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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="19990471120110921183205944" descrizione="" gruppo="19990471120110921183205944" modifica="28/09/2011 12.24.52" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Pellegrino Luigino"><descrittori><registro anno="1999" n="04711"/><fascicolo anno="2012" n="00930"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM></descrittori><file>19990471120110921183205944.xml</file><wordfile>19990471120110921183205944.doc</wordfile><ricorso NRG="199904711">199904711\199904711.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\1999\199904711\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Calogero Piscitello</firma><data>28/09/2011 12.24.57</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Adolfo Metro</firma><data>26/09/2011 11.15.02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/02/2012</dataPubblicazione><classificazione>5<nuova>5</nuova><ereditata>5</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Calogero Piscitello,	Presidente</h:div><h:div>Aldo Scola,	Consigliere</h:div><h:div>Carlo Saltelli,	Consigliere</h:div><h:div>Adolfo Metro,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA n. 00490/1998, resa tra le parti, concernente RILIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4711 del 1999, proposto da: </h:div><h:div>Pellegrino Luigino, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Guglielmo, con domicilio eletto presso Luciano Drisaldi, in Roma, viale Giulio Cesare n.61; Anna erede di Pellegrino L. Mendico, Francesca erede di Pellegrino Pellegrino, Pasqualina erede di Pellegrino Pellegrino, Maria erede di Pellegrino L. Pellegrino, Patrizia erede di Pellegrino L. Pellegrino, rappresentati e difesi dall'avv. Benedetto Guglielmo, con domicilio eletto presso Luciano Drisaldi, in Roma, via G. Cesare N. 61; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Minturno, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Corona, con domicilio eletto presso Antonella Tomassini, in Roma, via F. Lippi, 2; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2011 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Guglielmo e Tomassini, per delega dell'Avv. Corona;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div> Il ricorrente in primo grado, dipendente del comune di Minturno, proponeva ricorso per ottenere la liquidazione delle indennità di fine servizio per il periodo non di ruolo, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 9 del D.Lgs. n. 207/47.</h:div><h:div>Il Tar respingeva il gravame sul presupposto che, tra il periodo non di ruolo e quello di ruolo ci fosse una interruzione di nove mesi e che pertanto, mancando la continuità tra i due periodi, la pretesa riferita al periodo non di ruolo non poteva essere azionata al momento del pensionamento ma doveva essere proposta al termine del periodo non di ruolo, entro i termini di prescrizione.</h:div><h:div>Con l'appello, il ricorrente ha sostenuto il carattere continuativo del suo rapporto di lavoro, insistendo nella sua domanda.</h:div><h:div>Con ordinanza  interlocutoria è stato accertato che il certificato di servizio depositato in atti conteneva un errore materiale e che il ricorrente, in effetti, aveva prestato servizio continuativo dal 1°/8/63 al 31/1/89 di cui, dal 1°/8/63 al 31/12/69 come periodo non di ruolo e dal 1°/1/70 al 31/1/89, come periodo di ruolo.</h:div><h:div>Il comune, in memoria, ha sostenuto che non spetta allo stesso, ma all’Inadel, l'obbligo di pagamento dell'indennità di fine servizio.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div> L'appello è fondato.</h:div><h:div>In via preliminare, va rilevato che, sussistendo continuità tra il rapporto di ruolo e quello non di ruolo, il ricorrente ha tempestivamente chiesto il pagamento dell'indennità di fine servizio, dopo il suo collocamento a riposo.</h:div><h:div>La sentenza di primo grado, che ha respinto il gravame per prescrizione va, pertanto, riformata.</h:div><h:div>Nel merito, la pretesa deve ritenersi fondata, ai sensi di quanto disposto dalla sentenza n. 208/86 della Corte costituzionale.</h:div><h:div>Resta da esaminare l'eccezione con la quale il comune sostiene la  mancanza di legittimazione passiva e afferma che spetterebbe all’Inadel il versamento dell'indennità di fine servizio.</h:div><h:div>La censura, oltre che inammissibile, perché dedotta per la prima volta in appello, è anche infondata.</h:div><h:div>L'indennità in questione consiste in un trattamento che ha natura prevalentemente retributiva, anche se con funzione latamente previdenziale (Cass. civ. SS.UU. n. 10057/93) per cui deve ritenersi sussistere, nell'ambito del procedimento pensionistico, una ripartizione solidale di competenze da cui deriva la legittimazione passiva sia dell'amministrazione che dell'ente previdenziale.</h:div><h:div>L'eccezione di difetto di legittimazione proposta dal comune deve, quindi, ritenersi anche infondata, essendo lo stesso tenuto al pagamento delle somme richieste, salva la possibilità di rivalersi, ove ne sussistano i presupposti, nei confronti dell'ente previdenziale.</h:div><h:div>L'appello deve, di conseguenza, essere accolto.</h:div><h:div>Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo..</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la sentenza di primo grado.</h:div><h:div>Pone le spese del giudizio, per complessivi € 2000,00 (euro duemila/00), a carico della parte soccombente .</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/05/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Adolfo Metro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
