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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20120250920120717004534396" descrizione="" gruppo="20120250920120717004534396" modifica="25/07/2012 12.39.32" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Provincia di Varese"><descrittori><registro anno="2012" n="02509"/><fascicolo anno="2012" n="04262"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM></descrittori><file>20120250920120717004534396.xml</file><wordfile>20120250920120717004534396.doc</wordfile><ricorso NRG="201202509">201202509\201202509.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2012\201202509\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giorgio Giaccardi</firma><data>25/07/2012 12.39.42</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Oberdan Forlenza</firma><data>17/07/2012 0.50.29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/07/2012</dataPubblicazione><classificazione>7<nuova>7</nuova><ereditata>7</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giorgio Giaccardi,	Presidente</h:div><h:div>Raffaele Greco,	Consigliere</h:div><h:div>Andrea Migliozzi,	Consigliere</h:div><h:div>Umberto Realfonzo,	Consigliere</h:div><h:div>Oberdan Forlenza,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 02015/2011, resa tra le parti, concernente eliminazione pedaggio autostradale casello Gallarate nord.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2509 del 2012, proposto da: </h:div><h:div>Provincia di Varese, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Bonomi, con domicilio eletto presso Maurizio Cecconi in Roma, via Ugo De Carolis,34 B; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Autostrade per l'Italia Spa; rappresentata e difesa dagli avv.ti Luisa Torchia e Tommaso Di Nitto, oresso gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, via Sannio, 65;</h:div><h:div>Anas Spa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Atlantia Spa; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Cecconi in sostituzione di Luigi Bonomi, Luisa Torchia  e Vittorio Cesaroni (avv.St.);</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con l’appello in esame, la Provincia di Varese impugna la sentenza 29 luglio 2011 n. 2015, con la quale il TAR per la Lombardia, sez. III, ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, proposto, in particolare, avverso il provvedimento con il quale la società Autostrade per l’Italia ha respinto la richiesta della medesima Provincia di Varese, di eliminare il pedaggio al casello di Gallarate Nord almeno fino all’ultimazione dei lavori della Pedemontana e del collegamento della Tangenziale di Varese con la rete autostradale svizzera a Mendrisio. </h:div><h:div>La sentenza appellata, dichiarata previamente la giurisdizione del giudice amministrativo, afferma, in particolare:</h:div><h:div>-	la vigente convenzione del 2007 tra ANAS e Autostrade d’Italia “non solo qualifica espressamente il tratto Milano – Varese come autostrada, ma reca in un apposito allegato le’individuazione delle tariffe da applicare”;</h:div><h:div>-	“la determinazione del pedaggio autostradale, la definizione dei criteri per la sua quantificazione e dei parametri per la qualificazione di una tratta come autostrada non sono rimessi a valutazioni discrezionali del concessionario, ma dipendono dagli atti di concessione, nonché dalla disciplina normativa ad essi presupposta, che definiscono siffatti parametri”;</h:div><h:div>-	poiché la determinazione del pedaggio e la relativa riduzione non dipendono dal concessionario, “l’eventuale accoglimento dell’impugnazione non arrecherebbe, neppure in relazione all’effetto conformativo della decisione, alcun concreto vantaggio al ricorrente, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse”;</h:div><h:div>-	sussiste altresì il difetto di legittimazione attiva della Provincia di Varese, poiché la stessa, laddove deduce la violazione della direttiva n. 1999/62/CE, che disciplina espressamente la “tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture”, non agisce quale ente esponenziale delle esigenze della collettività di riferimento (né essa è “ente esponenziale degli interessi delle imprese di trasporto”).</h:div><h:div>Avverso tale sentenza, vengono proposti i seguenti motivi di impugnazione:</h:div><h:div>a)	error in iudicando, in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché la domanda della Provincia “era di intervenire non solo sul provvedimento finale emesso da Autostrade per l’Italia ma anche su tutti gli atti pregressi che hanno portato il concessionario (ANAS) ed il sub concessionario (ASPI) a determinare un regime gestionale autostradale disparitario, discriminatorio e quindi illegittimo”;</h:div><h:div>b)	error in iudicando, in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della Provincia di Varese, poiché “la violazione della direttiva europea . . . non rappresenta l’unica censura sollevata avverso la determinazione oggetto di impugnazione in primo grado”. Inoltre, “la Provincia di Varese, lungi dal volersi porre come ente rappresentativo dei soli interessi degli autotrasportatori, ha inteso sottolineare la palese violazione dell’equa commisurazione tra effettivo uso e tariffa versata”;</h:div><h:div>c)	error in iudicando, laddove la sentenza ha ritenuto “generici” taluni dei motivi proposti, che vengono riproposti nella presente sede di appello (pagg. 16 – 27).