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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20060831520110221224554748" descrizione="" gruppo="20060831520110221224554748" modifica="22/02/2011 19.37.04" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Comune di Fino Mornasco"><descrittori><registro anno="2006" n="08315"/><fascicolo anno="2011" n="01335"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM></descrittori><file>20060831520110221224554748.xml</file><wordfile>20060831520110221224554748.doc</wordfile><ricorso NRG="200608315">200608315\200608315.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2006\200608315\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Sergio De Felice</firma><data>22/02/2011 19.37.11</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea Migliozzi</firma><data>22/02/2011 19.00.12</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/03/2011</dataPubblicazione><classificazione>276<nuova>276</nuova><ereditata>276</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Sergio De Felice,	Presidente FF</h:div><h:div>Sandro Aureli,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaele Greco,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaele Potenza,	Consigliere</h:div><h:div>Andrea Migliozzi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 03877/2005, resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO PER  TARDIVO RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA PER AMPLIAMENTO IMMOBILE</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8315 del 2006, proposto da: </h:div><h:div>Comune di Fino Mornasco, rappresentato e difeso dagli avv. Lucio Filippo Longo, Ruggero Tumbiolo, con domicilio eletto presso  il primo,  in Roma, piazza della Marina, 1; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Tecno Design Engineering Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Simona Capriolo, Laura Raveglia, con domicilio eletto presso  la prima ,  in Roma, via G. Ferrari 12; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Longo e Capriolo;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La Società Tecno Design Engineering  Srl  con riferimento ad  una richiesta  di concessione edilizia per ampliamento di un  fabbricato artigianale  inoltrata  in data 18/3/1992 al Comune di Fino Mornasco , assumendo essere avvenuto con colpevole ritardo il rilascio del titolo edilizio,  proponeva  innanzi al TAR per la Lombardia , ai sensi degli artt.34 e 35 del dlgs n.80del 1998 ricorso giurisdizionale per ottenere il risarcimento del danno  ingiusto  cagionato dall’Amministrazione comunale.</h:div><h:div>  Secondo la ricorrente  a causa dell’illegittimo, arbitrario  comportamento  tenuto dall’Amministrazione, a mezzo di un suo funzionario,  in relazione  al procedimento di definizione e liquidazione del contributo concessorio , la costruzione dell’immobile sarebbe avvenuta con notevole ritardo. Di qui la domanda di risarcimento danni avanzata al giudice amministrativo  consistente nei maggiori costi sostenuti per la costruzione dell’immobile, nella perdita delle agevolazioni  fiscali e nelle spese legali sostenute dalla stessa Tecno Design  in altri due giudizi pure in precedenza instaurati presso il Tar per la Lombardia relativamente  alla questione della esatta liquidazione degli oneri di urbanizzazione afferenti  la  predetta  concessione edilizia. </h:div><h:div> L’adito Tar con sentenza n.3877 del 19 ottobre 2005  accoglieva il proposto ricorso , condannando il Comune di Fino Mornasco al risarcimento dei danni  da liquidarsi  a seguito di apposita, ulteriore istruttoria. </h:div><h:div>Insorge l’appellante sostenendo la erroneità della sentenza di cui chiede l’annullamento.</h:div><h:div> A sostegno del proposto gravame il Comune eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo oltreché  la prescrizione  del diritto azionato e contesta nel merito la fondatezza della pretesa fatta valere, per insussistenza del fatto illecito lamentato, per carenza  dell’elemento soggettivo in capo alla pubblica amministrazione e per avvenuta interruzione del rapporto organico col  dipendente comunale  che avrebbe  tenuto sulla vicenda  un comportamento doloso.</h:div><h:div> Si è costituita in giudizio la Tecno Design  che ha contestato la fondatezza dell’appello ed ha chiesto, in via incidentale , in parziale riforma della sentenza n.3877/2005, la condanna dell’Amministrazione comunale al rimborso in suo favore dell’ulteriore somma di euro 24.001,00, quale importo corrisposto dall’appellata ad uno studio legale  per l’assistenza prestata nei  precedenti giudizi  cui sopra si accennava  pure instaurati  nei confronti del suindicato Ente locale.