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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20070005520090702121330585" descrizione="" gruppo="20070005520090702121330585" modifica="07/07/2009 18.00.51" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Legambiente - Onlus"><descrittori><registro anno="2007" n="00055"/><fascicolo anno="2009" n="00059"/><urn>urn:nir:tar.valle.d'aosta;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn></descrittori><file>20070005520090702121330585.xml</file><wordfile>20070005520090702121330585.doc</wordfile><ricorso NRG="200700055">200700055\200700055.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Aosta\Sezione 1\2007\200700055\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Silvio Ignazio Silvestri</firma><data>07/07/2009 18.00.53</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Silvio Ignazio Silvestri</firma><data>06/07/2009 17.23.18</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/07/2009</dataPubblicazione><classificazione>2<nuova>2</nuova><ereditata>2</ereditata></classificazione><riferimento id="R20090702121330823" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>241</numero><giorno>7</giorno><mese>8</mese><anno>1990</anno><articolo>3</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20090702121330595" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA"><ereditato>2</ereditato><numero>357</numero><giorno>8</giorno><mese>9</mese><anno>1997</anno><articolo>5 - 6</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20090702121330546" codice="REGIONI" descrizione="LEGGE REGIONE VALLE D'AOSTA"><ereditato>2</ereditato><numero>14</numero><giorno>18</giorno><mese>6</mese><anno>1999</anno><articolo>14-15</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20090702121330428" codice="REGIONI" descrizione="LEGGE REGIONE VALLE D'AOSTA"><ereditato>2</ereditato><numero>16</numero><giorno>16</giorno><mese>4</mese><anno>1998</anno><articolo>35</articolo><segnalibro/></riferimento></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta</h:div><h:div>(Sezione Unica)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Turco,	Presidente</h:div><h:div>Maddalena Filippi,	Consigliere</h:div><h:div>Silvio Ignazio Silvestri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del parere espresso ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 14/1999 dal Comitato tecnico per l’ambiente costituito presso l’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche della Regione Autonoma Valle d’Aosta in data 14 febbraio 2007 protocollo 3390/DTA, avente ad oggetto “Comune di Charvensod – Progetto di variante del progetto di miglioramento e completamento sentiero carrabile Ponteille-Comboé”;</h:div><h:div>- della delibera della Giunta Regionale n. 611 in data 9 marzo 2007 avente ad oggetto “valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di variante del progetto di miglioramento e completamento sentiero carrabile Ponteille-Comboé nel Comune di Charvensod, proposto dal Comune di Charvensod”, nonché “approvazione dell’esecuzione dell’intervento, ai fini e per gli effetti dell’art. 35 della L.R. 11/1998 e successive modificazioni” pubblicata dal 12 al 27 marzo 2007; </h:div><h:div>- del provvedimento in data 31.08.2006 con cui l’Assessorato Territorio, Ambiente ed Opere Pubbliche della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Direzione Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale, ha sospeso l’iter istruttorio del procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui al progetto di sentiero carrabile Ponteille-Comboé richiesto dal Comune di Charvensod;</h:div><h:div> - del parere della Direzione Tutela del Territorio - Assessorato Regione Valle d’Aosta Territorio, Ambiente ed Opere Pubbliche in data 7 febbraio 2007 prot. 2744/DTT;</h:div><h:div>- del parere del Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche - Assessorato Regione Valle d’Aosta Territorio, Ambiente ed Opere Pubbliche in data 11 luglio 2006 prot n. 14226/DTA;</h:div><h:div>- del parere della Direzione tutela beni paesaggistici e architettonici - Assessorato Regione Autonoma Valle d’Aosta Istruzione e Cultura in data 27 febbraio 2007 prot n. 2191/TP;</h:div><h:div>nonché, con atto di motivi aggiunti depositati in segreteria il 29 aprile 2009, </h:div><h:div>- della delibera della Giunta comunale di Charvensod n. 10 del 02 febbraio 2009;</h:div><h:div>- del bando di gara "per procedura aperta per i lavori di sistemazione e razionalizzazione Alpe Comboé" (gara n. 356573) a firma del segretario comunale del Comune di Charvensod, del relativo disciplinare di gara e del relativo capitolato speciale d'appalto.