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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20090010820090219130943176" descrizione="" gruppo="20090010820090219130943176" modifica="20/02/2009 11.40.31" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Davido Genitore Rosa Copagnone Compagnone"><descrittori><registro anno="2009" n="00108"/><fascicolo anno="2009" n="00100"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.2:ordinanza.sospensiva:00000-0000</urn></descrittori><file>20090010820090219130943176.xml</file><wordfile>20090010820090219130943176.doc</wordfile><ricorso NRG="200900108">200900108\200900108.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Bari\Sezione 2\2009\200900108\</rilascio><tipologia>Ordinanza sospensiva</tipologia><firmaPresidente><firma>Pietro Morea</firma><data>20/02/2009 11.40.33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Pasca</firma><data>19/02/2009 13.51.10</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/02/2009</dataPubblicazione><classificazione>451<nuova>451</nuova><ereditata>451</ereditata></classificazione><riferimento id="R20090219130942016" codice="COSTSEN" descrizione="COSTITUZIONE"><ereditato>2</ereditato><numero>0</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>0</anno><articolo>38</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20090219130942206" codice="COSTSEN" descrizione="COSTITUZIONE"><ereditato>2</ereditato><numero>0</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>0</anno><articolo>3,32,34</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20090219130942106" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>104</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1992</anno><articolo>33</articolo><segnalibro/></riferimento></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Pietro Morea,	Presidente</h:div><h:div>Antonio Pasca,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Roberta Ravasio,	Referendario</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>1- della nota dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia del 27.10.2008, prot. n. 8992 con la quale è stata disposta, per l’a.s. 2008/09, l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno agli studenti Compagnone Rosa e Vocale Stefano iscritti all’I.S. “Minuziano” di S. Severo;</h:div><h:div>2- della nota dell’I.I.S.S. “A. Moro” di Margherita di Savoia (FG) del 27.10.2008, prot. n. 7702, con la quale sono state ridotte le richieste ore di sostegno agli studenti: Andriani Domenico, Carpagnano Roberto, Fiorella Savino, Cisternino Vincenzo, Riontino Davide Giuseppe, Riontino Giuseppe, Acquaviva Loreta e Cafagna Ruggiero;</h:div><h:div>3- della nota dell’U.S.P. di Foggia relativa alla riduzione delle ore all’I.S. “Minuziano” di S. Severo;</h:div><h:div>4- di ogni altro atto preordinato, premesso e/o conseguenziale, allo stato non conosciuti comunque ostativi del legittimo computo delle ore di sostegno rispettivamente assegnate presso gli epigrafati istituti superiori, per converso, riconosciute dalle diagnosi funzionali e nei profili dinamico-funzionali dei ricorrenti.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 108 del 2009, proposto da: </h:div><h:div>Compagnone Davido e Rosa e Cartanese Anna Maria, genitori di Compagnone Rosa; Cianno Soccorsa genitrice di Vocale Stefano; Andriani Antonio e Sarcina Antonietta, genitori di Andriani Domenico; Carpagnano Savito Antonio e Tatò Maria Teresa, genitori di Carpagnano Roberto, Fiorella Bartolomeo e Dimonte Maria Santa, genitori di Fiorella Savino; Cisternino Cosimo e Mucci Antonietta, genitori di Cisternino Vincenzo; Riontino Michele e Valentino Angela Maria, genitori di Riontino Davide Giuseppe; Riontino Spirodione e Leone Maria Antonia, genitori Riontino Giuseppe; Acquaviva Vincenzo e Riontino Addolorata, genitori di Acquaviva Loreta; Cafagna Raffaele e Algerino Lucia, genitori di Cafagna Ruggiero; rappresentati e difesi dagli avv. Tommaso De Grandis, Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso Studio Stella in Bari, via Roberto Da Bari, 112; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in Persona del Ministro, Ufficio Scolastico Regionale di Bari, Ufficio Scolastico Provinciale Foggia, Istituto Superiore A.Moro Margherita di Savoia, Istituto Superiore Minuziano di S. Severo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in Persona del Ministro;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale di Bari;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Provinciale Foggia;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Superiore A.Moro Margherita di Savoia;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Superiore Minuziano di S. Severo;</h:div><h:div>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che il diritto del disabile al sostegno costituisce diritto soggettivo fondamentale, alla stregua del combinato disposto di cui artt. 3, 34, 38 Cost., deve rilevarsi che le modalità della concreta erogazione del sostegno non possono riguardarsi come un elemento esterno ed accessorio rispetto al diritto tutelato, costituendo viceversa tali modalità l’essenza stessa della posizione protetta, in quanto condizione essenziale ed imprescindibile dell’accesso all’istruzione;</h:div><h:div>Considerato che l’ordinamento e gli Enti relativamente preposti devono garantire la piena attuazione dei diritti fondamentale della persona umana tra cui quelli relativi all’istruzione;</h:div><h:div>Considerato che l’adeguatezza del sostegno erogato, alla stregua della normativa vigente (art. 1 legge finanziaria 2007 e art.2, commi 413 e 414 della finanziaria 2008) deve rapportarsi necessariamente alle effettiva esigenze rilevate del disabile, secondo un giudizio che non è rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, bensì demandato in via esclusiva alla valutazioni della competente ASL;</h:div><h:div>Considerato che l’erogazione di un servizio di sostegno che non sia adeguato alle effettive esigenze del disabile come specificamente individuate dall’ASL integra mancata erogazione del servizio medesimo e inutile spreco di risorse finanziarie;</h:div><h:div>Ritenuto che la natura dei diritti e degli interessi antagonisti non consenta legittimamente la soppressione e/o compressione di un diritto fondamentale, anche sulla base di principi di derivazioni internazionali e comunitari e che tali principi risultano peraltro recepiti dalla stessa amministrazione nella C.M. n.19 dell’1.2.2008 applicativa del comma 413 della legge finanziaria 2008, secondo il principio di flessibilità finalizzato al raggiungimento dell’obbiettivo finale complessivo, anche in deroga ai parametri indicati che fanno assunti come orientativi, prevedendosi </h:div><h:div>Il raggiungimento del tendenziale rapporto di ½ solo come media nazionale e non come limite normativo;</h:div><h:div>Considerato, pertanto, che sussiste –per quanto sopra evidenziato- il fumus boni juris, nonché l’evidente periculum in mora;</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari Sezione Seconda, accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/02/2009"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>