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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20041133920110129163052501" descrizione="" gruppo="20041133920110129163052501" modifica="01/02/2011 14.46.02" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Edil Sapi S.r.l."><descrittori><registro anno="2004" n="11339"/><fascicolo anno="2011" n="01013"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM></descrittori><file>20041133920110129163052501.xml</file><wordfile>20041133920110129163052501.doc</wordfile><ricorso NRG="200411339">200411339\200411339.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2004\200411339\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Paolo Numerico</firma><data>01/02/2011 14.46.10</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea Migliozzi</firma><data>30/01/2011 15.32.38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/02/2011</dataPubblicazione><classificazione>271<nuova>271</nuova><ereditata>271</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Numerico,	Presidente</h:div><h:div>Sandro Aureli,	Consigliere</h:div><h:div>Diego Sabatino,	Consigliere</h:div><h:div>Andrea Migliozzi,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Umberto Realfonzo,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 04382/2004, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO DELLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE A URBANIZZAZIONI SECONDARIE.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 11339 del 2004, proposto da: </h:div><h:div>Edil Sapi S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Putignano, rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati E. Tempesta in sostituzione di Maurizio Di Cagno e A. Pappalepore;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div> In relazione alla  concessione edilizia n.44/2001 del 7/2/2002,   rilasciata dal Comune di Putignano  alla Edil Sapi S.r.l.  per la realizzazione,  in via S.Antonio dell’anzidetto  Comune, su area  classificata zona  B, di un fabbricato  per appartamenti e locali ad uso uffici e negozi,  veniva richiesto, oltre al versamento  degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria  e del contributo relativo al costo di costruzione  previsti dalla legge  n.10/977, anche  il pagamento della c.d. monetizzazione delle aree per urbanizzazione secondaria (standard) di cui all’art.52 delle NTA del PRG comunale, corrispettivo pure previsto nella concessione edilizia e che per la maggior parte pure veniva versato dalla Società interessata a mezzo di rateizzazione.</h:div><h:div> Con riferimento  alla monetizzazione in questione, la Società interessata proponeva innanzi al TAR per la Puglia  ricorso volto ad ottenere l’accertamento della non debenza del pagamento del controvalore delle aree a cedersi per gli standard, per un ammontare di euro 127.841,67,  importo  ritenuto non dovuto in quanto inerente ad una illegittima duplicazione del carico imponibile  cui l’appellante aveva  già fatto fronte con il pagamento del contributo previsto dagli artt.3 e 5 della c.d. legge Bucalossi .</h:div><h:div> L’adito Tar con sentenza n.4382/2004, in accoglimento dell’eccezione sollevata ex adverso dal resistente Comune di Putignano, dichiarava il ricorso inammissibile per avere  la Edil Sapi omesso di contestare gli atti inerenti al chiesto pagamento a mezzo del necessario strumento impugnatorio  nei previsti  termini decadenziali.  </h:div><h:div> La Società interessata ha impugnato tale sentenza ritenendola erronea ed ingiusta nelle sue statuizioni e prese conclusioni.</h:div><h:div> In particolare, viene riproposta  in sede di appello la domanda di accertamento della inesistenza dell’obbligo di Edil  Sapi al pagamento della monetizzazione in questione e a sostegno del proposto gravame sono dedotti i seguenti  motivi:</h:div><h:div>nullità della c.d. monetizzazione per acquisizione  di aree destinate a realizzare standard pregressi di Piano e violazione degli artt.1, 3, 5 della legge n.10/77; violazione dell’art.24 della legge regione Puglia n.6/79; violazione dell’art. 23 Cost.;</h:div><h:div> violazione degli artt.1,3 e 5 della legge n.10/77; violazione dell’art. 24 legge regione Puglia n.6/79; violazione dell’art. 23 Cost.;</h:div><h:div> violazione e malgoverno degli artt.5 e  52  delle NTE del PRG approvato con delibera G.R. n.677 del 26/6/2000; violazione della legge n.10/77; eccesso di potere per travisamento dei presupposti.</h:div><h:div> Si è costituito in giudizio il Comune di Putignano che  ha  ribadito anche qui la inammissibilità e irricevibilità del ricorso introduttivo e quindi l’infondatezza dell’atto di appello.</h:div><h:div> All’udienza del 25 gennaio 2011 la causa  è stata trattenuta in decisione.    </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div> L’appello è infondato,  risultando condivisibile  la statuizione del giudice di primo grado che ha dichiarato inammissibile  il ricorso introduttivo del giudizio.</h:div><h:div> Oggetto della controversia è la c.d. monetizzazione delle aree a standard  posta dal Comune di Putignano a carico della Società  Edil Sapi  e  che parte appellante assume non essere dovuta in quanto illegittima duplicazione del contributo concessorio di cui all’art. 3 della legge n.10 del 1977.</h:div><h:div> Anche in questa  sede la  suindicata Società fa valere, con i tre mezzi di gravame che vanno qui unitariamente esaminati, la pretesa a non pagare la somma richiestale a titolo di monetizzazione degli standard, assumendo l’inesistenza dell’obbligo patrimoniale richiestole dal Comune, in quanto, a suo dire, si tratta di una imposizione  totalmente assorbita dal contributo concessorio previsto dalla legge Bucalossi, che l’appellante ha provveduto a pagare.</h:div><h:div>  Ciò detto, occorre  in via prioritariamente logica, al fine di valutare la  congruità o meno della sentenza qui impugnata, occuparsi della questione relativa all’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio; e al riguardo ritiene il Collegio che l’azione di accertamento attivata dalla Società interessata in prime cure, come correttamente rilevato dal TAR, non sia ammissibile.