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 55 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </h:div><h:div>Legambiente - Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Palmas, con domicilio eletto presso Domenico Palmas in Aosta, piazza Narbonne, 16; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Regione Valle D'Aosta, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso Roberto Jorioz in Aosta, avenue Du Conseil Des Commis, 8; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Comune di Charvensod, rappresentato e difeso dall'avv. Italo Fognier, con domicilio eletto presso Italo Fognier in Aosta, via Vevey, 15; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Valle D'Aosta;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Charvensod;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2009 il cons. Silvio Ignazio Silvestri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La associazione Legambiente onlus ha impugnato la delibera della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 611 del 9 marzo 2007 che ha espresso una valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di variante relativa ad un sentiero carrabile in località Ponteille-Comboé nel territorio comunale di Charvensod proposta dallo stesso comune ed ha approvato l'esecuzione dell'intervento ai fini e per gli effetti dell'articolo 35 della legge regionale n. 11/1998; impugna altresì tutti gli altri atti del procedimento, meglio descritti in epigrafe.</h:div><h:div>Deduce le seguenti censure.</h:div><h:div>1) violazione dell'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 1999 n. 14.</h:div><h:div>In applicazione della norma in rubrica, il Comitato tecnico per l'ambiente, una volta ricevuti gli atti relativi alla istruttoria per rilasciare il VIA al progetto  di un sentiero carrabile in località Ponteille-Comboé presentato dal comune di Charvensod, avrebbe dovuto esprimere il proprio parere, positivo o negativo; perciò sarebbe illegittima la sospensione dell'istruttoria disposta sull'istanza del comune.</h:div><h:div>2) violazione degli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 14/1999.</h:div><h:div>Il comitato tecnico per l'ambiente avrebbe dovuto decidere sul progetto solo dopo aver sentito il parere di tutti i soggetti posti a tutela dei diversi interessi, indicati nell'articolo 15 della legge regionale; invece il Comitato avrebbe espresso il proprio giudizio pur in mancanza del parere della struttura regionale preposta alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici.</h:div><h:div>3) violazione degli articoli 5 e 6 del d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357 e dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CE.</h:div><h:div>Nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, sarebbe mancata la valutazione di incidenza dell'intervento sul sito che avrebbe dovuto essere effettuata dal comune proponente.</h:div><h:div>4) eccesso di potere per erronea valutazione travisamento dei fatti; contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione.</h:div><h:div>Lo studio presentato dal comune, così come i successivi approfondimenti, presenterebbero varie incongruenze, errori, travisamenti dello stato dei luoghi, essendo univocamente indirizzati a privilegiare la realizzazione della pista carrabile rispetto a qualsiasi altra soluzione alternativa e, in particolare, alla soluzione della monorotaia, quanto meno nel tratto iniziale.</h:div><h:div>5) ulteriori contraddittorietà e carenza di motivazione.</h:div><h:div>Il tecnico incaricato dal comune avrebbe utilizzato un metodo privo di parametri  adeguati giungendo così a valutazioni che, con particolare riferimento al raffronto tra la soluzione della pista carrabile e quella della monorotaia, sarebbero del tutto incongrui e privi di ragionevolezza.