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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20050943620110322110849475" descrizione="" gruppo="20050943620110322110849475" modifica="24/03/2011 11.07.38" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Comune di Massa"><descrittori><registro anno="2005" n="09436"/><fascicolo anno="2011" n="02106"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><registro n="10032" anno="2005"/></descrittori><file>20050943620110322110849475.xml</file><wordfile>20050943620110322110849475.doc</wordfile><ricorso NRG="200509436">200509436\200509436.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2005\200509436\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Paolo Numerico</firma><data>24/03/2011 11.07.42</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Sergio De Felice</firma><data>22/03/2011 15.25.16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/04/2011</dataPubblicazione><ricorso NRG="200510032">200510032\200510032.xml</ricorso><classificazione>269<nuova>269</nuova><ereditata>269</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Numerico,	Presidente</h:div><h:div>Sergio De Felice,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Sandro Aureli,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaele Potenza,	Consigliere</h:div><h:div>Guido Romano,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 9436 del 2005:</h:div><h:div>della sentenza del T.a.r. Toscana - Firenze: Sezione Ii n. 03871/2005, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 10032 del 2005:</h:div><h:div>della sentenza del T.a.r. Toscana - Firenze: Sezione Ii n. 03871/2005, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA PER REALIZZAZIONE DI FABBRICATI</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9436 del 2005, proposto da: </h:div><h:div>Comune di Massa, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Morbidelli in Roma, via G. Carducci 4; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Eschini Dino, Angeloni Silvano, Braccini Giovanni, Remola Srl; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti delle cause;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2011 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Roberto Righi in sostituzione di Giuseppe Morbidelli Salvatore Mileto , Neri Baldi su delega di Stefano Grassi;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10032 del 2005, proposto da:  </h:div><h:div>Remola S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso Salvatore Mileto in Roma, Lungotevere dei Mellini N.44; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Eschini Dino, Angeloni Silvano, rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Grassi, Guido Mussi, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Roma, piazza Barberini, 12; Braccini Giovanni; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Comune di Massa; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana i signori Eschini Dino, Angeloni Silvano e Braccini Giovanni agivano nei confronti del Comune di Massa e della società Remola srl per l’annullamento della concessione edilizia rilasciata dal Sindaco di Massa alla società Remola in data 22 aprile 1993 n.prot. 16582, lamentando in sostanza la violazione delle NTA del PRG in tema di altezze dei fabbricati.</h:div><h:div>Il giudice di primo grado, dopo avere rigettato le eccezioni preliminari sollevate dai resistenti (sulla nullità della notifica e sulla tardività del ricorso, perché il termine decorre dalla effettiva conoscenza del completamento dell’intervento), accoglieva il ricorso ritenendolo fondato.</h:div><h:div>Il ricorso veniva ritenuto fondato e accolto, sulla doglianza riguardante l’altezza degli edifici oggetto della concessione, che supera il limite massimo dei sette metri previsto dall’art. 10.3 delle NTA del PRG di Massa vigente al momento del rilascio del provvedimento di concessione.</h:div><h:div>Secondo il primo giudice, che argomentava dai grafici allegati all’accertamento tecnico preventivo nella causa avanti al Tribunale civile di Massa tra le medesime parti, l’immobile risulta adagiato su terreno pianeggiante, con altezza complessiva di metri 9 e 40 e quindi di molto superiore ai previsti e ammessi sette metri. </h:div><h:div>Non era inoltre ritenuta condivisibile la prospettazione della parte resistente - tesa a calcolare l’altezza da una individuata quota media ideale, che unisca le diverse pendenze del terreno in costruzione - che affermava di avere impostato la costruzione utilizzando lo scavo preesistente e di voler utilizzare successivamente l’originario piano di campagna. Infatti, secondo il primo giudice, a smentire la tesi di parte resistente, era sufficiente rilevare quanto emergeva dalle aerofotogrammetrie del 1979 e cioè che l’originario piano di campagna non esisteva da almeno dieci anni, come dimostrato anche dalla esistenza di piante arboree pluriennali.