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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20110538820111128080848683" descrizione="" gruppo="20110538820111128080848683" modifica="03/12/2011 19.46.24" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Scaglione Gianna Clelia Titolare Omonima Farmacia"><descrittori><registro anno="2011" n="05388"/><fascicolo anno="2011" n="06681"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM></descrittori><file>20110538820111128080848683.xml</file><wordfile>20110538820111128080848683.doc</wordfile><ricorso NRG="201105388">201105388\201105388.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2011\201105388\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Pier Giorgio Lignani</firma><data>03/12/2011 19.46.29</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Dante D'alessio</firma><data>02/12/2011 12.24.57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/12/2011</dataPubblicazione><classificazione>18<nuova>18</nuova><ereditata>18</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Pier Giorgio Lignani,	Presidente</h:div><h:div>Marco Lipari,	Consigliere</h:div><h:div>Angelica Dell'Utri,	Consigliere</h:div><h:div>Dante D'Alessio,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Lydia Ada Orsola Spiezia,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione I n. 689 del 9 maggio 2011, resa tra le parti, concernente l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1082/08</h:div><h:div> del Tribunale di Cosenza. </h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5388 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </h:div><h:div>Scaglione Gianna Clelia, titolare della omonima Farmacia, rappresentata e difesa dagli avv. Daniela Mazzuca e Rolando Parise, con domicilio eletto presso Annita Cammarella in Roma, via di Monteverde,  n. 4 int. 15/B; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, n.c.; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2011 il Cons. Dante D'Alessio e udita l’avv. Daniela Mazzuca;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- La signora Scaglione Gianna Clelia, creditrice nei confronti dell’Azienda Sanitaria di Cosenza della somma di euro 61.046, 76 oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo, non opposto e passato in giudicato, n. 1082/2008 del Tribunale di Cosenza, si è rivolto al T.A.R. per la Calabria, sede di Catanzaro per ottenere la piena esecuzione del giudicato, con la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.</h:div><h:div>2.- Il T.A.R. di Catanzaro, richiamato il disposto del comma 51, articolo 1 della legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011), che fa divieto, per dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, di avviare “azioni esecutive” nei confronti delle amministrazioni contemplate nella norma ovvero, con riguardo allo stesso arco di tempo, di proseguirle, ha ritenuto che anche il rimedio dell’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo rientri nell’ambito di operatività della suddetta disposizione ed ha quindi dichiarato che il giudizio proposto non poteva essere proseguito fino alla scadenza del termine del 31 dicembre 2011, indicato nel predetto comma 51 dell’articolo 1 della legge 220 del 2010.</h:div><h:div>3.- La signora Scaglione appella l’indicata sentenza sostenendo che le disposizioni emanate al fine di risanare i disastrati bilanci delle amministrazioni sanitarie regionali, anche perché più volte reiterate, violano diritti garantiti dalla Costituzione e dai Trattati Europei ed, in particolare, si pongono in contrasto con gli artt. 16 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), con l’art. 106 del Trattato di Lisbona, nonché con l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea del 4.11.1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché con gli articoli 3, 24, 25, 97 e 111 della Costituzione italiana.</h:div><h:div>Ha quindi chiesto, previa disapplicazione dell’articolo 1, comma 51, della legge 220 del 2010, di annullare l’appellata sentenza o, in subordine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione.</h:div><h:div>Con successivi motivi aggiunti la signora Scaglione ha reiterato le sue richieste alla luce della disposizione contenuta nell’art. 17 della legge 111 del 2011 che ha prorogato al 31 dicembre del 2012 il predetto blocco delle azioni esecutive.</h:div><h:div>4.- Al riguardo si deve ricordare che l’articolo 1, comma 51, della legge 220 del 2010 (Legge di stabilità per il 2011), prescrive che: “Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.”</h:div><h:div>Il termine del 31 dicembre 2011, come si è già ricordato, è stato poi prorogato al 31 dicembre 2012 con l’art. 17 della legge 111 del 2011.</h:div><h:div>4.1.- Ciò premesso, come è stato affermato dal T.A.R. di Catanzaro, tali disposizioni non consentono di avviare “azioni esecutive” nei confronti delle amministrazioni contemplate nella norma, ovvero di proseguirle, fino  al 31 dicembre 2011 (ed ora fino al 31 dicembre 2012). E tali disposizioni impediscono quindi anche la possibile proposizione di un giudizio davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo passato in giudicato.</h:div><h:div>4.2.- L’appellante sostiene peraltro che le indicate disposizioni normative si pongono in contrasto con principi di rilevanza comunitaria e con numerosi articoli della Costituzione Italiana.