</h:div><h:div>6) ancora ulteriori illogicità ed erronea valutazione dello stato dei luoghi.</h:div><h:div>Anche i pareri espressi dalle strutture regionali competenti sarebbero perplessi e contraddittori sotto vari aspetti.</h:div><h:div>7) violazione dell'articolo 35 comma 2 bis della legge regionale 16 aprile 1998 n. 16.</h:div><h:div>Trattandosi di aree a rischio di frane, sarebbero state necessarie indagini geognostiche che, invece, sarebbero del tutto mancate.</h:div><h:div>L'amministrazione regionale si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente e chiedendo una pronuncia di rigetto.</h:div><h:div>Successivamente il comune di Charvensod, con delibera della giunta comunale n. 10 del 2 febbraio 2009, ha approvato la progettazione esecutiva per la realizzazione del sentiero in questione, dando atto che l'approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, indifferibilità ed urgenza dei lavori; con atto del segretario comunale è stato poi approvato il bando di gara per la procedura dei lavori di sistemazione, con relativo capitolato speciale.</h:div><h:div>Avverso tali atti l'associazione Legambiente ha proposto motivi aggiunti deducendo le seguenti censure.</h:div><h:div>1) violazione dell'articolo 12 dello statuto comunale.</h:div><h:div>Poiché l'opera oggetto della delibera della giunta comunale sarebbe del tutto nuova rispetto a quella sottoposta all'approvazione del consiglio comunale come progetto preliminare, trattandosi di una scelta programmatica che incide profondamente sul territorio, avrebbe dovuto essere approvata nuovamente dal consiglio comunale e non dalla giunta.</h:div><h:div>2) violazione dell'articolo 31 comma 3 seconda parte del DLgs n. 152/2006 e dell'articolo 14 comma 3 lettera f) della legge regionale n. 12/1996.</h:div><h:div>In applicazione delle disposizioni in rubrica, la delibera della giunta comunale impugnata avrebbe dovuto adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di impatto ambientale.</h:div><h:div>3) eccesso di potere per contraddittorietà e per violazione delle prescrizioni contenute nella delibera della giunta regionale n. 611/2007; violazione dell'articolo 15 comma 4 della legge regionale n. 14/1999 e dell'articolo 31 DLgs n. 152/2006.</h:div><h:div>Tra le prescrizioni imposte dalla giunta regionale vi era quella che i lavori di esecuzione della pista non avrebbero dovuto essere effettuati nel periodo primaverile e nel primo periodo estivo, per non arrecare disturbo all'avifauna nidificante.</h:div><h:div>Tale prescrizione sarebbe stata disattesa perché il cronoprogramma che fa parte del progetto esecutivo approvato dalla delibera impugnata prevede che i lavori per la strada si svolgano a giugno e a luglio del 2009, a maggio 2010 e 2011 e a ottobre 2011.</h:div><h:div>4) la delibera comunale impugnata sarebbe viziata per l'illegittimità derivata per le stesse ragioni già dedotte con l'atto introduttivo del ricorso avverso gli atti regionali.</h:div><h:div>Il comune intimato si è costituito in giudizio controdeducendo puntualmente; in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti.</h:div><h:div>Le parti hanno presentato ulteriori memorie a difesa delle rispettive posizioni e, alla pubblica del 17 giugno 2009 il ricorso è stato spedito in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>La associazione Legambiente onlus impugna la delibera della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 611 del 9 marzo 2007 che si è espressa in senso positivo sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) sul progetto di variante relativa ad un sentiero carrabile in località Ponteille-Comboé nel territorio comunale di Charvensod proposta dallo stesso comune ed ha approvato l'esecuzione dell'intervento ai fini e per gli effetti dell'articolo 35 della legge regionale n. 11/1998; impugna altresì tutti gli altri atti del procedimento, meglio descritti in epigrafe.</h:div><h:div>Con atto di motivi aggiunti impugna la delibera comunale e la progettazione esecutiva dell'opera, nonché il conseguente bando di gara a firma del segretario comunale.