Violazione dell’art. 42, n. 2, lettera l), e n. 4, nonché dell’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000 e degli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione. Violazione degli artt. 20 e 26 dello Statuto del Comune di Celano. Incompetenza assoluta.</h:div><h:div>Illegittimamente la Giunta comunale con la adozione delle deliberazioni di cui trattasi, relative ad una area vincolata a verde pubblico e risanamento urbanistico, ha compresso le competenze del Consiglio comunale in materia di alienazioni immobiliari. Non è stato perseguito il pubblico interesse e non è stato nemmeno individuato il responsabile del procedimento.</h:div><h:div>9.- Trattativa privata: Violazione dell’art. 9 del d. lgs. n. 358/1992 e dell’art. 10 del d. lgs. n. 267/2000, degli artt. 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del Regolamento speciale per la vendita di beni immobili del Comune di Celano. Eccesso di potere e violazione di legge.</h:div><h:div>Nel caso di specie andava selezionata la migliore offerta, previo bando di gara, sicché illegittimamente il Comune ha fatto ricorso alla trattativa privata in violazione di ogni regola, in particolare non facendo precedere essa trattativa da un bando contenente l’indicazione dei criteri per la selezione dei possibili concorrenti.</h:div><h:div>10.- Violazione dell’art. 41 del r.d. n. 827/1924, dell’art. 42, comma 6, del d. lgs. n. 267/2000, dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 97 e 147 del d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 2, comma 4, lettera M), della l. n. 131/2003. “Grave responsabilità del Segretario Direttore Generale”.</h:div><h:div>Il ricorso alla trattativa privata ha comportato la violazione delle epigrafate norme sulla Contabilità di Stato, nonché del Regolamento speciale per la vendita dei beni immobili del Comune, mentre l’aver dichiarato le deliberazioni immediatamente eseguibili ha comportato la violazione dell'art. 42, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000. La deliberazione n. 221/2005 non è stata pubblicata nei termini di legge.</h:div><h:div>Anche la trattativa privata, che avrebbe dovuto essere preceduta dalla partecipazione plurima di concorrenti, costituiva una procedura di affidamento ai sensi della l. n. 205/2000, invece disattesa dal Segretario generale del Comune de quo.</h:div><h:div>11.- Trattativa privata, violazione degli artt. 1175, 1337, 1338 e 1375 del c.c., dell’art. 11, comma 2, della l. n. 241/1990, dell’art. 7 della l. n. 203/2000 e dell’art. 11 della l. n. 241/1990. Abnormità del procedimento amministrativo, annullabilità e nullità delle deliberazioni della G.C. e del contratto.</h:div><h:div>La formazione del contratto è avvenuta tramite un procedimento preordinato alla scelta “ad libitum” del contraente in violazione delle norme sul procedimento relativo al contratto ad evidenza pubblica di cui trattasi.</h:div><h:div>12.- Violazione degli artt. 97 e 147 del d. lgs. n. 267/2000. Difetto di istruttoria, eccesso di potere, violazione di legge e di regolamento, incompetenza. “Responsabilità del Segretario Generale”.</h:div><h:div>Le deliberazioni impugnate sono state adottate senza previo accertamento delle condizioni di esercizio del potere e senza previa valutazione di altre soluzioni più favorevoli al Comune, che, pur essendosi autobbligato con l’adozione del Regolamento speciale per la vendita di immobili comunali,  non ha osservato le regole vincolanti che si era dato.</h:div><h:div>Non è stato comunicato all’appellante l’avvio del procedimento di alienazione dell’area de qua, peraltro viziato dalla impossibilità di costruire sulla stessa, e non è stato consentito ad esso di partecipare al procedimento nonostante la presentazione di richiesta di permesso di costruire in data 26.1.2004.</h:div><h:div>13.- Incompetenza assoluta, violazione di legge, dell’art. 42, lett. L), del d. lgs. n. 267/2000, dell’art. 20 dello Statuto del Comune di Celano del 9.2.1999, “art. 41, co. 3”, degli artt. 66, 67 e 68 dello Statuto del Comune di Celano del 21.10.2005, nonché degli artt.. 24, 100 e 103 della Costituzione e degli artt. 97 e 147 del T.U.E.L..