</h:div><h:div>Ma le doglianze non sono fondate e l’appello non può essere accolto.</h:div><h:div>Si deve infatti osservare che l’art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, indica chiaramente le ragioni che hanno determinato l’adozione di disposizioni volte ad “assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani”. L’articolo 17, comma 4, lettera e), del recente decreto legge n. 98 del 2011, che proroga la sospensione delle esecuzioni fino al 31 dicembre 2012, ha aggiunto alla norma prorogata (l’art. 1, comma 51, della legge 2010, n. 220) non solo la nuova data, ma anche un inciso volto a ribadire la complessiva finalità di “consentire l’espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario”. </h:div><h:div>Le disposizioni in questione sono quindi tutte finalizzate a garantire il conseguimento dell’obiettivo del risanamento finanziario delle aziende sanitarie delle regioni già commissariate e, in questo ambito, ad assicurare il “regolare” pagamento dei debiti accertati nello svolgimento dei medesimi piani di rientro, e quindi ad assicurare che il pagamento dei debiti avvenga in modo ordinato e programmato all’interno dei piani di rientro e non possa essere turbato da estemporanee iniziative esecutive poste in essere da singoli creditori in relazione a singole poste di debito. </h:div><h:div>Spetta poi alle singole Regioni adottare provvedimenti finalizzati ad una complessiva e ordinata gestione dei debiti proprio al fine di soddisfarne il pagamento secondo una precisa graduatoria di priorità.</h:div><h:div>4.3.- Le procedure relative ai piani di rientro dai disavanzi regionali, implicanti una gestione complessiva del debito, a tutela di un equo e omogeneo trattamento di tutte le diverse categorie di debito in relazione alle loro caratteristiche, possono quindi ritenersi assimilabili alle procedure concorsuali aperte a carico del debitore.</h:div><h:div>Lo dimostra il fatto che i piani di rientro sono tenuti, in base ad espressa disposizione (art.1 del decreto-legge n. 78/2010), ad assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani “nella loro unitarietà”, e il carattere, insito nella procedura, di gestione complessiva del debito, a tutela di un equo e omogeneo trattamento di tutte le diverse categorie di debito in relazione alle loro caratteristiche (pagamenti indifferibili mensili, trimestrali etc.). Mentre il fatto che non si preveda (anche) una riduzione pro quota dell’ammontare di ciascun debito non altera il carattere sostanzialmente concorsuale della procedura ma costituisce un elemento di maggiore garanzia per il creditore. </h:div><h:div>4.4.- Com’è noto, fra i princìpi generali e caratteristici delle procedure concorsuali vi è quello della <corsivo>par condicio creditorum</corsivo> (fatte salve le cause di prelazione stabilite dalla legge) che comporta da un lato il divieto, imposto al debitore, di soddisfare preferenzialmente questo o quel creditore sottraendo le relative risorse alla massa (tale divieto, com’è noto, insorge già nello stato di insolvenza che precede l’apertura del procedimento: art. 216 legge fallimentare) e dall’altro la preclusione, imposta ai creditori, di esercitare il loro diritto al di fuori del concorso.</h:div><h:div>4.5.- In tale quadro risultano manifestamente infondate le questioni (sollevate dall’appellante) di possibile contrasto delle disposizioni in questione con i principi comunitari e le norme costituzionali.</h:div><h:div>Risulta infatti del tutto compatibile con le disposizioni comunitarie e costituzionali l’adozione, da parte del legislatore italiano, di norme, di carattere eccezionale e temporaneo, che dispongono la sospensione delle procedure esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni già commissariate per poter consentire alle stesse il pagamento dei debiti attraverso specifiche procedure che non determinino un serio pregiudizio allo svolgimento di essenziali funzioni sanitarie di interesse pubblico.</h:div><h:div>5.- Né le disposizioni in questione si possono porre in contrasto con la direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.</h:div><h:div>Infatti le norme contenute nel decreto legge n. 78 del 2010 e nella legge 220 del 2011, in quanto si limitano a sospendere per un determinato arco temporale le procedure di esecuzione nei confronti delle aziende sanitarie, intervengono in un’area che tale direttiva ha espressamente rinunciato a disciplinare risultando esclusa la sua applicazione per i casi di “esecuzione forzata” e dovendosi ritenere che, con tale espressione, la direttiva abbia voluto fare generico riferimento a tutte le possibili procedure esecutive, utilizzando una terminologia (generica) riconducibile alle differenti discipline dei diversi ordinamenti giuridici e alle diverse procedure esecutive che ciascun ordinamento comprende. </h:div><h:div>6.- Per tutte le esposte argomentazioni l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>Non vi è luogo a provvedere sulle spese non essendovi stata costituzione di controparti, intendendosi che restano a carico dell’appellante le spese da lei sostenute.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Nulla per le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/11/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Angela Casale</h:div><h:div>Dante D'Alessio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