</h:div><h:div>Il comune di Charvensod, costituitosi in giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, seconda parte, della legge n. 1034/1971, sarebbero consentiti quando il giudizio è incardinato tra le stesse parti; invece nel caso in questione il ricorso originario era rivolto avverso la Regione mentre i motivi aggiunti sono stati dedotti contro il comune.</h:div><h:div>L'eccezione è destituita di fondamento in quanto, come peraltro riconosciuto anche in una successiva memoria dell'amministrazione comunale, il ricorso originario e i motivi aggiunti sono stati notificati entrambi, sia alla regione che al comune; da ciò la ammissibilità dei motivi aggiunti avverso atti correlati a quelli già impugnati davanti alle stesse parti.</h:div><h:div>Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 1999 n. 14 perché il Comitato tecnico per l'ambiente, una volta ricevuti gli atti, in data 23 agosto 2006, al termine dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di VIA, prevista dal comma 1, avrebbe dovuto esprimere un parere, positivo o negativo, ovvero, qualora si fosse ritenuto necessario procedere ad ulteriori accertamenti ed indagini lo stesso Comitato, in applicazione del comma 5, avrebbe dovuto chiedere alla Giunta regionale una proroga dell'istruttoria da parte della competente struttura regionale. Invece, nel caso di specie, il Comitato non avrebbe adottato alcuna decisione, ciononostante, l'istruttoria venne sospesa sulla richiesta da parte del comune in data 28 agosto.</h:div><h:div>Il motivo è fondato.</h:div><h:div>L'articolo 14 della legge regionale n. 14/1999 disciplina partitamente l'istruttoria per giungere al parere sulla Valutazione di impatto ambientale da parte del Comitato tecnico per l'ambiente, cui dovrà seguire la definitiva decisione da parte della Giunta regionale (articolo 15).</h:div><h:div>L'istruttoria è condotta dalla struttura regionale competente in materia di VIA, la quale deve acquisire i pareri delle  varie autorità competenti alla tutela dei diversi interessi correlati e trasmettere gli atti al Comitato entro 90 giorni dall'inizio del procedimento (comma 4); il termine può essere sospeso nel caso in cui il proponente ne faccia motivata richiesta (comma 6).</h:div><h:div>Nel caso di specie, la sospensione è stata chiesta dal comune solo dopo che il Comitato aveva ricevuto gli atti, nonostante le norme indicate riconoscano tale possibilità solo prima della conclusione dell'istruttoria e della trasmissione degli atti al Comitato; invece, qualora (come è avvenuto) fosse risultata la necessità di ulteriori approfondimenti in quella fase, l'unica modalità consentita sarebbe stata quella della richiesta di proroga dell'istruttoria da parte del Comitato alla Giunta regionale (comma 5), restando preclusa la sospensione a domanda del proponente</h:div><h:div>La mancata osservanza della specifica procedura indicata dall'articolo 14 della legge regionale n. 14/1999 concreta dunque una violazione di tale disposizione; violazione non meramente formale in quanto il comune ha potuto presentare un progetto diverso da quello originario senza che fosse seguita la particolare procedura posta a garanzia di differenti interessi pubblici, secondo le puntuali indicazioni previste dalla norma.</h:div><h:div>È invece infondata la censura con cui si deduce la violazione dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 / 1999, in relazione alla dedotta carenza del parere, obbligatorio e vincolante, da parte della Direzione per la tutela dei beni paesaggistici e architettonici.</h:div><h:div>Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente quando il Comitato tecnico per l'ambiente, nella seduta del 7 febbraio 2007,  ha espresso il proprio parere favorevole, lo ha fatto anche con il concorso del rappresentante della Direzione tutela beni paesaggistici e architettonici che era presente alla riunione e si è espresso in senso conforme, posto che non risulta nel verbale della riunione alcun voto di segno contrario; è poi seguita qualche giorno dopo (27 febbraio 2007)  una nota scritta dello stesso responsabile che ha chiarito le ragioni del proprio convincimento, nota di cui ha preso atto la delibera della giunta che ha adottato il provvedimento finale.