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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20090883820120515104112431" descrizione="" gruppo="20090883820120515104112431" modifica="04/07/2012 8.36.17" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Aldo Corrado Pittari"><descrittori><registro anno="2009" n="08838"/><fascicolo anno="2012" n="04212"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM></descrittori><file>20090883820120515104112431.xml</file><wordfile>20090883820120515104112431.doc</wordfile><ricorso NRG="200908838">200908838\200908838.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2009\200908838\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Gaetano Trotta</firma><data>04/07/2012 8.36.22</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Umberto Realfonzo</firma><data>04/06/2012 10.20.40</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/07/2012</dataPubblicazione><classificazione>31<nuova>31</nuova><ereditata>31</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Gaetano Trotta,	Presidente</h:div><h:div>Sergio De Felice,	Consigliere</h:div><h:div>Fabio Taormina,	Consigliere</h:div><h:div>Diego Sabatino,	Consigliere</h:div><h:div>Umberto Realfonzo,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 10621/2008, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA 163 POSTI DI DIRIGENTE MINISTERO DELLE FINANZE</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8838 del 2009, proposto da: </h:div><h:div>Aldo Corrado Pittari, rappresentato e difeso dagli avv. Alfonso Licata, Alessandro Pittari, con domicilio eletto presso Alfonso Licata in Roma, via Camilla N. 7; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Salvatrice Malgioglio, Domenico Posa, Arturo Barchetta; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Pittari e Giulio Bacosi (avv. St.);</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con l’impugnata sentenza il TAR Lazio ha respinto il ricorso diretto avverso:</h:div><h:div>--  la graduatoria del concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, per il conferimento di centosessantatre posti di Dirigente del ruolo del Ministero delle Finanze bandito con decreto direttoriale, nella quale l’appellante si è collocato al posto n. 192 con il punteggio complessivo di 20,35 p.ti, in posizione comunque non utile ai fini della nomina a dirigente;</h:div><h:div>-- i presupposti verbali della Commissione esaminatrice di fissazione dei criteri generali di ripartizione delle singole categorie di titoli  e di assegnazione dei punteggi.</h:div><h:div>L’appello è affidato alla denuncia di tre motivi di gravame non espressamente rubricati, relativi all’omessa valutazione di alcuni corsi di aggiornamento di cui alla cat. D), e del corso per il reclutamento della Scuola Superiore P.A: .</h:div><h:div>Con memoria di costituzione formale il Ministero dell’Economia ha contrastato le censure dell’appellante, limitandosi a richiamare le difese già svolte in primo grado.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 9/2009 il Presidente della Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha autorizzato la pubblicazione per pubblici proclami.</h:div><h:div>Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti,  la causa è stata ritenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>L’appello è infondato.</h:div><h:div>___ 1. Con il primo motivo si lamenta l’erroneità della decisione che ha ritenuto legittima la mancata valutazione del titolo relativo al “Corso di Reclutamento per funzionari direttivi del Ministero delle Finanze” nell’ambito della “categoria “D”.  La commissione, applicando i propri criteri, aveva ritenuto che fosse preclusiva alla retribuibilità del titolo, la  relativa frequenza antecedentemente all’ingresso in servizio.   </h:div><h:div>Per l’appellante tale orientamento sarebbe stato contrario alle disposizioni del bando di concorso che, all’articolo 3, prevedeva fra i titoli valutabili “<corsivo>la frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla p.a.</corsivo>” senza operare alcuna distinzione tra corsi precedenti e quelli successivi all’assunzione.