</h:div><h:div> La parte interessata, ritenendo che nella vicenda all’esame venga in rilievo un rapporto di natura obbligatoria proprio della posizione giuridica di diritto soggettivo ha  atteggiato il rimedio giurisdizionale come azione di accertamento, tale da potersi far valere nei termini prescrizionali, ma  il regime processuale utilizzato non è quello  previsto per il caso all’esame dalle regole che disciplinano il processo amministrativo.</h:div><h:div> Invero, ai fini dell’individuazione dello strumento processuale, è indispensabile appurare la natura giuridica della posizione giuridica sostanziale che si intende tutelare in sede giurisdizionale, il che è necessario pure quando ci si trovi in una causa attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; e nella specie viene in rilievo una posizione qualificabile  come interesse legittimo, come tale soggetta alle regole processuali che accedono a tale condizione e che richiedono di proporre ricorso con il rito impugnatorio , nei termini decadenziali decorrenti dalla piena conoscenza degli atti ritenuti lesivi di simile interesse qualificato.</h:div><h:div> A tale conclusione si perviene in ragione di un’analisi che va articolata su due  elementi:</h:div><h:div> a) natura e consistenza della prestazione pecuniaria richiesta;</h:div><h:div> b)  genesi e scaturigine  della c.d. monetizzazione.</h:div><h:div> Ora , quanto al primo dei suddetti punti, se da un lato è pressoché irrilevante, ai fini in esame, la qualificazione della monetizzazione come  imposizione di tipo tributario o  come corrispettivo di diritto pubblico,  dall’altro lato assume, invece,  significativo rilievo la considerazione che la prestazione patrimoniale richiesta non vive in alcun modo della natura e delle finalità proprie del contributo concessorio costituito dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione che accompagna naturaliter l’autorizzazione a costruire, la cui debenza o meno, quanto al relativo accertamento, può essere fatta valere, in linea generale, nei termini prescrizionali.</h:div><h:div> Invero, mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che  insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l’area interessata alla imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all’interno della specifica zona  di intervento; e ciò vale ad evidenziare la diversità ontologica della monetizzazione rispetto al contributo di concessione, di talché, sotto il versante  processuale, non si può utilizzare lo strumento dell’azione di accertamento ammesso per  contestare la legittimità del contributo ex art.3 o comunque la insussistenza  di tale obbligazione pecuniaria  ancorché già assolta.</h:div><h:div> Relativamente al punto sub b) va osservato  come nella specie  la monetizzazione (istituto di carattere generale che  trova  fondamento nelle previsioni recate dalla legge Regione Puglia n.6/79 oltreché nella legislazione nazionale di cui  al Testo unico sull’edilizia  n.380/2001)  sia strettamente ancorata, relativamente alla sua stessa esistenza,  alla previsione contenuta nell’art.52 delle NTA del PRG , lì dove il Comune di Putignano, in sede di adozione dello strumento urbanistico, ha reso obbligatoria la monetizzazione per le zone B carenti di aree per servizi, senza che tale previsione risulti essere stata impugnata.</h:div><h:div>  In diretta applicazione della norma di PRG indicata, è stato poi imposto alla Edil Sapi il pagamento  dell’importo relativo alla monetizzazione, con l’inserimento nel  provvedimento abilitativo all’edificazione di apposita prescrizione e anche tale apposta condizione non è stata oggetto di impugnazione; anzi in relazione ad essa l’appellante ha pure provveduto a versare alcune rate della somma richiesta a titolo di controvalore delle aree a cedersi.</h:div><h:div>Da quanto sopra evidenziato deriva che :</h:div><h:div>non si è in presenza di una duplicazione del contributo concessorio, perché  qui viene in rilievo un obbligo diverso ed aggiuntivo rispetto a quello  posto a carico del concessionario per gli oneri di urbanizzazione;</h:div><h:div>la prestazione patrimoniale della monetizzazione accede intimamente alla rilasciata concessione edilizia (nonché alla presupposta norma recata dall’art.52  NTA  del PRG)  e  pertanto la pretesa a non adempiere a tale obbligo di pagamento doveva essere   necessariamente fatta valere in sede di contestazione della legittimità degli atti e provvedimenti di imposizione, con l’impugnazione (quanto meno)  della concessione, in parte qua, nel termine  decadenziale  previsto dall’art. 21 della legge n.1934 del 1971.</h:div><h:div>  Con riferimento agli aspetti processuali della vicenda non va sottaciuto il fatto che la società interessata ha dedotto con il terzo mezzo di gravame la censura di violazione e malgoverno della norma ex art. 52 NTA citato, atteso che la disposizione si applicherebbe ai casi di edilizia convenzionata e non all’intervento edilizio singolo, sicché, a voler seguire tale linea difensiva,  a maggior ragione l’appellante avrebbe dovuto a suo tempo insorgere tempestivamente nei confronti dell’atto che ex auctoritate poneva a carico del beneficiario dell’autorizzazione a costruire l’obbligo di monetizzazione di che trattasi. </h:div><h:div> Per le suesposte considerazioni l’appello è infondato e va respinto, rivelandosi la sentenza dichiarativa di inammissibilità del ricorso di prime cure  meritevole di integrale conferma.</h:div><h:div> Sussistono, peraltro, giusti motivi, in considerazione, in particolare, della specificità della controversia  all’esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio. </h:div><h:div/></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,lo rigetta.</h:div><h:div>Spese e competenze del presente grado del giudizio compensate tra le parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/01/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marisa Allega</h:div><h:div>Andrea Migliozzi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