</h:div><h:div>Avverso tale sentenza, ritenendola errata e ingiusta, propone appello (rgn 9436 del 2005) il Comune di Massa,  sostenendo che l’altezza del fabbricato non andava calcolata con il criterio di cui all’art. 10.3 comma 1, ma piuttosto alla luce del criterio  di cui all’art. 10.3 lettera c) delle NTA del PRG, secondo cui “qualora si crei artificialmente un dislivello nel piano di campagna, l’altezza sarà valutata riferendola alla quota dell’ideale piano inclinato che unisce i piani a differente livello, in modo da ricavarne una quota media. Lo stesso dicasi nei casi in cui il terreno naturale sia in pendenza”.</h:div><h:div>Secondo tale tesi, il terreno su cui poggia il fabbricato era originariamente in declivio; né sarebbe di ostacolo il fatto che lo sbancamento abusivo risale a oltre dieci anni prima.</h:div><h:div>Tale pendenza era venuta meno soltanto a fronte di uno sbancamento abusivo; l’intervento provvedeva a ripristinare appunto la precedente situazione.</h:div><h:div>Con altro appello (rgn 10032 del 2005) la società Remola srl ha impugnato la medesima sentenza, deducendo con un primo motivo il travisamento del preesistente stato dei luoghi e dei contenuti della concessione edilizia impugnata: la conformazione dell’area naturale al momento dell’assentimento della concessione era di pendenza ripida e scoscesa. Pertanto, andava applicata la norma delle NTA al PRG che riguardava le pendenze o non il terreno pianeggiante. </h:div><h:div>Il progetto presentato prevedeva anche di riempire lo sbancamento a fine lavori e di ripristinare l’andamento naturale del pendio, sanando anche il precedente scavo abusivo.</h:div><h:div>Secondo tale appello, l’accertamento tecnico preventivo, eseguito nell’ambito del giudizio civile instaurato dai signori Eschini e altri, ha determinato il seguente errore decisivo: è stato preso in oggetto lo stato dei luoghi conseguente all’inizio dei lavori e allo sbancamento della futura area di sedime del fabbricato. E’ stato quindi confuso lo stato dei luoghi “in corso d’opera” con quello “naturale” preesistente.</h:div><h:div>L’appello contesta inoltre il ragionamento del giudice di primo grado, che non ha considerato in alcun punto la carenza della CTU, che non ha risposto al quesito principale e cioè “quale fosse il piano di campagna esistente nel punto in cui è in corso la costruzione al momento di inizio della stessa”.</h:div><h:div>L’aerofotogrammetria del 1979 e quella successiva del 1984 provano che in quei periodi l’area in contestazione era ancora in pendenza.</h:div><h:div>Inoltre, nell’appello si sostiene che il Comune di Massa ben era a conoscenza del fatto che – come si legge nella nota comunale del 3 luglio 1993 – la previsione progettuale dell’intero sbancamento era diretta allo scopo di ricostituire intorno all’erigendo fabbricato “un andamento del declivio quanto più possibile rispondente a quello naturale”.</h:div><h:div>Con ultimo motivo di appello viene dedotto il difetto di giurisdizione (rectius, l’eccesso di potere giurisdizionale) avendo il primo giudice sostituito le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione.</h:div><h:div>Si sono costituiti i signori Eschini Dino e Angeloni Silvano, chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.</h:div><h:div>Alla udienza pubblica del 22 marzo 2011 le due cause sono state trattenute in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.In via preliminare, si dispone la riunione, obbligatoria ai sensi dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di due appelli rivolti avverso la medesima sentenza.</h:div><h:div>2.Gli appelli sono infondati.</h:div><h:div>In linea generale, il computo del limite di altezza, entro il quale è consentita l'edificazione, va effettuato prendendo come parametro l'originario piano di campagna, cioè il livello naturale del terreno di sedime e non la quota del terreno sistemato; peraltro, tale principio è derogabile da normative regolamentari espresse (così, Consiglio Stato , sez. IV, 24 aprile 2009 , n. 2579).</h:div><h:div>In assenza di specifiche prescrizioni delle norme urbanistiche sui criteri di calcolo dell' altezza degli edifici, deve ritenersi che quest'ultima, in caso di costruzione che insista su un'area in pendenza, vada misurata rispetto al piano di campagna con riguardo a tutti i lati della costruzione stessa, in modo che il valore fissato dalle norme sia rispettato in ogni punto del fabbricato (così, Consiglio Stato , sez. V, 14 gennaio 1991 , n. 44).</h:div><h:div>Nella specie, in realtà, tali prescrizioni esistono e sono quelle dapprima richiamate (articolo 10.3 delle NTA del PRG).</h:div><h:div>Pertanto, la controversia va risolta in punto di fatto, stabilendo se il terreno era in pendenza o pianeggiante al momento della richiesta e del rilascio del titolo abilitativo.</h:div><h:div>3.Dagli allegati depositati che rappresentano nel dettaglio grafico gli edifici oggetto della concessione edilizia, emerge che l’altezza degli stessi supera il limite massimo di sette metri previsto dall’art. 10.3 delle NTA al PRG di Massa vigente al momento del rilascio del provvedimento.