</h:div><h:div>Il ricorso di primo grado doveva essere considerato tempestivo perché l’appellante era stato indotto in errore circa il termine per la impugnazione delle deliberazioni di cui trattasi.</h:div><h:div>14.- Violazione di legge, dell’art. 9 del d. lgs. n. 358/1992 e degli artt. 10 e 11 della l. n. 241/1990. Nullità assoluta.</h:div><h:div>L’assenza di qualsiasi tipo di gara, richiesta dalla epigrafata norma, comporta la nullità delle deliberazioni impugnate.</h:div><h:div>15.- Violazione del “diritto comunitario” e del “diritto nazionale”, nonché della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2007/66/CE.</h:div><h:div>Sono stati violati i principi che impongono per ogni procedura di appalto l’applicazione di quella dell’evidenza pubblica, essendo stata alienata un’area pubblica vincolata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ma mediante illegittimo affidamento diretto.</h:div><h:div>Con atto depositato il 19.5.2008 si è costituito in giudizio il sig. Antonio Contestabile, che ha eccepito la inammissibilità dell’appello, nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la reiezione.</h:div><h:div>Con memorie depositate il 28.9.2010, il 4.10.2011 ed il 13.10.2011 la parte appellante ha ribadito tesi e richieste.</h:div><h:div>Con memoria depositata il 24.10.2011 l’appellante ha replicato alle avverse argomentazioni.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 15.11.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.  </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta di annullamento, formulata dall’avv. Francesco Innocenti, della sentenza del T.A.R. in epigrafe specificata, di declaratoria di irricevibilità del ricorso proposto dal suddetto per l’annullamento delle deliberazioni della Giunta comunale di Celano, n. 91 del 26.5.2004 e n. 221 del 24.12.2004 con le quali è stata disposta l’alienazione di un terreno comunale in favore del sig. Antonio Contestabile; inoltre sulla richiesta di declaratoria della annullabilità o della nullità del contratto stipulato tra il Comune ed il controinteressato.</h:div><h:div>2.- Innanzitutto la Sezione ritiene sussistere la giurisdizione del G.A. sulla richiesta impugnatoria, atteso che in materia di dismissione di beni pubblici, alla luce del criterio di riparto della giurisdizione basato sul "petitum" sostanziale, spetta a detto Giudice la giurisdizione in ordine all'impugnazione degli atti di indizione di una procedura ad evidenza pubblica e aggiudicazione a terzi di un bene immobile pubblico.</h:div><h:div>La domanda è infatti principalmente rivolta all'accertamento della nullità degli atti della procedura, che sono espressione di attività pubblicistica provvedimentale rispetto ai quali la posizione del privato riveste carattere di interesse legittimo, e soltanto in via consequenziale all'annullamento del contratto di compravendita (Cassazione civile, sez. un., 5 marzo 2010, n. 5288).</h:div><h:div>Quanto alla richiesta declaratoria della annullabilità o della nullità del contratto stipulato tra il Comune ed il controinteressato in data 5.1.2005 (non formulata per la prima volta con l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, atteso che con il quarto ed il sesto motivo del ricorso introduttivo del giudizio essa era stata dedotta), essa va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.</h:div><h:div>Anche se l’annullamento degli atti di scelta del contraente incide sul contratto di compravendita del terreno, che ne viene viziato in via derivata, la dichiarazione di nullità di detto contratto, richiesta dall’appellante, attiene infatti alla giurisdizione del Giudice ordinario, posto che essa ha ad oggetto il rapporto privatistico discendente dal negozio e la posizione giuridica fatta valere dal ricorrente deve essere qualificata di diritto soggettivo.