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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20090029820091202201510793" descrizione="" gruppo="20090029820091202201510793" modifica="02/12/2009 21.51.38" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Maurizio Cupello"><descrittori><registro anno="2009" n="00298"/><fascicolo anno="2009" n="00357"/><urn>urn:nir:tar.molise;sezione.1:ordinanza.sospensiva:00000-0000</urn></descrittori><file>20090029820091202201510793.xml</file><wordfile>20090029820091202201510793.doc</wordfile><ricorso NRG="200900298">200900298\200900298.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Campobasso\Sezione 1\2009\200900298\</rilascio><tipologia>Ordinanza sospensiva</tipologia><firmaPresidente><firma>Giorgio Giaccardi</firma><data>02/12/2009 21.51.40</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Monteferrante</firma><data>02/12/2009 20.22.25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/12/2009</dataPubblicazione><classificazione>31<nuova>31</nuova><ereditata>31</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Molise</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giorgio Giaccardi,	Presidente</h:div><h:div>Luca Monteferrante,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Massimiliano Balloriani,	Primo Referendario</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>della nota prot. n. GDAP 0268703 - 2009 del 20.7.09 con la quale il Ministero della Giustizia D.A.P. -Direzione Generale del Personale e della Formazione - non ha accolto la richiesta volta ad ottenere un distacco temporaneo presso la Casa circondariale di Campobasso per consentirgli di espletare il mandato amministrativo presso il Comune di Petrella Tifernina e propone allo stesso una sede diversa scelta dall'Amministrazione; nonchè di ogni atto prodromico, consequenziale o connesso.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 298 del 2009, proposto da: </h:div><h:div>Maurizio Cupello, rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Di Pardo, Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso Giuliano Di Pardo Avv. in Campobasso, via Garibaldi, 33; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero della Giustizia - Dap – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dap ;</h:div><h:div>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che l’articolo 78 comma 6 del d.lgs. n.267 del 2000 stabilisce che la richiesta dei lavoratori dipendenti, di avvicinamento al luogo in cui devono svolgere il proprio mandato amministrativo, deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.</h:div><h:div>Che tale pretesa non può vantare tutela incondizionata, dovendo viceversa essere contemperata con interessi che assurgono, in ultima analisi, a pari rilievo costituzionale.</h:div><h:div>Che, tuttavia, nel caso di specie, l’amministrazione, pur allegando alcune tabelle, da cui si evince che nella casa circondariale vi sono ben circa 31 distacchi in entrata, non ha provato che tali distacchi corrispondono ad esigenze meritevoli di soddisfazione con priorità rispetto all’esigenza del ricorrente, tipizzata dall’articolo 78 co. 6 cit.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Accoglie l’istanza cautelare, ai fini del riesame.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/12/2009"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>