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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20000297620120112202037344" descrizione="" gruppo="20000297620120112202037344" modifica="17/01/2012 9.39.27" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Overton George Lea"><descrittori><registro anno="2000" n="02976"/><fascicolo anno="2012" n="00654"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM></descrittori><file>20000297620120112202037344.xml</file><wordfile>20000297620120112202037344.doc</wordfile><ricorso NRG="200002976">200002976\200002976.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2000\200002976\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Pier Giorgio Trovato</firma><data>17/01/2012 9.39.34</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nicola Gaviano</firma><data>12/01/2012 21.23.36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/02/2012</dataPubblicazione><classificazione>15<nuova>15</nuova><ereditata>15</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Pier Giorgio Trovato,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Consigliere</h:div><h:div>Carlo Saltelli,	Consigliere</h:div><h:div>Manfredo Atzeni,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE IV, n. 238/1999, resa tra le parti, concernente RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI</h:div></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2976 del 2000, proposto da Overton George Lea, rappresentato e difeso dall'avv. Erik Furno, con domicilio eletto presso Ugo Guerriero in Roma, viale dei Colli Portuensi 187; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Ischia, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Bonelli, con domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio 3; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Del Duca, per delega di Furno, e Asciano per delega di Bonelli;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso al T.A.R. per la Campania il sig. Overton George Lea impugnava il provvedimento n. 71 del 30 gennaio 1996 con il quale il Sindaco del Comune di Ischia gli aveva ordinato di ripristinare lo stato dei luoghi da lui alterato con lavori abusivamente realizzati nella sua proprietà.</h:div><h:div>Assumeva il ricorrente che l’atto impugnato fosse stato emesso senza tenere conto del fatto che le opere realizzate, per le quali era stata data preventiva comunicazione di inizio lavori con atto del 20 marzo 1995 ai sensi dell’art. 26 della legge n. 47 del 1985, erano appunto da qualificare come semplici opere interne, o al più come interventi di manutenzione straordinaria oppure restauro/risanamento conservativo, come definiti ai sensi dell’art. 31, lett. b) e c), della legge n. 457/1978, opere per le quali tutte, secondo le disposizioni introdotte dal d.l. n. 88/1995 e successivi dd.ll. fino alla legge di conversione n. 662/1996, non occorreva alcun preventivo espresso atto di assenso da parte dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Il Tribunale adito respingeva il ricorso con la sentenza n. 238 del 2 febbraio 1999 in epigrafe, rilevando:</h:div><h:div>-	che le opere descritte dal provvedimento impugnato non corrispondevano a quelle che avevano formato oggetto della preventiva comunicazione di inizio lavori del 20 marzo 1995;</h:div><h:div>-	che le opere realizzate, oltre a comportare un non consentito aumento delle preesistenti superfici utili mediante una diversa destinazione, abitativa, della cantina e della cisterna esistenti nell’immobile, avevano investito anche l’aspetto esteriore del fabbricato, e per tutto ciò non erano nemmeno riconducibili alla categoria delle opere interne ai sensi dell’art. 26 della legge n. 47/1985, né a quelle della manutenzione straordinaria o del restauro/risanamento conservativo.</h:div><h:div>Avverso la decisione del T.A.R. l’interessato esperiva indi il presente appello, con il quale riproponeva sostanzialmente le proprie tesi, argomentazioni e censure, dolendosi che la pronunzia  del primo Giudice le avesse disattese.</h:div><h:div>Resisteva all’appello il Comune di Ischia.</h:div><h:div>Nelle more del giudizio, l’appellante produceva copia di due istanze di condono edilizio presentate a suo nome in data 9 dicembre 2004 sotto i numeri di prot. 30814 e 30815, l’una per una superficie non residenziale di mq 10,20, e l’altra per una superficie residenziale di mq 19,50 e non residenziale di mq 15,30, allegando altresì documentazione degli annessi pagamenti.