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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="19920041220080210161211323" descrizione="" gruppo="19920041220080210161211323" modifica="2/20/2008 6:35:55 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Viola Walda"><descrittori><registro anno="1992" n="00412"/><fascicolo anno="2008" n="00061"/><urn>urn:nir:tar.molise;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn></descrittori><file>19920041220080210161211323.xml</file><wordfile>19920041220080210161211323.doc</wordfile><ricorso NRG="199200412">199200412\199200412.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Campobasso\Sezione 1\1992\199200412\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giorgio Giaccardi</firma><data>20/02/2008 18.35.58</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Orazio Ciliberti</firma><data>10/02/2008 16.20.33</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/02/2008</dataPubblicazione><classificazione>31<nuova>31</nuova><ereditata>31</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Molise</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giorgio Giaccardi,	Presidente</h:div><h:div>Orazio Ciliberti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Luca Monteferrante,	Primo Referendario</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l’accertamento</h:div><h:div>delle mansioni superiori di funzionario di VIII qualifica funzionale svolte e per il riconoscimento delle differenze retributive spettanti per l’espletamento delle mansioni superiori; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento del compenso differenziale, con rivalutazione monetaria e interessi legali di mora, dalla data di maturazione dei crediti fino all’effettivo soddisfo; </h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 412 del 1992, proposto da Viola Walda, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Neri, con elezione di domicilio in Campobasso, via Mazzini n. 112, </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>la Regione Molise, in persona del Presidente p. t., inizialmente rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Sabatini, che ha poi rinunciato al mandato, </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria della ricorrente;</h:div><h:div>Vista la comparsa di costituzione dell’Amministrazione intimata;</h:div><h:div>Visti gli atti tutti della causa;</h:div><h:div>Udita, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2008, la relazione del Consigliere Orazio Ciliberti;</h:div><h:div>Udite, altresì, le parti, come da verbale di udienza;</h:div><h:div>Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>I – La parte ricorrente, dipendente regionale di ruolo inquadrata nella VII qualifica funzionale di istruttore direttivo, avendo espletato mansioni di funzionario, assumendo le responsabilità di un posto vacante di responsabile di uffici regionali (ufficio sviluppo e riordinamento enti locali e ufficio organizzazione e procedure) dal 1985 al 1988, insorge per chiedere l’accertamento delle mansioni superiori svolte di funzionario di VIII qualifica funzionale e per il riconoscimento delle differenze retributive spettanti per l’espletamento delle mansioni superiori. Chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento del compenso differenziale, con rivalutazione monetaria e interessi legali di mora, dalla data di maturazione dei crediti fino all’effettivo soddisfo. Deduce i seguenti motivi: violazione delle norme e dei principi di cui all’art. 13 legge n. 300/1970, richiamato dall’art. 101 L.R. n. 11/1974 e dall’art. 44 L.R. n. 13/1985, nonché dell’art. 36 Costituzione, eccesso di potere per ingiustizia, travisamento dei fatti, illogicità.</h:div><h:div>Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.</h:div><h:div>L’Amministrazione regionale intimata si costituisce, per resistere nel giudizio.</h:div><h:div>Con ordinanza del 22.7.1992, questa Sezione respinge la domanda cautelare della parte ricorrente.</h:div><h:div>All’udienza del 6 febbraio 2008, la causa viene introitata per la decisione.</h:div><h:div>II – Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>III – Non è provato che la parte ricorrente abbia effettivamente svolto mansioni di qualifica superiore, atteso che la direzioni di uffici di secondo livello, come quelli affidati alla responsabilità della medesima, nella organizzazione regionale, ben può essere ricoperta da funzionari di VII qualifica. Quand’anche la parte ricorrente avesse ricevuto l’affidamento di compiti afferenti a mansioni di qualifica superiore, ciò sarebbe irrilevante, sia ai fini economici, che ai fini della progressione di carriera; ciò, in quanto il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro privato, poiché gli interessi pubblici coinvolti hanno natura indisponibile ed, inoltre, l’attribuzione delle mansioni – e del correlativo trattamento economico - deve avere il suo presupposto indefettibile nel provvedimento di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dell’Amministrazione (cfr.: Cons. Stato V 12.10.1999 n. 1447; idem 15.11.1999 n. 1904; idem 26.3.1999 n. 333). Quanto al principio di adeguatezza della retribuzione alla qualità e quantità di lavoro prestato, contenuto nell’art. 36 della Costituzione, non si ritiene che esso comporti, in materia di pubblico impiego, la conseguenza che il dipendente possa vantare un diritto soggettivo al trattamento economico connesso a mansioni superiori che abbia temporaneamente svolto. I pronunciamenti della Corte Costituzionale sul tema de quo (sentenze nn. 75/1989 e 296/1990) si riferiscono a casi in cui, in considerazione dell’obbligo primario di garantire un servizio pubblico, la sostituzione avesse determinato un automatismo nel riconoscimento delle mansioni superiori. Pertanto, solo se fosse provato che l’eventuale espletamento delle mansioni superiori da parte di un funzionario pubblico assumesse rilievo organizzativo proprio, esso lo avrebbe anche ai fini della relativa retribuzione – indipendentemente da ogni atto organizzativo dell’Amministrazione datrice di lavoro – per l’evidente ragione che la struttura pubblica non potrebbe funzionare in assenza dell’organo di vertice (cfr.: Cons. Stato V 4.11.1999 n. 1822). </h:div><h:div>La più recente giurisprudenza, dopo qualche oscillazione, ha ormai escluso l’applicazione diretta dei principi contenuti nell’art. 36 comma primo della Costituzione al pubblico impiego (in quanto concorrenti in detto ambito con altri principi di rilevanza costituzionale), nonché degli artt. 2103 e 2126 comma primo del codice civile (riguardanti i diversi fenomeni del mansionismo nel lavoro privato e delle prestazioni di fatto), in quanto è la qualifica e non la mansione il parametro al quale la retribuzione è innegabilmente riferita, ritenendosi, pertanto, che ogni diverso assetto contrasti con la rigida determinazione delle sfere di competenza, di attribuzione e di responsabilità dei funzionari pubblici e con i principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione di cui all’art. 97 primo comma della Costituzione (cfr.: Cons. Stato VI, 31.5.2006 n. 3325; idem Ad. Plen. 18.11.1999 n. 22; T.A.R. Molise 15.1.2007 n. 37; idem 4.7.2003 n. 513).</h:div><h:div>III- Il ricorso, in conclusione, è da ritenersi infondato. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise respinge il ricorso in epigrafe, perché infondato. </h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese del giudizio.</h:div><h:div>Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.</h:div><h:div>Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2008, dal Collegio così composto:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/02/2008"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