</h:div><h:div>Secondo tale norma “L’altezza del fabbricato è data dalla differenza fra la quota del piano naturale di campagna e la quota della linea d’incontro della facciata con il piano di posa del solaio di copertura…”.</h:div><h:div>Come è emerso dai grafici allegati all’accertamento tecnico preventivo svolto nella causa civile tra le medesime parti, l’immobile risulta posizionato su terreno che, a causa di precedente sbancamento, risulta pressoché totalmente in piano e di altezza complessiva di molto superiore a quella prevista dalle NTA del PRG (metri nove e quaranta anziché sette metri di altezza).</h:div><h:div>Non è condivisibile la prospettazione delle parti appellanti, i privati titolari del titolo abilitativo e l’amministrazione comunale, nel senso di affermare che si voleva ripristinare successivamente l’originario piano di campagna, in quanto dalle foto prodotte e menzionate in sentenza dal primo giudice,  l’originario piano di campagna risulta non più esistente da oltre dieci anni e tale circostanza non viene sovvertita sul piano probatorio.</h:div><h:div>La pretesa quindi di calcolare l’altezza partendo da una quota media ideale che unisca le diverse pendenze del terreno di costruzione non convince, atteso che da oltre dieci anni non esiste un pendio ma un terreno pianeggiante.</h:div><h:div>L’altezza massima dei fabbricati non può quindi, per disposizione delle norme tecniche di attuazione, superare i sette metri.</h:div><h:div>E’ vero, come deducono gli appelli, che cambiano le modalità di calcolo della altezza, a seconda che si tratti di fabbricato su terreno pianeggiante oppure su terreno inclinato.</h:div><h:div>Nel primo caso, “l’altezza del fabbricato è data dalla differenza fra la quota del piano naturale di campagna e la quota della linea di incontro della facciata con il piano di posa del solaio di copertura”. </h:div><h:div>Nel secondo caso “l’altezza è valutata riferendola alla quota dell’ideale piano inclinato che unisce i piani a differente livello, in modo da ricavarne una quota media”.</h:div><h:div>Nella specie, come detto, tuttavia, a differenza di quanto si sostiene negli appelli, doveva applicarsi il primo criterio di calcolo, trattandosi di fabbricato posto su terreno pianeggiante, che tale era da tempo risalente.</h:div><h:div>Anzi, proprio l’assunto che tende a dimostrare che si voleva ripristinare il precedente pendio o declivio dimostra che al momento della concessione tale pendenza non esisteva.</h:div><h:div>Come è emerso dalla relazione tecnica di ufficio nel corso del procedimento civile, non adeguatamente smentita e contestata se non con affermazioni di principio, il fabbricato in costruzione risulta ubicato in una zona pianeggiante con un ben individuato piano di campagna, mentre la scarpata è situata a monte e non è interessata dalla edificazione. </h:div><h:div>Tale zona pianeggiante è stata creata ben dieci anni prima almeno rispetto all’intervento edilizio.</h:div><h:div>Non convince neanche il rilievo secondo cui il progetto prevedeva che l’area su cui doveva sorgere il fabbricato era ripida e scoscesa, in quanto evidentemente la società Remola ha errato proprio nel rappresentare una situazione di fatto non corrispondente al vero, che avrebbe potuto avere, come conseguenza, di fare calcolare in modo errato la vera altezza del fabbricato, superiore di gran lunga ai consentiti sette metri.</h:div><h:div>4.In ordine al motivo di difetto di giurisdizione, che avrebbe invero valenza preliminare, esso è chiaramente infondato, non avendo il primo giudice in alcun modo effettuato valutazioni proprie e riservate dell’amministrazione, ma essendosi  soltanto limitato a valutazioni sulla legittimità dell’operato della pubblica amministrazione, sulla base della effettuazione degli accertamenti di fatto e di diritto, in ordine alla normativa urbanistica applicabile in base alla situazione effettiva dello stato dei luoghi.</h:div><h:div>5.Per le considerazioni sopra svolte, gli appelli vanno respinti. </h:div><h:div>La condanna alle spese del presente grado di giudizio in parte segue il principio della soccombenza; le spese sono liquidate in dispositivo. Per il resto le spese sono compensate. </h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello indicati in epigrafe, previa riunione dei medesimi, così provvede:</h:div><h:div>rigetta gli appelli, confermando la impugnata sentenza. Condanna la parte appellante Remola srl al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati, liquidandole in complessivi euro tremila; compensa per il resto.</h:div><h:div>Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2011, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/03/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marisa Allega</h:div><h:div>Sergio De Felice</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