</h:div><h:div>Il Tar del Lazio non avrebbe illogicamente considerato che, negli anni 1983/1984, le assunzioni nella carriera direttiva avvenivano con procedure di assunzione differenti, per cui coloro che avevano vinto il concorso e poi avevano seguito il corso iniziale dopo la loro assunzione avevano ottenuto l’ attribuzione di tre punti; mentre coloro, come il dottor Pittari,  che avevano partecipato al ben più difficile corso-concorso, non si erano visti attribuire nulla solo perché il corso era stato ritenuto propedeutico all’ingresso di servizio. Sarebbe in ogni caso comunque mancata una seria valutazione delle competenze dei candidati. </h:div><h:div>Inoltre alcuni candidati nelle medesime condizioni dell’appellante,  avrebbero comunque avuto il punteggio in questione.</h:div><h:div>L’assunto non convince. </h:div><h:div>Come è noto, in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è, di norma, titolare di un'ampia discrezionalità in ordine:</h:div><h:div>-- alla catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell'ambito delle categorie generali predeterminate dal bando;</h:div><h:div>- all’attribuzione della rilevanza e dell'importanza dei titoli stessi;</h:div><h:div>-- all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, all'evidente fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando. </h:div><h:div>Naturalmente l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza,manifesta iniquità, e palese arbitrarietà (cfr. infra multa Consiglio Stato , sez. IV, 01 giugno 2010 , n. 3477;  Consiglio Stato, sez. IV, 27 giugno 2007 , n. 3745; Consiglio Stato , sez. V, 12 marzo 2009 , n. 1506), ecc. </h:div><h:div>Nel caso, l’art. 3, lett. d) del bando prevedeva tra i titoli la “<corsivo>frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione, fino a punti 9</corsivo>”.</h:div><h:div>Deve in ogni caso essere giudicata ragionevole, e comunque legittima, la specificazione dei criteri fatta dalla commissione, per cui il punteggio per la categoria d) in questione sarebbe stato attribuito solo per la “<corsivo>frequenza a corsi di perfezionamento tecnico-professionale aventi rilevanza nella carriera di appartenenza</corsivo>”, e che non sarebbe stata “<corsivo>… presa in considerazione la partecipazione ai corsi propedeutici per l’ingresso in servizio</corsivo>”.</h:div><h:div>Ai fini della retribuzione dell’elemento, non aveva dunque rilievo e non era sufficiente il semplice fatto che il corso fosse organizzato da una P.A. .</h:div><h:div>Né poteva avere rilievo la generica effettuazione di un corso di studio dai partecipanti al concorso ai fini dell’attribuzione del punteggio come vorrebbe l’appellante. A tal fine poteva avere rilievo solo la frequenza, di chi era già titolare di un rapporto di servizio, di un corso specificamente diretto all’incremento del bagaglio prestazionale e tecnico. </h:div><h:div>Ciò è dimostrato direttamente proprio dall’espressione “<corsivo>qualificazione professionale</corsivo>”, che non identificava infatti un titolo genericamente culturale, ma uno specificamente attinente alla condizione lavorativa. </h:div><h:div>I corsi di qualificazione preliminari e funzionali all’accesso nel pubblico impiego, svolti in un momento antecedente alla costituzione del rapporto, non potevano avere rilevo sul piano dell’incremento professionale, anche perché erano stati necessari per l’instaurazione del rapporto d’impiego e, non potevano essere nuovamente valutati, sul piano funzionale, ai fini del punteggio.</h:div><h:div>Deve quindi del tutto essere escluso che il criterio sia illegittimo, irragionevole e discriminatorio.</h:div><h:div>Esattamente il “corso di reclutamento per funzionari direttivi del Ministero delle Finanze” svolto nell’ambito della categoria “D”, non è stato valutato dalla commissione, in quanto effettuato antecedentemente all’ingresso in servizio e quindi specificamente diretto all’inserimento del dipendente nell’organizzazione amministrativa e non finalizzato ad ulteriori incrementi di professionalità.</h:div><h:div>Del tutto  inconferente è poi l’affermazione per cui alcuni concorrenti avrebbero comunque avuto attribuito il punteggio in questione, nonostante fossero nelle medesime condizioni dell’appellante. </h:div><h:div>Infatti, se anche così fosse stato --  del che non c’è puntuale certezza documentale--  in base alle considerazioni che precedono, l’illegittimità di tale attribuzione, non potrebbe in nessun caso essere di alcuna utilità per l’appellante, in quanto  comunque non renderebbe legittima la mancata attribuzione del punteggio nel suo caso.