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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20110218420120127153358688" descrizione="ferlisi - referendum limitato x erezione nuovo comune piano tavola" gruppo="20110218420120127153358688" modifica="09/02/2012 16.05.29" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Comune di Belpasso"><descrittori><registro anno="2011" n="02184"/><fascicolo anno="2012" n="00370"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>1</idSpecificaSDM></descrittori><file>20110218420120127153358688.xml</file><wordfile>20110218420120127153358688.doc</wordfile><ricorso NRG="201102184">201102184\201102184.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Catania\Sezione 3\2011\201102184\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Calogero Ferlisi</firma><data>09/02/2012 16.05.33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Calogero Ferlisi</firma><data>09/02/2012 11.27.03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/02/2012</dataPubblicazione><classificazione>13<nuova>13</nuova><ereditata>13</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Calogero Ferlisi,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Gabriella Guzzardi,	Consigliere</h:div><h:div>Pancrazio Maria Savasta,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del Decreto dell’ Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 130 del 27 maggio 2010, pubblicato in G.U.R.S. n. 25 del 10 giugno 2011, con il quale è stata autorizzata la consultazione referendaria per l’erezione a Comune autonomo della frazione di Piano Tavola, ed ove occorra degli atti presupposti e connessi, in particolare della Relazione del Dirigente Generale dell’Assessorato Autonomie Locali, 11 aprile 2011, prot. n. 7855.</h:div></oggetto><ricorrenti><h:div><corsivo>in forma semplificata ex art. 74 cod. proc. amm. </corsivo></h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2184 del 2011, proposto da Comune di Belpasso, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Agatino Cariola, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Carnazza, 51;</h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Assessorato per le Autonomie Locali e La Funzione Pubblica della Regione Sicilia, in persona dell’Assessore pro-tempore, </h:div><h:div>Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, </h:div><h:div>rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;</h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Comitato "Autonomia Piano Tavola", in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Sciarrino, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco Mauceri, in Catania, via Conte Ruggero,9; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato Per Le Autonomie Locali e La Funzione Pubblica e di Presidenza della Regione Siciliana e di Comitato "Autonomia Piano Tavola";</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che il Comune ricorrente contesta la legittimità del decreto regionale in epigrafe, nella parte in cui ha limitato la consultazione referendaria, per l'erezione del comune di Piano Tavola, alla sola popolazione residente nel territorio da scorporare, anziché estenderla all'intera popolazione di tutti i comuni interessati;</h:div><h:div>- che secondo parte ricorrente la Regione non avrebbe valutato la concreta rilevanza, ex art. 8, comma 4, L.Reg. Sic. 30/2000, dell'"<corsivo>interesse qualificato</corsivo>" dell'intera popolazione del Comune di Belpasso e degli altri Comuni coinvolti dall'erezione dell'ipotizzato nuovo comune;</h:div><h:div>Vista l'ordinanza collegiale n. 959/2011 con la quale questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare delibando la legittimità del decreto regionale impugnato;</h:div><h:div>Vista l'ordinanza n. 812 del 7.9.2011, con la quale il Cons.Giust.Amm.va Reg. Sic., adito in appello dal Comune di Belpasso, ha annullato l'ordinanza cautelare di prime cure, delibando l'illegittimità del provvedimento impugnato;</h:div><h:div>Premesso che secondo l'art. 8 ("<corsivo>Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni</corsivo>") della L.Reg. Sic. 23 dicembre 2000, n. 30: </h:div><h:div><corsivo>"1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>"a) l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni; ….. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>"2 …. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>"3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un Comune all'altro. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>"4. Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro Comune contermine, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di limitata entità. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>"5. In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione"</corsivo>. </h:div><h:div>- che con l'ulteriore comma 7-bis, l'art. 8 cit. prevede che "<corsivo>La consultazione referendaria è limitata agli abitanti residenti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo comune per scorporo di parti del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni a comune o comuni contermini, a condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del comune</corsivo>"; </h:div><h:div>Considerato, nel merito, che la ricordata ordinanza cautelare 812/2011 del Giudice d'appello, premessa de plano l'impugnabilità del decreto in epigrafe (siccome vincolante sull'esito del successivo procedimento), ha condiviso le censure sollevate dal Comune di Belpasso e ciò in relazione alla ritenuta sussistenza, in punto di fatto, dell'"interesse qualificato" della intera popolazione di detto Comune a partecipare alla consultazione referendaria finalizzata alla erezione del nuovo comune di Piano Tavola;</h:div><h:div>- che, alla stregua di dette indicazioni, il ricorso in esame ("melius re perpensa" rispetto a quanto a suo tempo delibato con la citata ordinanza cautelare di prime cure n. 959/2011) è da ritenersi fondato, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di istruttoria, dato che (nonostante le pur approfondite ed apprezzabili difese svolte dalle parti resistenti) debbono ritenersi rilevanti nella specie: </h:div><h:div>a) la circostanza che il Comune di Belpasso, pur avendo partecipato al procedimento nel 2007, non ha avuto modo di replicare alla seconda relazione istruttoria n. 7855 dell'11.4.2011 di cui in epigrafe; </h:div><h:div>b) la carente motivazione sulle diverse conclusioni istruttorie cui si è pervenuti nel 2011 rispetto a quanto ritenuto nella relazione istruttoria del 6.4.2010, e ciò in relazione all'"<corsivo>interesse qualificato</corsivo>" dell'intera popolazione del Comune di Belpasso ricollegabile alle previste variazioni territoriale (circa il 14% dell'intero territorio di Belpasso) e demografica (circa il 18% dell'intera popolazione comunale); </h:div><h:div>c) che tali dati sono stati ritenuti dal Giudice d'appello, ancorché <corsivo>ab implicito</corsivo>,  prevalenti sulla allocazione, tutto sommato decentrata, dell'erigendo comune a circa km 6 da Belpasso (altrettanto da Motta Sant'Anastasia, km 5 da Camporotondo Etneo e Km 4 da Misterbianco); </h:div><h:div>Considerato che, in effetti, nella relazione del responsabile del procedimento, rag. Giovanni Cocco, datata 6 aprile 2010, premesso l'articolato percorso istruttorio della pratica in argomento, viene espresso il parere che le intere popolazioni di tre dei quattro Comuni interessati all'erezione del nuovo comune di Piano Tavola (precisamente, i Comuni di: Belpasso, Motta s. Anastasia e Camporotondo) dovessero partecipare alla consultazione referendaria (restando la praticabilità di una limitata consultazione nel solo caso del Comune di Misterbianco); </h:div><h:div>- che i dati di fatto contenuti nella detta relazione 6.4.2010, non appaiono sostanzialmente smentiti nella successiva relazione dirigenziale 11.4.2011 prot. n. 7855  (a firma del Dirigente Generale Dott.ssa Luciana Giammanco e posta a base del decreto impugnato) e debbono ritenersi (alla stregua della ricordata valutazione del C.g.a. , e nonostante le pur approfondite ed abili difese delle parti resistenti) come prevalenti sulle considerazioni di ordine generale e sistematico che pure si rinvengono nella detta relazione dirigenziale 11.4.2011 prot. n. 7855 (specie laddove si richiama l'art. 133 Cost. e si evidenzia che, ferma la regola della partecipazione referendaria dell’intera popolazione del comune interessato allo scorporo territoriale, occorre anche evitare che le giuste aspirazioni dei nuclei di popolazione interessate all'erezione del nuovo comune possano essere frustrate  mediante la consultazione referendaria estesa all'intera popolazione comunale; e ciò anche con specifico richiamo ai principi enucleati nel parere dell'Uff. Leg. e Legale della Regione n. 10369 del 19.6.2002 e nelle sentenze della Corte Cost. 453/1989,  433/1995 e 94/2000);</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, che, in forza dei dati territoriali e demografici presi in considerazione nella ricordata relazione 6.4.2010 (vedansi in particolare tutti i dati riportati alle pagg. 5-6), si deve riconoscere nella specie: </h:div><h:div>- sussistente un “<corsivo>interesse qualificato</corsivo>” dell’intera popolazione di Belpasso alla consultazione referendaria;</h:div><h:div>- correlativamente, insussistente quel “<corsivo>diretto collegamento</corsivo>” demografico e quella “<corsivo>limitata entità</corsivo>” della variazione territoriale che sono i necessari presupposti, richiesti dall'art. 8, comma 4, L.r. n. 30/2000, per giustificare l'indizione della consultazione referendaria limitata ai soli elettori residenti nel territorio interessato dallo scorporo;</h:div><h:div>Ritenuto, in definitiva, che, assorbito ogni altro profilo di censura, può confermarsi la specifica conclusione cui perviene l'ordinanza 812/2011 del Cons.Giust.Amm.va Reg. Sic., secondo cui l'impugnato decreto (nella parte in cui limita il referendum alla sola popolazione residente nel territorio interessato dall'erezione del nuovo comune) risulta essere stato emanato su "<corsivo>perplessi presupposti giuridici</corsivo>"; </h:div><h:div>- che, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento per quanto di ragione dei provvedimenti impugnati; </h:div><h:div>- che sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità in fatto ed in diritto della fattispecie, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/01/2012"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Distefano</h:div><h:div>Calogero Ferlisi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