</h:div><h:div>Invero la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento e, comunque, l'inefficacia del contratto stipulato dal controinteressato, non inerendo alla fase della scelta ed investendo, invece, quella successiva non può che essere devoluta alla giurisdizione del G.O., perché ha ad oggetto, non i provvedimenti riguardanti la scelta suddetta, ma il successivo rapporto di esecuzione che si concreta nella stipulazione del contratto, del quale il soggetto interessato chiede di accertare un aspetto patologico, al fine di impedirne l'adempimento, e la situazione giuridica soggettiva della quale è stato chiesto l'accertamento negativo ha consistenza di diritto soggettivo pieno. </h:div><h:div>Aggiungasi che, anche se con il d.lgs. n. 104 del 2010 il legislatore ha dettato, esclusivamente con riferimento agli appalti pubblici, una specifica ed articolata disciplina, contenuta negli art. 121 e 122, che consente al G.A. di dichiarare l'inefficacia del contratto nell'ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione definitiva, tuttavia non può essere revocata in dubbio la specialità di tali disposizioni e la preclusione di una loro applicazione analogica alla fattispecie qui in esame.</h:div><h:div>3.- In secondo luogo va valutata la tempestività della proposizione del ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Va al riguardo  rilevato che con la impugnata sentenza è stato ritenuto tardivamente proposto il ricorso introduttivo del giudizio nell’assunto che l’impugnativa ineriva a due deliberazioni della Giunta comunale di Celano, riguardo alle quali la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio era avvenuta successivamente alla scadenza del termine decadenziale di cui all’art. 21 della legge n. 1034 del 1971.</h:div><h:div>Ciò in quanto la deliberazione n. 91 del 2004 risultava essere stata pubblicata il 31 maggio 2004 e la deliberazione n. 221 del 2004 in data 27.12.2004, mentre il proposto gravame risultava essere stato notificato solo in data 25 luglio 2005.</h:div><h:div>Il T.A.R. ha adottato la sua statuizione facendo applicazione del principio generale per cui il termine di impugnazione da parte dei soggetti non direttamente contemplati (quali i confinanti) decorre dalla data di pubblicazione della delibera comunale.</h:div><h:div>3.1.- Ritiene la Sezione di dover preliminarmente rilevare, ai fini della definizione del presente giudizio, che la parte appellante già in prime cure aveva, con il terzo motivo di ricorso, dedotto che, pur avendo l’Amministrazione ritenuto di dover applicare alla fattispecie l’art. 9 del Regolamento speciale per la vendita dei beni immobili comunali, non era stata comunicata al ricorrente la volontà del Comune di alienare l’area confinante con il terreno di sua proprietà; inoltre con il settimo motivo di gravame aveva dedotto la violazione delle norme di trasparenza e delle forme di pubblicità previste per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto nel rispetto di detto Regolamento.</h:div><h:div>Detti motivi sono stati sostanzialmente riproposti con l’atto di appello anche al fine di dimostrare la tempestività del proposto gravame, con il settimo motivo (con il quale è stato dedotto che in prime cure era stata adeguatamente provata l’impossibilità di conoscere le deliberazioni di cui trattasi in relazione a comportamenti “illeciti” delle controparti, che avevano impedito all’appellante di rendersi conto dei loro elementi essenziali e quindi della loro lesività), nonché con il nono motivo (con il quale è stato dedotto che andava selezionata la migliore offerta, previo bando di gara, sicché illegittimamente il Comune aveva fatto ricorso alla trattativa privata in violazione di ogni regola, in particolare non facendo precedere essa trattativa da un bando di gara contenente l’indicazione dei criteri per la selezione dei possibili concorrenti). Inoltre con l’undicesimo motivo (con il quale è stato dedotto che la formazione del contratto era avvenuta tramite un procedimento preordinato alla scelta “ad libitum” del contraente, in violazione delle norme sul procedimento relativo al contratto ad evidenza pubblica di cui trattasi) e con il dodicesimo motivo (con il quale è stato dedotto che l’immobile è stato