</h:div><h:div>Con il terzo motivo si deduce la violazione degli articoli 5 e 6 del d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, nonché dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CE perché il progetto presentato dal comune non conterrebbe la valutazione di incidenza dell'intervento sul sito come invece richiesto nel caso di specie in applicazione delle disposizioni citate.</h:div><h:div>L'articolo 5 del d.p.r. n. 357/1997, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, dispone che nelle aree soggette alla sua disciplina, i soggetti che propongono gli interventi devono presentare uno studio volto ad individuare i principali effetti che gli interventi stessi possano avere; il comma 4 prevede che per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che interessano siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura; in tal caso, lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.</h:div><h:div>L'area oggetto dell'intervento in esame, vallone di Comboé, risulta ricompresa nell'ambito delle zone di protezione speciale, ad opera della delibera della Giunta regionale n. 4233 del 29 dicembre 2006; da ciò consegue l'applicabilità delle disposizioni sopra citate.</h:div><h:div>La difesa della regione ritiene peraltro che tali adempimenti siano stati osservati in quanto, come risulta dalla delibera della giunta regionale n. 611/2007, nonché dai chiarimenti forniti dal Servizio aree protette della regione con nota del 28 giugno 2007, sono state analiticamente considerate le esigenze di protezione di tutte le specie animali.</h:div><h:div>Le argomentazioni della regione non convincono perché il progetto presentato dal comune non conteneva alcuna valutazione sulla incidenza dell'intervento sull'area soggetta a speciale protezione; invece le disposizioni citate richiedono che tale studio debba essere presentato dal soggetto che propone l'intervento e non dall'amministrazione regionale che ha una funzione di esame e controllo dello studio presentato.</h:div><h:div>Anche tale violazione ha potuto comportare conseguenze sostanziali sui risultati della complessa procedura prevista dalla legge per giungere ad una più adeguato esame dell'intervento proposto; in proposito vengono in evidenza le successive censure con le quali sono contestate le specifiche valutazioni espresse dal Comitato tecnico.</h:div><h:div>La difesa dell'amministrazione ne ha eccepito l’inammissibilità in quanto si tratterebbe di scelte riservate al merito amministrativo e quindi insindacabili in sede giurisdizionale.</h:div><h:div>L'argomentazione non può essere condivisa in quanto, come noto, anche le scelte discrezionali dell'amministrazione possono essere sottoposte al vaglio giurisdizionale sia pure sotto il limitato aspetto della irragionevolezza, errata valutazione dei presupposti, illogicità; tale potere non trova limite nella circostanza (invocata in sede di discussione orale) che la regione sia dotata di uffici altamente specializzati i cui pareri non potrebbero essere contestati da un soggetto privato. Infatti l'alta e riconosciuta qualificazione degli uffici regionali non esclude che in determinate circostanze le scelte effettuate risultino viziate sulla base di puntuali riscontri.</h:div><h:div>In concreto l'insufficienza delle ragioni sottese alle scelte dell'amministrazione si evidenzia soprattutto con riferimento alla comparazione effettuata tra le due soluzioni proposte per realizzare un collegamento con gli alpeggi siti nel vallone di Comboé, sinora raggiungibili solo attraverso un sentiero pedonale: quella della pista carrabile e quella della monorotaia.</h:div><h:div>Nelle valutazioni dei tecnici riportate negli atti impugnati si riscontrano varie affermazioni in cui la scelta della pista carrabile viene considerata migliore di quella della monorotaia, sulla base di criteri non definiti e, comunque, inspiegabili: è stata individuata una scala di valori da -10 a + 10, intendendo con il primo un impatto negativo esteso e irreversibile e con il secondo un impatto positivo, ma non sono stati indicati precisi parametri che potessero consentire un controllo sulla valutazione.