</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio Autostrade per l’Italia s.p.a., che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dei motivi di appello per violazione del principio di specificità, concludendo in ogni caso per il rigetto dell’appello stante la sua infondatezza.</h:div><h:div>All’odierna udienza in Camera di consiglio, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 Cpa, ha riservato la causa in decisione per il merito.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con ciò rendendosi ininfluente esaminare l’eccezione proposta dalla società appellata..</h:div><h:div>La ragione primaria per la quale la sentenza appellata ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, risiede nella circostanza che le convenzioni stipulate tra ANAS e le concessionarie per la gestione di tratti autostradali “sono state oggetto di approvazione legislativa, mediante l’art. 8 – duodecies del d.l. 8 aprile 2008 n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008 n. 101”. </h:div><h:div>Pertanto, secondo il primo giudice, va “ribadito che la determinazione del pedaggio e la relativa riduzione non dipendono da valutazioni rimesse al concessionario, sicchè l’eventuale accoglimento dell’impugnazione non arrecherebbe, neppure in relazione all’effetto conformativo della decisione, alcun vantaggio alla ricorrente”.</h:div><h:div>Orbene, il Collegio osserva che il comma 2 del citato art. 8 – duodecies d. l. n. 59/2008, prevede, tra l’altro:</h:div><h:div>“2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione gia' approvati.”.</h:div><h:div>Appare, quindi, del tutto evidente che, come sostenuto dalla sentenza impugnata, e ribadito dall’appellata (v. pag. 5 memoria del 19 aprile 2012), l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe comunque portare alla soppressione del pedaggio autostradale sul tratto dell’autostrada A8 Gallarate – Varese, poiché il contenuto della convenzione è stato cristallizzato da apposita norma di legge, rispetto alla quale gli atti adottati (ancorchè essa sia successiva alla loro redazione) si pongono come “direttamente attuativi” di disposizioni legislative.</h:div><h:div>D’altra parte, tale circostanza – cioè l’approvazione con legge della convenzione unica ANAS – soc. Autostrade – è peraltro nota e pacificamente ammessa dalla stessa appellante (v. pagg. 14 – 15 appello), </h:div><h:div>Né le conclusioni alle quali condivisibilmente perviene il primo giudice possono mutare, assumendosi (pag. 7 appello) che “le censure sollevate non hanno interessato solo il provvedimento di diniego emesso da Aspi, ma anche le convenzioni intervenute tra ANAS ed Autostrade per l’Italia, gli atti emessi da ANAS relativi alla determinazione del pedaggio, le deliberazioni di Aspi e ANAS in merito all’applicazione in concreto della norma contenuta nell’art. 15 c. 4, d.l. n. 78/2010”.</h:div><h:div>In disparte ogni considerazione in ordine alla legittimazione della Provincia di Varese ad impugnare tali atti, nonché in ordine alla (peraltro non eccepita né rilevata) eventuale tardività dell’impugnazione degli stessi, appare del tutto evidente come – anche ampliando il thema decidendum con il riferire l’impugnazione ad ulteriori atti, oltre l’atto di diniego oggetto di ricorso – non mutano le conclusioni interpretative. Anche in questo caso, infatti, occorre evidenziare come il regime delle convenzioni autostradali sia stato oggetto di specifica approvazione con norma di legge, e come tale sottratto alla disponibilità del concedente e del concessionario.</h:div><h:div>Da quanto esposto consegue la reiezione del primo motivo di appello (sub a) dell’esposizione in fatto), con conseguente conferma della sentenza appellata.</h:div><h:div>Tale conclusione – confermando la statuizione della sentenza impugnata in ordine alla inammissibilità del ricorso in I grado per difetto di interesse ad agire – rende superfluo esaminare gli ulteriori motivi di appello, i quali sono stati proposti, peraltro, avverso capi della decisione di I grado che la stessa sentenza afferma essere stati evidenziati per mere “ragioni di completezza”. </h:div><h:div>Stante la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Provincia di Varese (n. 2509/2012 r.g.), lo rigetta, con conseguente conferma della sentenza appellata.</h:div><h:div>Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/04/2012"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marisa Allega</h:div><h:div>Oberdan Forlenza</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>