alienato senza previa valutazione di altre soluzioni più favorevoli al Comune, che, pur essendosi autobbligato con l’adozione del Regolamento speciale per la vendita di immobili comunali,  non solo non aveva osservato le regole vincolanti che si era dato, ma non aveva consentito all’appellante di partecipare al procedimento nonostante la richiesta di permesso di costruire). Infine con il tredicesimo motivo (secondo il quale il ricorso di primo grado doveva essere considerato tempestivo perché l’appellante era stato indotto in errore circa il termine per la impugnazione delle deliberazioni di cui trattasi) e con il quindicesimo motivo (con il quale è stata dedotta la violazione dei principi che impongono per ogni procedura di appalto l’applicazione di quella dell’evidenza pubblica, essendo stata alienata un’area pubblica vincolata senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante illegittimo affidamento diretto).</h:div><h:div>3.2.- Tanto premesso osserva la Sezione che il Regolamento speciale per la vendita dei beni immobili  allegato alla deliberazione n. 42 del 1998 del Consiglio comunale del Comune di Celano prevede, all’art. 6, che essa può essere effettuata mediante asta pubblica,  o gara informale o trattativa privata; inoltre, all’art. 9, che può procedersi con il sistema della trattativa privata quando l’appetibilità del bene è ristretta ad una cerchia di interessati fra gli abitanti della zona di ubicazione dell’immobile, trattativa che deve essere condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell’evento (a tal fine prevede detto articolo che debba procedersi alla pubblicità mediante affissione sui manifesti  nell’intero territorio o nell’ambito territoriale più ristretto qualora l’interesse  di acquisto sia manifestamente limitato a soggetti residenti in zone più piccole, ovvero mediante affissione di cartelli da porre in opera suo o accanto al bene posto in vendita  e, comunque, nell’abitato o negli abitati più vicini).</h:div><h:div>Risulta dalla deliberazione n. 91 del 26.5.2004 della Giunta comunale del Comune di Celano che, a seguito di richiesta del 6.5.2004 prot. n. 6508 del sig. Antonio Contestabile (di vendita del terreno di cui trattasi), si è proceduto, ai sensi del Regolamento per la vendita dei beni immobili di detto Comune, in applicazione dell’art. 9 dello stesso, mediante “affidamento dei terreni a trattativa privata in considerazione della scarsa consistenza, del modesto valore  e della ristretta cerchia di interessati all’acquisto: che il terreno interessato è adiacente all’area urbana”. Pertanto detta Giunta comunale, richiamata la deliberazione con la quale era stato fissato il prezzo dei terreni nella zona, vista l’istruttoria e la relazione tecnica della Ripartizione Tecnica comunale, dato atto che il terreno era di natura patrimoniale disponibile, ha deliberato di alienare il terreno di cui trattasi al sig. Contestabile. In calce a detta deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è attestato che è stata affissa all’Albo Pretorio il 31.5.2004 e che vi sarebbe rimasta per quindici giorni consecutivi. Con successiva deliberazione n. 221 del 24.12.2004 detta deliberazione n. 91 del 2004 è stata rettificata in relazione alla estensione del terreno alienato.</h:div><h:div>3.3.- Considera dunque il Collegio che quanto sopra evidenziato dimostra la fondatezza delle censure svolte dall’appellante sia in merito alla decorrenza del termine per la impugnazione di detti provvedimenti sia in merito alla loro illegittimità.</h:div><h:div>L'art. 124, del d.lgs. n. 267 del 2000 prevede una forma tipica di conoscenza, la quale rileva per il computo del termine breve di impugnazione degli atti dei Comuni da parte dei soggetti non direttamente pregiudicati dall'atto, cioè per i quali non è richiesta la comunicazione o la notificazione in forma individuale.