</h:div><h:div> All’udienza dell’11 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Va in via prioritariamente logica esaminato il primo motivo d’impugnazione con cui parte appellante eccepisce l’inammissibilità del ricorso di primo grado proposto da Tecno Design per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.</h:div><h:div>Esso è infondato.</h:div><h:div>La  richiesta  risarcitoria  qui fatta valere ,  avuto riguardo ai fatti denunciati  e agli atti e i comportamenti   che nella fattispecie vengono  in rilievo,   attiene, invero,  ad un  ( sia pure preteso )  illegittimo esercizio  del potere  autoritativo  ( quello inerente la gestione del procedimento di rilascio del titolo ad aedificandum ), in relazione alla lesione arrecata al sottostante interesse legittimo e cioè ad un  rapporto giuridico  non  assimilabile alla condotta delle parti in  un rapporto contrattuale  caratterizzato da posizioni  tutelate dal diritto privato e neppure  assimilabile ad un comportamento materiale  pure tutelato dal codice civile ( cfr Cons Stato Sez.IV 14 marzo 2005 n.1047 ).</h:div><h:div> In ragione della natura e contenuto dell’azione attivata,  la controversia all’esame  rientra, perciò,  pienamente nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo prevista  dall’art.35 del dlgs n.80 del 1998  come modificato dalla legge n.205 del 2000.</h:div><h:div> Ciò assodato,  si può prescindere dall’esame del secondo mezzo di gravame relativo alla sollevata eccezione di prescrizione del diritto azionato , rivelandosi l’appello fondato in relazione ai restanti  mezzi d’impugnazione  ( che per ragioni logiche vengono trattati congiuntamente )  con cui si contesta nel merito la  sussistenza in capo all’Ente  degli elementi costitutivi di responsabilità produttiva di danno risarcibile.</h:div><h:div>Il TAR  fonda, nel merito,  la statuizione di riconoscimento del diritto al risarcimento in capo a Tecno Design sulla base di due ordini di argomentazioni recanti, sostanzialmente , il seguente tenore:</h:div><h:div>la condotta dolosa, penalmente rilevante , posta in essere dal funzionario dell’Ufficio Tecnico  del Comune di Fino Mornasco in danno dell’attuale appellata è  ascrivibile, in ragione del rapporto organico, all’Amministrazione che, in ragione di ciò è obbligata a rispondere  dei danni  arrecati  a terzi  dai propri dipendenti;</h:div><h:div>quanto all’elemento soggettivo,  si ravvisa nella specie una responsabilità  da contatto amministrativo qualificato  in ragione della quale l’Amministrazione avrebbe dovuto provare la non imputabilità della condotta causativa di  danno .In ogni caso,  sussiste a carico del Comune una colpa c.d. da apparato  costituita dal fatto  che il rilascio  in notevole ritardo  della concessione edilizia de qua  è scaturito da un calcolo abnorme ed ingiustificato degli oneri di urbanizzazione sintomatico di   un gravissima imperizia dell’Amministrazione  nella conduzione del relativo procedimento amministrativo e in ciò resta provata la colpa  dell’Ente in parola.</h:div><h:div> I ragionamenti  forniti dal giudice di primo grado a giustificazione della sua pronuncia sono entrambi fallaci.</h:div><h:div> Con riferimento alla questione sub a) occorre effettuare alcune precisazioni in punto di fatto che appaiono avere significativa rilevanza ai fini della comprensione della vicenda e della soluzione della controversia all’esame.</h:div><h:div>I fatti  connessi al procedimento amministrativo di rilascio della concessione edilizia per cui è causa  sono stati oggetto  di un procedimento penale attivato nei confronti dell’allora  responsabile dell’Ufficio tecnico comunale e conclusosi, allo stato, per il dipendente comunale in questione con una condanna , in  primo grado,  per i reati di cui agli artt.81cpv, 56, 317 e 323 c.p. , sostanzialmente confermata in appello . In tale sede l’impiegato comunale  è stato condannato al risarcimento del danno in favore del Comune di Fino Mornasco costituitosi parte civile.