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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20000044020110418163103979" descrizione="" gruppo="20000044020110418163103979" modifica="20/04/2011 13.34.07" stato="4" tipo="1" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Comune di Schio"><descrittori><registro anno="2000" n="00440"/><fascicolo anno="2011" n="02530"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM></descrittori><file>20000044020110418163103979.xml</file><wordfile>20000044020110418163103979.doc</wordfile><ricorso NRG="200000440">200000440\200000440.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2000\200000440\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Calogero Piscitello</firma><data>20/04/2011 13.34.13</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Caringella</firma><data>18/04/2011 17.10.38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/04/2011</dataPubblicazione><classificazione>15<nuova>15</nuova><ereditata>15</ereditata></classificazione><riferimento id="R20110418163102566" codice="REGIONI" descrizione="STATUTO REGIONE VENETO"><ereditato>2</ereditato><numero>61</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1985</anno><articolo>92</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20110418163102218" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>47</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1985</anno><articolo>7</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20110418163102263" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>457</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1978</anno><articolo>31</articolo><segnalibro/></riferimento></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Calogero Piscitello,	Presidente</h:div><h:div>Aldo Scola,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Antonio Amicuzzi,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 01748/1999, resa tra le parti, concernente ACQUISIZIONE IMMOBILE AL PATRIMONIO COMUNALE</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 440 del 2000, proposto da: </h:div><h:div>Comune di Schio, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore,</corsivo>  rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Merlini, con domicilio eletto presso Luigi Merlini in Roma, via Pasubio, 2; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Leonardi Giusto, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; ;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2011, il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Merlini e Reggio D'Aci, per delega dell'avv. Manzi;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da Leonardi Giusto, proprietario  di un edificio sito nel Comune di Schio, censito al fg 14 mappale n. 238, concesso in locazione alla signora Leonardi Rosa, avverso il provvedimento con il quale il Comune ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile a seguito della realizzazione, nel corso del 1995,  di lavori tesi a ricavare locali abitabili nel sottotetto dove preesistevano una terrazza ed un sottotetto non agibile  ed a realizzare  un nuovo muto abusivo in laterizio a ridosso delle scale esterne;</h:div><h:div>Ritenuto che la sentenza appellata merita conferma alla stregua delle seguenti considerazioni:</h:div><h:div>il provvedimento che dispone l’acquisizione  al patrimonio comunale delle opere abusive costituisce atto   autonomamente lesivo, passibile di separata impugnazione anche con riguardo a profili, quali quelli relativi alla reale consistenza e corretta qualificazione delle opere edilizie,  non dedotti avverso il precedente atto con cui era stata ordinata la demolizione delle opere abusive;</h:div><h:div>i lavori abusivi posti in essere, essenzialmente concretatisi nella copertura di parte di una terrazza scoperta e delle scale esterne di accesso, risultano inquadrabili nel novero delle fattispecie di cui all’art. 93 della legge regionale n. 61/1985, relativa agli interventi in parziale difformità dalla concessione ed agli  interventi di ristrutturazione edilizia anche in assenza di concessione o della relativa istanza o in totale difformità o con variazioni essenziali, piuttosto che nelle ipotesi  di cui al precedente art. 93,che regola  le opere assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione o dalla relativa istanza, considerando, in particolare,  in totale difformità  le opere che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di destinazione d' uso da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l' esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile;c) per le opere che in questa sede vengono in rilievo le sanzioni previste dalla normativa regionale non prevedono  l’acquisizione  gratuita ma la demolizione ovvero, nel caso in cui ciò non possa essere fatto senza pregiudizio delle opere conformi, la sanzione amministrativa di cui al primo comma dello stesso art. 93;</h:div><h:div>Considerato, in definitiva, che l’appello merita reiezione mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,</h:div><h:div>lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/04/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Delle Grotti</h:div><h:div>Francesco Caringella</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