</h:div><h:div>Nel caso che occupa il citato art. 9 del Regolamento per la vendita dei beni immobili comunali prevede che la trattativa privata per l’alienazione degli stessi deve essere condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell’evento (mediante affissione sui manifesti  nell’intero territorio o nell’ambito territoriale più ristretto qualora l’interesse  di acquisto sia manifestamente limitato a soggetti residenti in zone più piccole, ovvero mediante affissione di cartelli da porre in opera suo o accanto al bene posto in vendita  e, comunque, nell’abitato o negli abitati più vicini).</h:div><h:div>Il termine per la impugnazione dei relativi provvedimenti non decorre quindi dall’affissione degli stessi all’albo pretorio (art. 124 d. lgs. n. 267 del 2000) ma da quando le procedure di pubblicità speciali sono completate.</h:div><h:div>Nel caso che occupa non è stato adeguatamente provato in giudizio da parte del Comune resistente, mediante dichiarazione del responsabile, che tali incombenti siano stati espletati.</h:div><h:div>Il termine per la impugnazione di detti provvedimenti decorreva quindi dall’epoca in cui all’interessato è stato consentito l’accesso a detti atti (in data 29.6.2005, 4.7.2005 e 20.7.2005), sicché  deve ritenersi che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato tempestivamente proposto, mediante notifica in data 25.7.2005 alle controparti, e depositato.</h:div><h:div>4.- Devesi in terzo luogo valutare la fondatezza della censura di incompetenza formulata con il secondo e l’ottavo motivo di appello, con i quali è stato dedotto che il soggetto competente ad effettuare la vendita dei beni comunali non è la Giunta ma il Consiglio comunale, nonché che illegittimamente la Giunta comunale con la adozione delle deliberazioni di cui trattasi, relative ad una area vincolata a verde pubblico  e risanamento urbanistico, aveva compresso le competenze del Consiglio comunale in materia di alienazioni immobiliari.</h:div><h:div>Ciò in quanto, in base agli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. e agli artt. 20 e 26 dello statuto comunale, competente ad effettuare le alienazioni immobiliari nel Comune di Celano sarebbe il Consiglio comunale e non la Giunta.</h:div><h:div>4.1.- Osserva al riguardo la Sezione che l’art. 42, comma 2, punto l), del d. lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Consiglio comunale ha competenza, tra l’altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari. Il seguente art. 48 stabilisce, al comma 2, che la Giunta compie tutti gli atti, rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o del Presidente della Provincia o degli organi di decentramento.</h:div><h:div>Inoltre, mentre l’art. 20 di detto Statuto nulla stabilisce in merito alla competenza circa le compravendite immobiliari, ma solo che delibera su atti fondamentali previsti dalla legge e dallo Statuto, il seguente art. 26 stabilisce che alla Giunta competono gli atti di amministrazione non espressamente attribuiti dalla legge o dallo Statuto al Consiglio, al Sindaco, al Segretario e ai responsabili dei servizi ed attua gli indirizzi del Consiglio Comunale.</h:div><h:div>Con la deliberazione n. 91 del 2004 della Giunta Comunale di Celano impugnata, è stata disposta l’alienazione del terreno de quo “Richiamata la deliberazione consiliare n. 42 del 23.09.1998, esecutiva, con la quale è stato approvato un regolamento speciale per la vendita dei beni immobili…”, nonché richiamata la deliberazione consiliare n. 4 del 200,3 con cui si fissava il prezzo dei terreni interessati, e vista la istruttoria della Ripartizione Tecnica Comunale.</h:div><h:div>Ritiene la Sezione che la alienazione immobiliare disposta con detta deliberazione n. 91 del 2004 era prevista e regolata espressamente dalla deliberazione n. 42 del 1998 del C.C., da ritenere fondamentale in materia, e ne costituiva mera esecuzione, sicché la censura di incompetenza in esame deve valutarsi insuscettibile di assenso, non essendo stata violata alcuna delle disposizioni sopra indicate.</h:div><h:div>5.