</h:div><h:div> Tanto doverosamente precisato, il ragionamento secondo cui l’operato abnorme posto in essere dal predetto funzionario dell’Ufficio tecnico in sede di determinazione degli oneri contributivi, sia ascrivibile, quanto all’imputazione soggettiva,  all’appellante  Comune in applicazione dei principi  rappresentati dalla sussistenza  di un nesso  di necessaria  occasionalità  e dall’esistenza di un rapporto  di immedesimazione organica tra il dipendente e l’Ente  locale , non convince.</h:div><h:div> Dalla lettura della sentenza penale di condanna si evince in maniera netta che  la condotta dolosa tenuta dall’allora responsabile dell’Ufficio tecnico  nella gestione della pratica Tecno Design, relativamente alla illegittima determinazione degli oneri di urbanizzazione  è stato il frutto di un disegno “criminoso”  di perseguimento di un  interesse personale del tutto avulso dalle finalità istituzionali dell’Ente.</h:div><h:div> A sostegno della non riconducibilità del comportamento penalmente rilevante  agli scopi dell’Ente e  del carattere strettamente egoistico e personale della responsabilità  dell’impiegato , concorrono, sulla scorta dell’esame della citata  sentenza,  non pochi elementi di valutazione  che possono così indicarsi:</h:div><h:div>1)  il processo penale conclusosi con la condanna  in questione, nasce, come accertato dai giudici del Tribunale Penale di Como, dalla denuncia del Sindaco di Fino Mornasco , “ a sua volta sollecitata dalle lamentele dei cittadini… , a seguito delle quali la stessa amministrazione comunale ha riscontrato irregolarità”;</h:div><h:div>2) il funzionario tecnico  protagonista della vicenda è stato sottoposto a  procedimento disciplinare per tali irregolarità, compresa quella riscontrata nella gestione della pratica Tecno Design;</h:div><h:div>3)  in relazione alle quantificazioni degli oneri relativi alle due concessioni edilizie  richieste dalla Tecno Design,”i criteri adottati dal capo dell’ufficio tecnico non sono stati condivisi dalla stessa amministrazione comunale…”</h:div><h:div> Decisiva in ogni caso si rivela la circostanza  di carattere processuale costituita dall’avvenuta costituzione  in giudizio nella veste di parte civile del Comune di Fino Mornasco e della relativa condanna subita dall’infedele impiegato al risarcimento in favore dell’Amministrazione comunale ,</h:div><h:div> Al di là , allora , degli altri  elementi pure di  una certa rilevanza or ora esposti,  l’avvenuto riconoscimento in sede giudiziale  penale , ai fini civilistici,   di un  diritto al  risarcimento dei danni subiti dal Comune in ragione del comportamento tenuto dal dipendente,  non può non stare a significare che  la condotta  accertata come penalmente rilevante ,  posta in essere  dal tecnico, come  riconosciuta lesiva della posizione giuridica soggettiva dello stesso Comune,  ha spezzato  il rapporto organico esistente tra datore di lavoro e dipendente, senza che quanto operato illegittimamente dal secondo soggetto  possa rifluire in capo al primo .</h:div><h:div> In altri termini, l’attività dilatoria , vessatoria e comunque contra legem posta in essere dal dipendente  in sede di determinazione degli oneri concessori non va fatta coincidere con i compiti istituzionale  rimessi  in  tale settore amministrativo  al Comune di  Fino Mornasco in capo al quale non è possibile configurare, conseguentemente,  una responsabilità  per danni cagionati a terzi ( Tecno Design )  da parte del suo dipendente.</h:div><h:div> L’insussistenza di tali profili di responsabilità  per Amministrazione comunale  già di per sé esclude la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata  da Tecno Design  nei confronti dell’Ente,  nondimeno ,  al riguardo vanno altresì disattese le ragioni di accoglimento della pretesa risarcitoria  di cui al suindicato punto b).</h:div><h:div> Il primo giudice  sostiene essersi  nella specie  inverata una ipotesi di responsabilità da contatto amministrativo qualificato  con la sussistenza di una colpa c.d. di apparato, sub specie di  responsabilità da ritardo, ma la costruzione di un  tale speciale tipo di responsabilità non pare essere stata correttamente formulata.</h:div><h:div> In primo luogo si osserva che la richiesta risarcitoria è stata avanzata dalla Tecno Design ai sensi dell’art.2043 del codice civile, e cioè per responsabilità derivante da fatto  illecito, sicchè  se ci troviamo  nell’ambito dello schema di responsabilità aquiliana sia pure applicata all’esercizio  (asseritamente ) illegittimo della funzione amministrativa , occorre fare riferimento in sede di indagine sulla sussistenza o meno in capo all’Amministrazione  di una   responsabilità causativa di danno risarcibile , ai parametri  di valutazione dei profili di colpa e di onus probandi   propri del paradigma consegnatoci dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n.500/99  e come trasfusi  nella legge n.205/2000.