</h:div><h:div>___2. Del tutto inconferente è poi il secondo motivo con cui si assume, in via subordinata, l’erroneità della mancata valutazione nel corso di reclutamento della S.S.P.A. nella categoria E) relativo ai “<corsivo>Titoli rilasciati a seguito di specializzazioni post Laura e altri titoli culturali</corsivo>” così come peraltro era stato indicato nella domanda dal candidato.  In quanto:</h:div><h:div> -- il precedente del Consiglio di Stato n. 3036/2007 sarebbe stato riferito ad un candidato che non aveva indicato tale titolo della domanda;</h:div><h:div> -- il corso di 10 mesi presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto essere considerato alla stregua di un corso di perfezionamento post-universitario, come dimostra il fatto che l’articolo 12 del DPCM 9 gennaio 1985 ha stabilito che gli esami sostenuti nel predetto corso erano validi, a giudizio dei competenti Consigli Accademici, ai fini del conseguimento del diploma di laurea;</h:div><h:div>-- la Corte Costituzionale con la decisione 257/1991 aveva riconosciuto la piena equivalenza dei corsi di preparazione tenuti alla scuola superiore ai corsi di specializzazione post-laurea</h:div><h:div>L’assunto non merita alcuna adesione.</h:div><h:div>A parte la questione relativa alla precedente decisione, anche in coerenza con le considerazioni che precedono, deve comunque rilevarsi che sono quindi del tutto irrilevanti:</h:div><h:div>-- sia la considerazione della possibilità di utilizzare il corso ai fini del conseguimento del diploma di laurea; </h:div><h:div>-- sia di considerare la durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati tra i servizi riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, ex d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092  di cui alla sentenza della Corte Costituzionale invocata dal ricorrente.</h:div><h:div>E’ infatti evidente che sono profili del tutto estranei alla questione qui in esame.</h:div><h:div>___ 3.  Con il terzo motivo di gravame si lamenta l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità della censura con la quale l’appellante aveva denunciato la mancata valutazione della relazione su “Fenomeni elusivi” nell’ambito della categoria, “ B.) lavori originali”.</h:div><h:div>Il Tar avrebbe erroneamente ritenuto che il lavoro non fosse “originale” perché nella nota dell’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Catania era indicato che la relazione costituiva la segnalazione di comportamenti elusivi riscontrati dal ricorrente nel corso di tre verifiche complesse nei confronti di soggetti di rilevanti dimensioni.   Al contrario il predetto lavoro:</h:div><h:div>-- risultava essere acquisito dall’amministrazione in data 31 luglio 1997 per cui avrebbe dovuto essere valutabile in quanto, a norma dell’articolo 3 del bando i titoli dovevano essere posseduti alla data di scadenza entro il 7 agosto 1997;</h:div><h:div>-- l’originalità sarebbe risultata dall’importanza dei lavori trattati, dalla circostanza che lo stesso lavoro sarebbe stato oggetto di studio da parte della Direzione regionale della Sicilia; e l’appellante era stato chiamato alla Scuola Centrale Tributaria di Palermo il 13.12.1999 proprio per relazionare al riguardo.</h:div><h:div>L’assunto non convince.</h:div><h:div>Nel caso in esame la mancata valutazione da parte della Commissione esaminatrice del titolo vantato costituisce un tipico esercizio di discrezionalità tecnico amministrativa che appare sfuggire al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, in quanto impinge nel merito dell'azione amministrativa.</h:div><h:div>In sostanza se la Commissione, per la categoria “<corsivo>B lavori originali nell’interesse del servizio</corsivo>” ha ritenuto non valutabile il lavoro in questione per difetto del requisito dell’originalità, il Collegio non può certamente in questa sede sovrapporre autonomamente il proprio giudizio a quello della Commissione, non risultando comunque reali elementi sintomatici per ritenere sussistenti macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà. </h:div><h:div>___ 4. In conclusione l’appello è infondato in tutti i suoi profili e deve essere respinto.</h:div><h:div>Le spese tuttavia, in considerazione dell’opinabilità della materia, ben possono essere compensate tra le parti.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>__ 1. Respinge l'appello, come in epigrafe proposto.</h:div><h:div>__ 2. Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/04/2012"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marisa Allega</h:div><h:div>Umberto Realfonzo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>