- In quarto luogo va valutata la fondatezza delle censure di cui al quarto e settimo motivo di appello, di violazione degli artt. 79 – 163 del d. lgs. n. 163/2006, perché l’appellante era individuabile o facilmente individuabile  quale destinatario dei provvedimenti impugnati, e di violazione delle regole sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo, in assenza di indicazione di ragioni di celerità che giustificassero la omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento.</h:div><h:div>Osserva la Sezione che l'art. 7 della l. n. 241/1990 prevede l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento non solo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è diretto a produrre effetti diretti, ma anche ai diversi soggetti, individuati o facilmente individuabili, che, pur non essendo destinatari del provvedimento, possano ricevere da esso un pregiudizio. La seconda parte della disposizione del comma 1 del citato art. 7 intende invero tutelare quelle persone che, essendo estranee al rapporto che si instaura con l'avvio del procedimento tra P.A. e destinatario, potrebbero essere pregiudicate dalla conclusione del procedimento senza avere avuto la possibilità di parteciparvi né di essere a conoscenza dell'attività amministrativa in corso.</h:div><h:div>Non sussiste, tuttavia, per consolidata giurisprudenza, alcun obbligo di dare comunicazione ai proprietari di immobili vicini dell'avvio del procedimento con cui si consente la trasformazione del territorio, in quanto gli interessi coinvolti dal provvedimento con cui si consente la trasformazione sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall'emanazione dell'atto potrebbero ricevere nocumento.</h:div><h:div>In particolare deve ritenersi che i vicini non siano annoverabili tra i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento per la compravendita di un terreno, salvo il caso in cui detti soggetti abbiano preventivamente manifestato il loro interesse all’acquisto, in tal modo radicando una posizione differenziata, qualificata e conosciuta dall'Amministrazione, poiché l'invocata estensione ad essi della predetta comunicazione comporterebbe un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa (Consiglio Stato, sez. IV, 06 luglio 2009, n. 4300). </h:div><h:div>Al riguardo l’appellante ha sostenuto di essere unico confinante con il terreno di cui al Catasto terreni fg. n. 18, particella n. 334, parte, di cui trattasi e di aver presentato con riguardo alla sua proprietà richiesta di permesso di costruire in data 26.1.2004 (assentito in data 16.4.2004 e rilasciato il 15.3.2005) e in data 15.3.2004 domanda di autorizzazione di passo carrabile (concessa in data 10.5.2004); inoltre di aver chiesto in data 25.5.2005 al Sindaco del Comune di Celano  con riferimento a detto terreno “la disponibilità all’alienazione del terreno in oggetto al fine di poterlo acquistare”.</h:div><h:div>La deliberazione impugnata è stata adottata in data 26.5.2004 sulla base dell’art. 9 del regolamento speciale per la vendita di beni comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 1998, che prevede la pubblicità della vendita a trattativa privata del bene mediante affissione di manifesti e di cartelli nella zona, ma non la comunicazione dell'avvio del procedimento.</h:div><h:div>La censura in esame, non avendo l’appellante manifestato il proprio interesse all’acquisto del bene in questione, con il quale confina la sua proprietà, prima dell’avvio del procedimento conclusosi con la deliberazione impugnata, ma solo successivamente, è quindi, in base ai condivisi principi in precedenza enunciati, insuscettibile di positiva valutazione.</h:div><h:div>6.- Esclusa la fondatezza delle censure dianzi esaminate, logicamente precedenti a tutte le altre, la Sezione ritiene di dover esaminare il nono motivo di appello, con il quale è stata dedotta violazione, tra l’altro, dell’art. 9 del d. lgs. n. 358/1992, dell’art. 10 del d. lgs. n. 267/2000 e degli artt. 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del Regolamento speciale per la vendita di beni immobili del Comune di Celano, perché nel caso di specie andava selezionata la migliore offerta, previo bando di gara (come previsto dalle due norme sopra indicate), sicché illegittimamente il Comune ha fatto ricorso alla trattativa privata in violazione di ogni regola, in particolare non facendo precedere essa trattativa da un bando contenente l’indicazione dei criteri per la selezione dei possibili concorrenti.