</h:div><h:div> Ora sulla scorta dei canoni ermeneutici intervenuti in subjecta materia ,il danno ingiusto derivante dal tardivo rilascio della concessione edilizia  va posto in stretta correlazione con l’inosservanza dolosa o colposa  della  normativa disciplinante il relativo procedimento  addebitabile all’Amministrazione, ma l’elemento soggettivo della colpa, senza porre a carico del soggetto privato il relativo onere di prova, non è nella specie evincibile .</h:div><h:div> Che se poi si vuole accedere, come fatto dal TAR,  alla  peculiare figura di “colpa d’apparato”,  individuabile, com’è noto,   nei profili  di imputabilità riferiti non al funzionario agente  ( a titolo  di imperizia o negligenza ) ma alla P.A. nella sua dimensione organizzativa e gestionale , nemmeno tali  aspetti  di disfunzione amministrativa sono evincibili nel caso de quo e comunque il giudice di primo grado  si è limitato solo ad affermare  in modo generico ed apodittico tale speciale colpa senza dare contezza della rilevanza e delle  modalità   con cui la stessa si sarebbe  dispiegata,  ricollegandola , invero ad una “gravissima imperizia nella conduzione del procedimento amministrativo”, il che  è  tutt’altra cosa.</h:div><h:div>  A precludere peraltro la sussistenza di tale tipo di colpa valgono le considerazioni di carattere generale  già formulate in proposito  da questa Sezione ( decisione 6 luglio 2004 n.5012) e qui da ribadirsi , secondo cui  “la colpa d’apparato, stante il suo carattere essenziale,  si rivela impropriamente introdotta nella struttura dell’illecito sia perché  l’eventuale disorganizzazione amministrativa  non è necessariamente causa di atti illegittimi sia perchè la stessa risulta essenzialmente estranea  al profilo psicologico dell’azione amministrativa  immediatamente produttiva di danno”.</h:div><h:div> Conclusivamente  non si rileva nella specie la violazione delle regole di correttezza e di buona amministrazione in cui ravvisare l’esistenza di un illecito causativo di danno risarcibile  nei sensi e termini voluti dall’appellata società Tecno Design la cui pretesa di reintegrazione patrimoniale deve perciò considerarsi infondata , dovendosi accogliere , in ragione dei motivi fondatamente dedotti, l’appello proposto dal Comune di Fino Mornasco.</h:div><h:div> Rimane da esaminare l’appello incidentale proposto da Tecno Design  con cui si chiede, in parziale riforma della sentenza n.3877/2005, la condanna del Comune di fino Mornasco alla rifusione in favore della stessa Tecno Design della somma di euro 24.0001,00 quale  maggiore spese legali sostenute in occasione dei giudizi promossi in precedenza innanzi al Tar  in relazione  ai fatti per cui è causa.</h:div><h:div> L’appello è infondato.</h:div><h:div>  Premesso che a suo tempo il TAR con la sentenza n.487/96 nel definire i ricorsi proposti dall’attuale appellata ebbe a  disporre  il pagamento in favore della stessa  ,  a titolo di spese di lite,  della somma di  4 milioni  di lire, va osservato come la liquidazione delle spese e competenze di causa  è rimessa al potere discrezionale ed equitativo dell’organo giudicante  ed in ogni caso, l’eventuale contestazione dell’entità di tale liquidazione doveva avvenire a cura dell’interessata in sede di appello della predetta sentenza , non potendo perciò,   la chiesta revisione di una siffatta statuizione  essere certo oggetto del diverso giudizio , di  contenuto risarcitorio, instaurato in prime cure e in questo grado di giudizio.</h:div><h:div> Le spese e competenze del  presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.</h:div><h:div/><h:div/><h:div/></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso  in appello n.8315/2006 proposto dal Comune di Fino Mornasco ,  lo Accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Rigetta  l’appello incidentale proposto da Tecno Design Engineering Srl </h:div><h:div>Condanna la  suindicata Società al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente  in euro 3.000,00 ( tremila ) oltre IVA e CPA.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/01/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulia Bassanelli</h:div><h:div>Andrea Migliozzi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