</h:div><h:div>L’appellante concludeva pertanto perché l’appello, in dipendenza dell’avvenuta presentazione delle pratiche di condono edilizio, venisse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>Il Comune intimato, analogamente, concludeva per l’improcedibilità del gravame per la stessa ragione, sempre che le domande di condono venissero reputate “conferenti” dalla Sezione; in subordine l’Ente, deducendo l’infondatezza dei motivi a base dell’appello, instava per il suo rigetto.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>L’appello è improcedibile.</h:div><h:div>Giova preliminarmente rilevare l’inconsistenza dei dubbi sollevati da ultimo dalla difesa comunale, con la memoria del 20 dicembre 2011, circa l’applicabilità alla fattispecie del condono edilizio disciplinato dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326), sotto il limitato profilo dell’epoca di commissione degli abusi edilizi di cui si tratta.</h:div><h:div>L’art. 32, comma 25, del decreto legge ammette difatti la sanatoria delle “<corsivo>opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003</corsivo> “, e quest’ultima condizione risulta nel caso concreto pienamente soddisfatta, poiché le opere che formano oggetto di controversia sono state sanzionate già con provvedimento n. 71 del 30 gennaio 1996.</h:div><h:div>Ciò posto, poiché dall’Amministrazione non sono state fornite ragioni per dubitare che le anzidette pratiche di condono, che riguardano opere realizzate all’indirizzo della proprietà dell’interessato, riflettano proprio gli interventi oggetto del presente contenzioso, non sussistono motivi per non applicare, nella specie, il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato da entrambe le parti in causa (fermo restando che non può che competere al Comune di Ischia, poiché gli interventi erano al tempo dei rilievi, almeno per alcuni aspetti, in fase solo iniziale, accertare il finale stato dei luoghi, onde verificare la completa valenza sanante delle pratiche di condono).</h:div><h:div>Questo Consiglio ha infatti più volte affermato che la presentazione di una domanda di concessione in sanatoria per abusi edilizi <corsivo>ex</corsivo> l. 28 febbraio 1985 n. 47 (fonte richiamata dalle successive leggi di condono edilizio) impone al Comune la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, di talché gli atti repressivi dell'abuso in precedenza adottati perdono efficacia, salva la necessità di una loro rinnovata adozione in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria. </h:div><h:div>Invero, delle due l’una : o l'Amministrazione accoglie la predetta domanda e rilascia la concessione edilizia in sanatoria, con il superamento per questa via degli atti sanzionatori impugnati ; oppure la medesima disattende l'istanza, respingendola, e allora essa è tenuta, in base all'art. 40, comma 1, L. n. 47 del 1985 (anche questo richiamato dall’art. 32, comma 25, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, che fa rinvio a tutte le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47), a procedere al completo riesame della fattispecie, assumendo, ove del caso, nuovi, e questa volta definitivi, provvedimenti sanzionatori, che a loro volta troveranno esecuzione oppure saranno oggetto di autonoma impugnativa, con conseguente cessazione immediata anche in questo caso di ogni efficacia lesiva da parte della precedente ordinanza impugnata.</h:div><h:div>Pertanto, in presenza della richiesta di rilascio della concessione in sanatoria, si deve registrare la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la suddetta domanda, con la traslazione e differimento dell’interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, abbia a respingere la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell’opera ritenuta abusiva. L'interesse all'appello già proposto avverso gli originari provvedimenti repressivi assume dunque natura recessiva (VI, 26 marzo 2010, n. 1750 ; 7 maggio 2009, n. 2833; 12 novembre 2008, n. 5646 ; V, 26 giugno 2007, n. 3659 ; 19 febbraio 1997, n. 165). </h:div><h:div>In conclusione, il Collegio deve dichiarare l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, tanto del presente appello quanto dell’originario ricorso di prime cure, con l’annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di gravame.</h:div><h:div>Le spese processuali possono senz’altro essere compensate tra le parti.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo dichiara improcedibile, unitamente al precedente ricorso di primo grado, </h:div><h:div>per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>Annulla senza rinvio la sentenza appellata.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/01/2012"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Elena Delle Grotti</h:div><h:div>Nicola Gaviano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