</h:div><h:div>Ciò ha comportato l'esistenza di una serie di giudizi non riscontrabili e, perciò, ingiustificati; a titolo di esempio non è chiara la ragione per la quale la soluzione della monorotaia comporti, a differenza del sentiero, un impatto negativo sullo stato delle acque superficiali e sotterranee; non si comprende il maggior valore positivo riconosciuto al sentiero (3) rispetto alla monorotaia (1) in relazione all'incidenza tra attività agricolo-pastorale e qualità del suolo.</h:div><h:div>Del tutto incomprensibile, e apparentemente irragionevole, il motivo per cui la monorotaia alteri la stabilità del suolo mentre la strada risulti assolutamente indifferente, pur essendo prevista in corrispondenza di aree franose che vengono tagliate più volte.</h:div><h:div>Anche per quanto riguarda la valutazione sull'impatto del paesaggio, non si è tenuto nel dovuto conto degli effetti sicuramente più rilevanti causati dalla strada rispetto alla monorotaia.</h:div><h:div>Il costo di costruzione della strada è stato valutato in € 399.360 mentre il costo della monorotaia è stato valutato in € 485.430. Si tratta di stime che la ricorrente ritiene rispettivamente sottovalutate e sopravvalutate e che, comunque, non trovano alcun puntuale e convincente riscontro nella documentazione.</h:div><h:div>Tutte le riscontrate incongruenze e imprecisioni manifestano una istruttoria non adeguata e, in definitiva, conducono all'accoglimento delle censure dedotte avverso le valutazioni effettuate dagli organi regionali al fine di individuare quale sia l'opzione migliore, alla luce dei diversi criteri tecnici, economici, sia pure nell'ambito della discrezionalità amministrativa, che resta riservata all'autorità pubblica.</h:div><h:div>Conseguentemente deve essere accolto il ricorso originario e devono perciò essere annullati gli atti con esso impugnati; quanto ai motivi aggiunti, sono senz'altro fondati quelli con cui si deduce l'illegittimità derivata (in relazione alle illegittimità degli atti regionali presupposti) delle determinazioni del comune di Charvensod.</h:div><h:div>Peraltro vale la pena di esaminare quanto meno anche il primo motivo aggiunto con cui si deduce una illegittimità propria degli atti comunali ed in particolare la violazione dell'articolo 12 dello statuto del comune di Charvensod.</h:div><h:div>La norma invocata attribuisce al consiglio comunale la competenza ad approvare i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore ai € 60.000; nel caso di specie il consiglio comunale approvò in data 28 dicembre 2001 un progetto preliminare che prevedeva l'ampliamento del preesistente sentiero pedonale. Sulla base di tale approvazione il comune ritiene sia stato dato puntuale adempimento all'articolo 12 dello statuto.</h:div><h:div>Senonché, come evidenziato il ricorso, tale progetto venne definitivamente abbandonato e sostituito completamente da un nuovo progetto, realizzato da un diverso progettista, che prevedeva, soprattutto per il primo tratto del vallone, una conformazione del sentiero completamente diversa da quella originaria al fine di superare il dislivello esistente tra Ponteille e il gradino glaciale.</h:div><h:div>Ed infatti lo stesso comune sembra riconoscere la novità del progetto tanto che è stato necessario attivare un nuovo procedimento per ottenere le necessarie autorizzazioni, ivi compresa quella di VIA; tant'è vero che il nuovo progetto è stato definito "variante sostanziale rispetto all'intervento di viabilità trattorabile" che era stata precedentemente assentita.</h:div><h:div>La circostanza comporta la necessità di una nuova delibera del consiglio comunale che approvi il progetto preliminare: la sua mancanza conduce all'accoglimento della censura.</h:div><h:div>In definitiva il ricorso, con i suoi motivi aggiunti, è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati, potendo le ulteriori censure rimanere assorbite.</h:div><h:div>Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della ricorrente. </h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>accoglie il ricorso in epigrafe ed i suoi motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.</h:div><h:div>Condanna l'amministrazione regionale ed il comune soccombenti al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente che si liquidano in € 2000,00 (duemila,00) a carico di ciascuna amministrazione).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/06/2009"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>