</h:div><h:div>Inoltre va valutata la fondatezza del decimo motivo di appello con il quale è stata dedotta violazione, tra l’altro, dell’art. 41 del r.d. n. 827/1924 e dell’art. 2, comma 4, lettera M), della l. n. 131/2003, anche perché il ricorso alla trattativa privata ha comportato la violazione dell’ art. “12 Contabilità dello Stato”, nonché del Regolamento speciale per la vendita dei beni immobili del Comune. Ciò in quanto, poiché tutti i criteri di scelta del contraente sono sottoposti alle regole relative alla evidenza (asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata), la trattativa privata proceduralizzata (art. 24 della l. n. 109/1994) presuppone una gara con una partecipazione plurima di concorrenti e costituisce una procedura di affidamento ai sensi della l. n. 205/2000.</h:div><h:div>6.1.- Osserva la Sezione che l’art. 9 del d. lgs. n. 358 del 1992, che indica i casi in cui è possibile far ricorso alla trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, riguarda gli appalti pubblici di forniture e non è applicabile alla fattispecie. </h:div><h:div>Neppure appaiono al Collegio pertinenti alla censura in esame sia l’art. 24 della l. n. 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) che disciplina i casi i cui l’affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici, sia l’art. 2, comma 4. della l. n. 131/2003, che disciplina, con riguardo all’adozione di decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, i principi e criteri direttivi cui, nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo deve attenersi.</h:div><h:div>Deve ritenersi invece che sia stato effettivamente violato con la deliberazione impugnata l’art. 41 del r.d. n. 827/1924, che stabilisce che si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata solo:”<corsivo> 1) Quando gl'incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>6) È in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del presente regolamento.</corsivo> ….” </h:div><h:div>Anche se la normativa sulla contabilità generale dello Stato (r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e r.d. 23 maggio 1924 n. 827) riguarda solo le amministrazioni statali e gli enti pubblici per i quali ne è sta prevista l'estensione per effetto di norme specifiche (Consiglio Stato , sez. IV, 18 novembre 2004 , n. 7554), ai sensi dell’art. ai sensi dell'art. 87  del t.u. 3 marzo 1934 n. 383 le norme dettate in materia dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, devono, infatti, ritenersi applicabili anche agli Enti locali. </h:div><h:div>Nel caso di specie non ricorreva alcuno di detti presupposti che giustificassero il ricorso alla trattativa privata.</h:div><h:div>Aggiungasi che, tuttavia, in base all’art. 12, comma 2, della l. n. 127/1997, richiamato dall’ art. 9 del Regolamento per l’alienazione dei beni del Comune di cui trattasi, “I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato”.</h:div><h:div>La Sezione considera in proposito che, anche nel caso che potesse derogarsi alle disposizioni di cui all’art. 41 del r.d. n. 827/1924 in base a quanto disposto da detto art. 12, comma 2, della l. n. 127/1997, comunque sarebbe stata nel caso di specie necessario seguire le procedure dell’evidenza pubblica con adeguata pubblicità da dare alla vendita del bene.</h:div><h:div>Il Regolamento per la vendita dei beni pubblici comunali, adottato in attuazione di detto art. 12, comma 2, della l. n. 127/1997, prevedeva infatti all’art. 8 lo svolgimento di una gara informale quando l’appetibilità del bene è per sua natura, la sua utilizzazione potenziale e il suo valore venale, riconducibile ad un mercato ristretto di ambito provinciale o regionale (con adeguata pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, comunque utilizzando due quotidiani diffusi nell’ambito ritenuto interessato, mediante pubblicazione sul B.U. R. o su bollettini immobiliari o pubblicità su radio locali). Anche ne caso che potesse farsi ricorso alla trattativa privata (prevista dal successivo art. 9 di detto Regolamento comunale quando l’appetibilità del bene è per la sua ubicazione, scarsa consistenza e modesto valore, ristretta ad una cerchia di interessati tra gli abitanti della zona di ubicazione dell'immobile), va rilevato che, come in precedenza evidenziato, esso art. 9 prevedeva che la trattativa dovesse essere condotta in modo che tutti i potenziali interessati fossero messi a corrente dell’evento, mediante affissione sui manifesti  nell’intero territorio (o nell’ambito territoriale più ristretto qualora l’interesse  di acquisto sia manifestamente limitato a soggetti residenti in zone più piccole), oppure l’affissione di cartelli da porre in opera su o accanto al bene posto in vendita  e, comunque, nell’abitato o negli abitati più vicini. </h:div><h:div>Comunque dette disposizioni regolamentari prevedevano il ricorso alla procedura dell’evidenza pubblica, sia pure in maniera limitata, al fine di consentire, come dedotto con i motivi di appello in esame, una partecipazione plurima di concorrenti.</h:div><h:div>La assoluta mancanza della pubblicità che avrebbe dovuto essere data alla trattativa privata posta in essere dal Comune per disporre la vendita dell’immobile di cui trattasi (anche in base alla stessa disposizione regolamentare, l’art. 9 citato, richiamata nella deliberazione con la quale è stato invece individuato direttamente il contraente nella persona del sig. Antonio Contestabile) rende sia  il relativo provvedimento che il successivo di rettifica, come dedotto dall’appellante, comunque illegittimi per violazione all’art. 41 del r.d. n. 827/1924, ovvero dell’art. 9 del Regolamento per la vendita dei beni immobili del Comune di Celano e dell’art. 12, comma 2, della l. n. 127/1997 ivi richiamato, non essendo stata assolutamente rispettata la condizione del rispetto della evidenza pubblica della procedura da seguire.</h:div><h:div>Un procedimento di selezione del contraente, da parte di una Pubblica amministrazione, presenta infatti i caratteri dell’evidenza pubblica allorché sia seguito un insieme di regole stabilite da un'apposita normativa, o, in caso di discrezionale scelta circa il modo di individuare il contraente privato, si dimostri che sia stata data adeguata pubblicità all'iniziativa e vi siano state corrette limitazioni del potere di selezione, mediante un insieme di garanzie, date ai terzi, di parità di trattamento fra tutti i soggetti che intendevano proporre offerte, quanto alla valutazione di esse.</h:div><h:div>I motivi in esame meritano quindi assenso.</h:div><h:div>7.- L’appello deve essere conclusivamente accolto nella parte impugnatoria e deve essere riformata la prima decisione, con conseguente accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio ed annullamento dei provvedimenti impugnati. </h:div><h:div>La richiesta di declaratoria di nullità del contratto stipulato tra il Comune ed il sig. Contestabile in data 5.1.2005 va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, che al riguardo (art. 11 del c.p.a.) spetta al Giudice Ordinario.</h:div><h:div>8.- Le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello in esame e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R. e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla richiesta di annullamento del contratto formulata con l’atto di appello, riguardo alla quale, ex art. 11 del c.p.a, va indicato come munito di giurisdizione il Giudice Ordinario.</h:div><h:div>Pone in solido a carico degli appellati, con ripartizione interna in parti uguali, le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio, liquidate a favore dell’avv. Francesco Innocenzi nella misura di  €  5.000,00 (cinquemila/00), di cui € 1.000 ,00 (mille/00) per esborsi, oltre ai dovuti accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/11/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Delle Grotti Elena</h:div><h:div>Antonio Amicuzzi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
